Imputazione coatta: necessità dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p.
Corte
Costituzionale ordinanza 12.12.2012 n. 286
Il Gup del Tribunale di Taranto, in
riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., ha sollevato questione di legittima
costituzionale dell’art. 409 c.p.p. nella parte in cui non prevede che, anche in caso di formulazione dell’imputazione su
ordine del giudice in seguito al rigetto della richiesta di archiviazione, il
pm debba previamente notificare all’indagato l’avviso di conclusione delle
indagini ex art. 415 bis c.p.p.
Il Gup rileva una disparità di trattamento
tra l’ipotesi di cui all’art. 409 comma V c.p.p. e quella dell’esercizio
dell’azione penale nelle forme ordinarie, poiché gli artt. 416 e 552 comma II
c.p.p. prevedono, a pena di nullità, la notifica dell’avviso e l’interrogatorio
qualora lo richieda l’indagato.
Lamenta altresì che in tal modo all’imputato
sarebbero precluse le garanzie difensive previste dal 415 bis c.p.p. in termini di conoscenza degli atti e, inoltre, che
l’apporto investigativo difensivo sarebbe nullo dovendo il pm procedervi
soltanto se il giudice, con giudizio insindacabile, le ritiene necessarie.
Si osserva ancora che il pm, all’esito della
camera di consiglio, nonostante l’imputazione coatta imposta dal gip, potrebbe
formulare una contestazione diversa da quella originariamente ipotizzata con il
rischio per l’imputato di essersi difeso per una contestazione e subire il
giudizio per un’altra.
La questione è stata risolta dalla Consulta che
ha statuito quanto segue.
Preliminarmente, la Corte richiama una
precedente ordinanza (n. 460 del 2002) con cui ha dichiarato manifestamente infondata la questione
muovendo dal rilievo che la funzione dell’avviso 415 bis c.p.p. risiede nell’assicurare un contraddittorio tra pm ed
indagato e che, pertanto, l’espletamento di questa fase si giustifica soltanto
laddove il pm nutra dubbi in merito all’esercizio dell’azione penale.
Osserva altresì che il contraddittorio
sull’eventuale incompletezza delle indagini trova sede nella camera di
consiglio che il gip è tenuto a fissare laddove la richiesta di archiviazione
non possa trovare accoglimento. Tesi, questa, confermata anche da successive
decisioni della Corte: ordinanza n. 491
del 2002 e n. 441 del 2004.
Inoltre, la doglianza circa l’incompletezza
della discovery degli atti
processuali è ovviata mediante un’attenta lettura delle norme atteso che, ai
sensi dell’art. 408 comma I c.p.p. con la richiesta di archiviazione il pm
trasmette il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione
relativa alle indagini espletate ed i verbali degli atti compiuti dinanzi al
gip, mentre a norma dell’art. 405 comma II c.p.p. l’avviso di conclusione delle
indagini avverte, tra l’altro, che presso la segreteria del pm è depositata la
documentazione relativa alle indagini espletate, il che porta ad escludere che
l’imputazione coatta determini una conoscenza degli atti minore rispetto a
quella scaturente dalla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini.
Il meccanismo procedimentale basato
sull’avviso 415 bis è diverso da
quello relativo all’imputazione coatta poiché l’avviso è volto a consentire
all’indagato un’attività che potrebbe incidere sulle determinazioni del pm
mentre dopo l’ordine del gip di formulare l’imputazione viene meno ogni spazio
per l’attività difensiva.
Sulla scorta delle considerazioni
effettuate, la Corte Costituzionale ha dichiarato quindi la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 409 c.p.p.
sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, e 111 Cost. dal Gup di Taranto.
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