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Visualizzazione dei post da febbraio 1, 2013

Colpa medica lieve

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Cassazione sezione IV penale sentenza n. del 29.01.2012 n.268 L’articolo 3 della legge n.189/2012 sancisce che “L'esercente la professione sanitaria  che  nello  svolgimento della propria attività si attiene a linee  guida  e  buone  pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde  penalmente  per colpa lieve. In tali casi  resta  comunque  fermo  l'obbligo  di  cui all'articolo  2043  del  codice  civile.  Il  giudice,  anche   nella determinazione del risarcimento del danno,  tiene  debitamente  conto della condotta di cui al primo periodo». Nella pronuncia in commento, la Cassazione si è pronunciata sul seguente quesito: la norma in questione ha determinato la parziale abrogazione della fattispecie colposa commessa dagli esercenti le professioni sanitarie?