Ai sensi dell’ art. 552 comma III c.p.p. il decreto di citazione è notificato all’imputato, al suo difensore ed alla parte offesa almeno 60 gg prima della data fissata per l’udienza di comparizione. Che tipo di nullità si determina? Sul punto, è stato statuito che la violazione del termine a comparire davanti al Tribunale, previsto dall’art. 552 comma III c.p.p., in giorni 60, non determina nullità assoluta ma una nullità generale di carattere intermedio rilevabile d’ufficio ex art. 180 c.p.p. e deducibile ai sensi dell’art. 182 comma II c.p.p. dalla parte interessata, a pena di decadenza, prima dell’apertura del dibattimento.. Qualora la parte compaia rilevando l’irregolarità, ha diritto ai sensi dell’art. 184 comma II c.p.p. ad un termine a difesa tale da consentire all’imputato il godimento dei termini complessivi stabiliti dall’art. 552 comma III c.p.p. a fare data dalla prima notifica. (Cass. sez. V, 28.11.2007 – 14.01.2008 n. 1765). Il nuovo termine deve essere...
"Il reato di cui all'articolo 57 del codice penale configura un'ipotesi di reato proprio, caratterizzata dall'omissione dell'attività di controllo del direttore responsabile, al fine di evitare che, attraverso il giornale da lui diretto, venga dolosamente lesa la reputazione di terze persone. Tale reato non può configurarsi ove venga accertato che nessun reato di diffamazione è stato commesso.” Cass., Sez. V, 14 novembre 2019 - 1 aprile 2020, n. 10967
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