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Visualizzazione dei post da gennaio 1, 2013

Peculato d'uso e fermo amministrativo

Cassazione sez. VI 16.10. – 08.11. 2012 n. 43474 L’ art. 314 comma II c.p. prevede, e punisce, il c.d. peculato d’uso punendo la condotta di chi abbia agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e subito dopo l’abbia restituita. Tale fattispecie, secondo la pronuncia in commento, ricorre anche laddove il momentaneo impossessamento si sia realizzato attraverso l’abusiva circolazione di un’autovettura sottoposta a sequestro amministrativo da parte del custode che non ne sia proprietario e non agisca in concorso ovvero nell’interesse di quest’ultimo. Con tale decisione, la Cassazione non aderisce al principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza del 28 ottobre 2010 secondo cui la condotta del proprietario del veicolo sequestrato che circola abusivamente integra non già l’ipotesi di cui al 334 c.p. ma soltanto quella del 213 comma IV c.d.s.

Sequestro penale e fermo amministrativo

L’ art. 213 comma IV del codice della strada punisce chi, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso prevedendo il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 1.842 ad euro 7.369. Il quesito è il seguente: se tale condotta possa integrare il delitto di sottrazione di cose sottoposte a sequestro di cui all’ art. 334 c.p. Il Tribunale di Bologna (sentenza 01.10.2012 n. 3205) ha ritenuto che la norma sanzionatoria amministrativa abbia carattere speciale ex art. 15 c.p. rispetto a quella penale ed il concorso di norme deve reputarsi soltanto apparente. Nella fattispecie, il giudice ha pronunciato sentenza con la seguente formula:” perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato ” trasmettendo gli atti all’autorità amministrativa competente per irrogare la sanzione.    Tale principio è stato sostenuto anche dalla Cassazione a Sezioni Unite con sentenza del 28.10.2010.