Colpa medica lieve
Cassazione sezione IV penale sentenza n. del 29.01.2012 n.268 L’articolo 3 della legge n.189/2012 sancisce che “L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo». Nella pronuncia in commento, la Cassazione si è pronunciata sul seguente quesito: la norma in questione ha determinato la parziale abrogazione della fattispecie colposa commessa dagli esercenti le professioni sanitarie?