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Visualizzazione dei post da febbraio 1, 2014

Riesame misure cautelari reali

Cassazione Sezioni Unite 28.03.2013 – 17.06.2013 n. 26268 La massima “Nel procedimento di riesame del provvedimento di sequestro non è applicabile il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al tribunale previsto dall’art. 309 comma 5 c.p.p., ma il diverso termine indicato dall’art. 324 comma 3 c.p.p. avente natura ordinatoria”. Il Tribunale del Comune di Y, sezione impugnazioni misure cautelari penali, conferma il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip avente ad oggetto un sito web nel procedimento penale a carico di Tizio, indagato del delitto di diffamazione ex art. 595 commi 1 e 3 c.p. Avverso l’ordinanza confermativa, l’indagato propone ricorso per Cassazione, lamentando violazione della legge processuale. A tenore del ricorso, è da dichiararsi la perdita di efficacia del provvedimento di sequestro poiché gli atti erano giunti al giudice del riesame 6 giorni dopo la richiesta. La Suprema Corte, nella sua composizione più autorevole