Legge Balduzzi
Corte Cassazione IV sezione penale 20.03 - 23.04 2015 n. 16944 L'art. 3 della legge n. 189 del 2012, c.d. Balduzzi, secondo cui l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve, può operare solo allorquando si discuta della perizia del sanitario, non estendendosi alle condotte professionali negligenti e imprudenti.