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Notificazioni e decreto di citazione

Cassazione sezione VI 27.09 – 08.10 2012 n. 39745 L’ art. 161 c.p.p. , come noto, detta la disciplina per le notificazioni presso il domicilio. Il comma IV della disposizione in commento sancisce che, laddove non sia possibile effettuare la notificazione nel domicilio eletto o dichiarato di cui al comma II, la stessa sia effettuata presso il difensore di fiducia. Cosa accade invece qualora sia possibile effettuare la notifica presso il domicilio dichiarato o eletto ma ciò non accada? Con la pronuncia in commento la Suprema Corte ha statuito che si verifica una nullità a regime intermedio ex art. 180 c.p.p. che si reputa sanata provando che non abbia impedito all’imputato di conoscere l’esistenza dell’atto ed inoltre, non ha effetti se non dedotta entro un certo termine.