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Favoreggiamento personale

Cassazione sez. VI 21.03.2013 – 10.04.2013 n. 16391 La massima: “ in tema di favoreggiamento personale, l’aiuto comprende anche la pressione esercitata su di un terzo per indurlo a ritrattare le accuse formulate a carico del soggetto che si intende favorire, aggiungendo che non ha rilevanza che l’agente operi quando le investigazioni dell’autorità non siano ancora iniziate, siano in corso ovvero concluse” Tizio, parroco di X, viene tratto a giudizio per il delitto di favoreggiamento ex art. 378 c.p., art. 61 n. 9 c.p. per aver aiutato Caio, dopo la commissione da parte di questi del delitto di cui all’art. 609 quater c.p. (atti sessuali con minorenne), ad eludere le investigazioni dell’autorità poiché suggeriva alla madre della vittima di non fare nulla, dicendole che la denuncia sarebbe stata contro la Chiesa. In sede di udienza preliminare il Gup dichiarava il non doversi procedere perché il fatto non sussiste non ravvisando nel caso di specie l’elemento oggettivo del ...

L'applicabilità della causa di non punibilità ex art. 384 c.p.

Cassazione sezione VI 16 giugno 2011 n. 37398 Nemo tenetur se detegere . Il brocardo latino, che esprime il principio per il quale nessuno può essere obbligato ad affermare la propria responsabilità penale, è calzante ai fini della fattispecie che andremo ad esporre. Nel caso di interesse, un lavoratore ha mentito circa le modalità di infortunio di un suo collega, adducendo che la menzogna traeva origine dal fondato timore di perdere il posto di lavoro faticosamente conquistato. Doverosa si rende una digressione: il delitto di favoreggiamento personale ( ex art. 378 c.p.) integrato dalla condotta di chi, non essendo partecipe di un reato, aiuta il presunto autore dello stesso, è reato contro l’amministrazione della giustizia e si realizza con qualsiasi contegno idoneo a deviare o compromettere l’attività di indagine.