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Giudizio immediato e patteggiamento

  A seguito della richiesta di giudizio immediato ex art. 453 c.p.p., l’imputato ai sensi dell’art. 458 c.p.p. può, entro il termine di giorni 15 giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato, chiedere il giudizio abbreviato. Alcuna menzione è fatta dalla norma circa la possibilità di richiedere la definizione ai sensi dell’art. 444 c.p.p. Nel caso di specie, la norma di riferimento è l’ art. 446 c.p.p. Invero, il comma I stabilisce che in caso di notifica del decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme di cui all’art. 458 c.p.p., quindi sempre entro 15 giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato. Sul punto, si è sancito che il termine di giorni 15 per la richiesta del rito alternativo a seguito di notifica di decreto di giudizio immediato è perentorio . Cassazione 20.09.1990, Frisina, CP 91, II, 335; L’art. 446 comma IV c.p.p. stabilisce altresì che il consenso sulla richiesta può esser...

Impugnazioni e patteggiamento; Archiviazione e riapertura indagini

Termine per impugnare sentenza di patteggiamento Cass. sez. IV, 21.12.2011 – 16.02.2012 n. 6387 La sentenza di patteggiamento ha natura dibattimentale solo nell’ipotesi in cui il giudice applichi la pena richiesta all’esito del dibattimento. Ciò accade, ai sensi dell’ art. 448 c.p.p. , quando il giudice, all’esito del dibattimento abbia ritenuto ingiustificato il dissenso del Pubblico Ministero ovvero il rigetto della richiesta. Nelle altre ipotesi la sentenza ex art. 444 c.p.p. deve ritenersi emessa in camera di consiglio . Ne deriva che, in tali casi, ai fini dell’ impugnazione troverà applicazione il termine di quindici giorni di cui all’ art. 585 comma I lett. a) c.p.p. Archiviazione e riapertura delle indagini Cass. sez. VI sentenza 27 aprile – 3 maggio 2012 n. 16358 Ai sensi dell’ art. 414 c.p.p. il Pubblico Ministero, motivando in base all’esigenza di svolgere nuove investigazioni, dopo l’archiviazione può richiedere al Gip la riapertura delle indagi...

Capacità di intendere e volere e patteggiamento

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Corte di cassazione - Sezione VI - Sentenza 2-5 aprile 2012 n. 13183 La massima: “ la manifestazione di volontà espressa dalla parte privata-imputato è atto negoziale di assoluta rilevanza incidente sul suo diritto di libertà che richiede piena consapevolezza rappresentativa e deliberativa degli effetti giuridici che l’espressione del consenso al patteggiamento della pena produce” . La pronuncia in questione trae spunto dalla vicenda di un imputato che, tratto a giudizio per evasione nelle forme del rito direttissimo ex art. 449 c.p.p. aveva formulato richiesta di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. Il suo difensore proponeva ricorso per cassazione avverso la medesima decisione adducendo violazione degli artt. 85 e 88 c.p. e 70 c.p.p. poiché solo in un momento successivo aveva appreso di una pregressa (e permanente) situazione di incapacità di intendere e volere in cui versava l’imputato e della conseguente incapacità a partecipare coscientemente al processo.