Molestie a mezzo posta elettronica
Cassazione sez. I 27.09.2011 n. 36779 La massima: “ il reato di molestia o disturbo alle persone ex art. 660 c.p. non si configura nell’ipotesi di invio di numerosi messaggi di posta elettronica tramite computer , poiché i destinatari possono leggere i messaggi solo in quanto decidano di aprirli e, pertanto, è da escludersi il carattere invasivo del mezzo impiegato” La Corte nel caso di specie, esclude che possa configurarsi il reato de quo laddove le molestie siano arrecate attraverso posta elettronica ricevuta tramite pc poiché, in tal caso non si realizzerebbe una immediata interazione tra mittente e destinatario né, tantomeno, una diretta intrusione del primo nella sfera delle attività del secondo.