Registrazione giornale telematico
Cassazione sez. III 10.05 – 13.06 2012 n. 23230 La stampa, come noto, trova il proprio fondamento normativo nella legge n. 47dell’8 febbraio 1948. Invero, l’art. 5 della predetta legge stabilisce che nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del Tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi. Nella pronuncia in esame, la Corte chiarisce se tale registrazione valga, e quindi debba essere effettuata, anche quando il giornale abbia una diffusione esclusivamente telematica . Innanzitutto, si evidenzia come, ai sensi dell’art. 1, siano considerate stampe o stampati, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione.