Citazione diretta a giudizio: termine a comparire
Ai sensi dell’art. 552 comma III c.p.p. il decreto di citazione è notificato
all’imputato, al suo difensore ed alla parte offesa almeno 60 gg prima della
data fissata per l’udienza di comparizione.
Che tipo di nullità si determina?
Sul punto, è stato statuito che la
violazione del termine a comparire davanti al Tribunale, previsto dall’art. 552
comma III c.p.p., in giorni 60, non determina nullità assoluta ma una nullità generale di carattere intermedio
rilevabile d’ufficio ex art. 180
c.p.p. e deducibile ai sensi dell’art. 182 comma II c.p.p. dalla parte
interessata, a pena di decadenza, prima dell’apertura del dibattimento..
Qualora la parte compaia rilevando
l’irregolarità, ha diritto ai sensi dell’art. 184 comma II c.p.p. ad un termine
a difesa tale da consentire all’imputato il godimento dei termini complessivi
stabiliti dall’art. 552 comma III c.p.p. a fare data dalla prima notifica.
(Cass. sez. V, 28.11.2007 – 14.01.2008 n. 1765).
Il nuovo termine deve essere pari a 60 giorni?
Sul punto, si è statuito che il termine
minimo a comparire deve essere rispettato soltanto
in occasione della prima citazione a giudizio e non in altre ipotesi in cui occorre procedere a rinnovazione della
citazione.
Tuttavia, tale regola non si applica laddove
la prima citazione sia affetta da nullità del decreto (art. 552 comma II
c.p.p.) ovvero nullità della sua notificazione (art. 171 c.p.p.) o da probabile
mancata conoscenza da parte dell’imputato ex
art. 485 c.p.p.
In questi casi non si instaura il rapporto
processuale ed il termine minimo di comparizione deve essere osservato in sede
di rinnovazione. (Cass. sez. III 21.10.1997 – 24.11.1997 n. 10667).
Cosa accade con riguardo alla sospensione feriale dei termini?
Poiché la sospensione determina una parentesi
processuale, i termini ad essa soggetti devono essere prolungati in misura
corrispondente a tale durata anche se il loro decorso sia iniziato prima del
periodo di sospensione e la scadenza si collochi in data successiva alla sua
fine.
La Corte ha ritenuto che, essendo stato
notificato il decreto in data 25.07.2003, l’udienza di comparizione non potesse
essere fissata anteriormente all’8 novembre 2003, primo giorno utile successivo
al decorso dei 60 giorni più i 45 della feriale.(Cass. sez. VI, 12.07.2006 –
02.10.2006 n. 32606).
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