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Il solo appoggio elettorale non integra il reato di associazione mafiosa

Corte di cassazione - Sezione II penale -Sentenza 19 aprile 2012 n. 15115     La massima: “ il rapporto tra l’associazione mafiosa ed un esponente politico assume rilievo penale in termini di partecipazione o concorso esterno a condizione che non si sia sostanziato soltanto nell’appoggio elettorale dell’associazione in favore dell’esponente politico . Occorre che il rapporto incida sugli interessi dell’associazione e si concreti in una illecita corrispettività di prestazioni” . Preliminarmente, sul punto è opportuno richiamare una precedente pronunzia a sezioni unite della Cassazione (12.07.2005 n. 33748) secondo cui la partecipazione all’associazione è configurabile anche nell’ipotesi di scambio politico-mafioso in cui un uomo politico, non stabilmente inserito nel tessuto criminale, in cambio dell’appoggio richiesto si impegni a favorire gli interessi del gruppo delinquenziale.