Imputazione coatta: necessità dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p.

Corte Costituzionale ordinanza 12.12.2012 n. 286

Il Gup del Tribunale di Taranto, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., ha sollevato questione di legittima costituzionale dell’art. 409 c.p.p. nella parte in cui non prevede che, anche in caso di formulazione dell’imputazione su ordine del giudice in seguito al rigetto della richiesta di archiviazione, il pm debba previamente notificare all’indagato l’avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis c.p.p.

Il Gup rileva una disparità di trattamento tra l’ipotesi di cui all’art. 409 comma V c.p.p. e quella dell’esercizio dell’azione penale nelle forme ordinarie, poiché gli artt. 416 e 552 comma II c.p.p. prevedono, a pena di nullità, la notifica dell’avviso e l’interrogatorio qualora lo richieda l’indagato.

Lamenta altresì che in tal modo all’imputato sarebbero precluse le garanzie difensive previste dal 415 bis c.p.p. in termini di conoscenza degli atti e, inoltre, che l’apporto investigativo difensivo sarebbe nullo dovendo il pm procedervi soltanto se il giudice, con giudizio insindacabile, le ritiene necessarie.

Si osserva ancora che il pm, all’esito della camera di consiglio, nonostante l’imputazione coatta imposta dal gip, potrebbe formulare una contestazione diversa da quella originariamente ipotizzata con il rischio per l’imputato di essersi difeso per una contestazione e subire il giudizio per un’altra.

La questione è stata risolta dalla Consulta che ha statuito quanto segue.
Preliminarmente, la Corte richiama una precedente ordinanza (n. 460 del 2002) con cui ha dichiarato manifestamente infondata la questione muovendo dal rilievo che la funzione dell’avviso 415 bis c.p.p. risiede nell’assicurare un contraddittorio tra pm ed indagato e che, pertanto, l’espletamento di questa fase si giustifica soltanto laddove il pm nutra dubbi in merito all’esercizio dell’azione penale.

Osserva altresì che il contraddittorio sull’eventuale incompletezza delle indagini trova sede nella camera di consiglio che il gip è tenuto a fissare laddove la richiesta di archiviazione non possa trovare accoglimento. Tesi, questa, confermata anche da successive decisioni della Corte:  ordinanza n. 491 del 2002 e n. 441 del 2004.

Inoltre, la doglianza circa l’incompletezza della discovery degli atti processuali è ovviata mediante un’attenta lettura delle norme atteso che, ai sensi dell’art. 408 comma I c.p.p. con la richiesta di archiviazione il pm trasmette il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate ed i verbali degli atti compiuti dinanzi al gip, mentre a norma dell’art. 405 comma II c.p.p. l’avviso di conclusione delle indagini avverte, tra l’altro, che presso la segreteria del pm è depositata la documentazione relativa alle indagini espletate, il che porta ad escludere che l’imputazione coatta determini una conoscenza degli atti minore rispetto a quella scaturente dalla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini.

Il meccanismo procedimentale basato sull’avviso 415 bis è diverso da quello relativo all’imputazione coatta poiché l’avviso è volto a consentire all’indagato un’attività che potrebbe incidere sulle determinazioni del pm mentre dopo l’ordine del gip di formulare l’imputazione viene meno ogni spazio per l’attività difensiva.  

Sulla scorta delle considerazioni effettuate, la Corte Costituzionale ha dichiarato quindi la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 409 c.p.p. sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, e 111 Cost. dal Gup di Taranto.



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