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Custodia cautelare e 416 bis c.p.

Corte Costituzionale 25-29 marzo 2013 n. 57 Con riguardo agli artt. 3, 13 e 27 della Costituzione, il Tribunale di Lecce ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 275 comma III c.p.p. nella parte in cui prevede che, laddove sussistano gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416 bis c.p., è applicata la custodia in carcere salvo che siano acquisiti  elementi da cui non emerga l’assenza di esigenze cautelari. La norma viene censurata perché non contempla l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici da cui emerga che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte anche con misure diverse, meno afflittive rispetto alla custodia in carcere che rappresenta pur sempre l’ extrema ratio . Innanzitutto, la Consulta richiama precedenti decisioni. Come ha avuto modo di chiarire (sentenza n. 139 del 2010) le presunzioni assolute, soprattutto quando limitano un diritto fondamentale de...

Il solo appoggio elettorale non integra il reato di associazione mafiosa

Corte di cassazione - Sezione II penale -Sentenza 19 aprile 2012 n. 15115     La massima: “ il rapporto tra l’associazione mafiosa ed un esponente politico assume rilievo penale in termini di partecipazione o concorso esterno a condizione che non si sia sostanziato soltanto nell’appoggio elettorale dell’associazione in favore dell’esponente politico . Occorre che il rapporto incida sugli interessi dell’associazione e si concreti in una illecita corrispettività di prestazioni” . Preliminarmente, sul punto è opportuno richiamare una precedente pronunzia a sezioni unite della Cassazione (12.07.2005 n. 33748) secondo cui la partecipazione all’associazione è configurabile anche nell’ipotesi di scambio politico-mafioso in cui un uomo politico, non stabilmente inserito nel tessuto criminale, in cambio dell’appoggio richiesto si impegni a favorire gli interessi del gruppo delinquenziale.