Citazione diretta a giudizio: termine a comparire


Ai sensi dell’art. 552 comma III c.p.p. il decreto di citazione è notificato all’imputato, al suo difensore ed alla parte offesa almeno 60 gg prima della data fissata per l’udienza di comparizione.
Che tipo di nullità si determina?

Sul punto, è stato statuito che la violazione del termine a comparire davanti al Tribunale, previsto dall’art. 552 comma III c.p.p., in giorni 60, non determina nullità assoluta ma una nullità generale di carattere intermedio rilevabile d’ufficio ex art. 180 c.p.p. e deducibile ai sensi dell’art. 182 comma II c.p.p. dalla parte interessata, a pena di decadenza, prima dell’apertura del dibattimento..
Qualora la parte compaia rilevando l’irregolarità, ha diritto ai sensi dell’art. 184 comma II c.p.p. ad un termine a difesa tale da consentire all’imputato il godimento dei termini complessivi stabiliti dall’art. 552 comma III c.p.p. a fare data dalla prima notifica. (Cass. sez. V, 28.11.2007 – 14.01.2008 n. 1765).

Il nuovo termine deve essere pari a 60 giorni?
Sul punto, si è statuito che il termine minimo a comparire deve essere rispettato soltanto in occasione della prima citazione a giudizio e non in altre ipotesi in cui occorre procedere a rinnovazione della citazione.
Tuttavia, tale regola non si applica laddove la prima citazione sia affetta da nullità del decreto (art. 552 comma II c.p.p.) ovvero nullità della sua notificazione (art. 171 c.p.p.) o da probabile mancata conoscenza da parte dell’imputato ex art. 485 c.p.p.
In questi casi non si instaura il rapporto processuale ed il termine minimo di comparizione deve essere osservato in sede di rinnovazione. (Cass. sez. III 21.10.1997 – 24.11.1997 n. 10667).

Cosa accade con riguardo alla sospensione feriale dei termini?
Poiché la sospensione determina una parentesi processuale, i termini ad essa soggetti devono essere prolungati in misura corrispondente a tale durata anche se il loro decorso sia iniziato prima del periodo di sospensione e la scadenza si collochi in data successiva alla sua fine.
La Corte ha ritenuto che, essendo stato notificato il decreto in data 25.07.2003, l’udienza di comparizione non potesse essere fissata anteriormente all’8 novembre 2003, primo giorno utile successivo al decorso dei 60 giorni più i 45 della feriale.(Cass. sez. VI, 12.07.2006 – 02.10.2006 n. 32606).




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