Post

Visualizzazione dei post con l'etichetta prescrizione

Recidiva e calcolo della prescrizione

  Cassazione, Sez. II, sentenza 19 maggio– 1 luglio 2021, n. 25131   Ritenuto in fatto O.G. è chiamato a rispondere del delitto - commesso in Pescara in data anteriore e prossima al 5 ottobre 2009 - di ricettazione di un assegno bancario costituente provento di furto e recante la falsa firma del correntista in quanto deceduto anteriormente alla messa in circolazione del medesimo. Con sentenza pubblicata il 25 novembre 2020, il Tribunale di Pescara dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato per essersi il reato estinto per prescrizione sulla seguente motivazione: "Ai fini dell’estinzione del reato in esame si sottolinea che, calcolando il termine ordinario di otto anni ex L. n. 251 del 2005 - ancorché prorogato ai sensi dell’art. 160 c.p. in virtù da ultimo dell’effetto interruttivo del decreto di citazione - dalla consumazione del reato, pur tenendo conto del periodo di sospensione derivato dalla richiesta di rinvio per astensione del difensore, pari ...

Il calcolo della prescrizione

Come noto, ai sensi dell’ art. 157 c.p. la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque in un tempo pari ad anni 6 se si tratta di delitto ed anni 4 in caso di contravvenzione. Il decorso del tempo può sospendersi ovvero interrompersi. Soffermiamoci su quest’ultimo istituto. A tenore dell’ art. 160 c.p. il corso della prescrizione è interrotto dai seguenti atti: - la sentenza di condanna; - il decreto di condanna; - l’ordinanza applicativa di misure cautelari (art. 292 c.p.p.); - l’ordinanza di convalida del fermo o dell’arresto (art. 391 c.p.p.); - l’interrogatorio reso dinanzi al pm o al giudice (artt. 64,65, 294 c.p.p.); - l’invito a presentarsi al pm per rendere l’interrogatorio (art. 375 c.p.p.); - il provvedimento del giudice di fissazione dell’udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione; - la richiesta di rinvio a giudizio; - il d...

Interruzione della prescrizione

L'interrogatorio dell'indagato compiuto dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero ai sensi dell'art. 370 c.p.p., è atto interruttivo della prescrizione   ex   art. 160 c.p.p.? Il tema è controverso. Invero, gli orientamenti sono contrastanti. Un primo indirizzo ritiene che l'invito a presentarsi rivolto all'indagato dal p.m. per rendere interrogatorio abbia efficacia interruttiva della prescrizione del reato anche se all'interrogatorio abbia poi proceduto un ufficiale di p.g. delegato dal pm (Cass. sez. VI 12.01.1999 - 24.02.1999 n. 144; Cass. 27.03.2003 n. 34450; Cass. sez. V 16.12.2005 - 24.01.2006 n. 2787). In senso difforme si è sostenuto che, non può ritenersi atto interruttivo della prescrizione l'invito sottoscritto dal pm, rivolto all'indagato per rendere interrogatorio dinanzi agli ufficiali di p.g. delegati e ciò perché l'elenco degli atti interruttivi della prescrizione di cui all'art. 160 c.p.ha natura...

Ricettazione e prescrizione

Cassazione sezione II, udienza 10.01.2013 n. 4032 In tema di ricettazione, l’ipotesi attenuata di cui al comma II dell’art. 648 c.p. non costituisce un’autonoma previsione incriminatrice bensì una circostanza attenuante speciale che incide sul regime sanzionatorio del reato base, secondo un rapporto di specie a genere che si realizza tra la fattispecie circostanziata e quella semplice di reato per la presenza di un requisito specializzante, ossia la particolare tenuità del fatto. Ne consegue che, poiché l’art. 157 c.p. come novellato dalla legge n. 251 del 05.12.2005 impone di aver riguardo alla pena stabilita per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le attenuanti o aggravanti, salvo che prevedano una pena di specie diversa ovvero siano ad effetto speciale, bisogna fare riferimento alla pena stabilita per il reato base , e non per l’ipotesi attenuata.   

Falsa testimonianza

Cassazione sez. VI 22.11.2011 – 28.05 2012 n. 20656 Tizio, giovane squattrinato in cerca di un’occupazione stabile, su proposta dell’amico Caio e con la promessa di ricevere 100 euro, dichiara dinanzi al Giudice di Pace civile di essere stato presente sul luogo e nell’ora dell’incidente avvenuto tra l’auto di Caio e quella di Sempronio. Caio, grazie alla fondamentale deposizione di Tizio, vince la causa ed ottiene un ampio risarcimento. Tuttavia, successivamente si scopre che Tizio ha mentito: nel giorno e nell’ora indicati in testimonianza egli era ad una festa e numerose fotografie lo confermano. Cosa rischia Tizio?