Il confine tra il caporalato e la schiavitù
Sfruttamento del lavoro e riduzione in schiavitù La differenza fra il reato di cui all'art. 603- bis c.p. (c.d. caporalato) e quello di riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.) risiede, fondamentalmente, nella maggior gravità di quest'ultimo, connotato da una più estesa privazione della libertà di autodeterminazione e nel fatto che la riduzione in schiavitù riguarda le condizioni di lavoro ma non si esaurisce soltanto ad esse. In altri termini le due fattispecie si atteggiano come due cerchi concentrici: più grande quello dell'art. 603- bis , più piccolo quello di cui all'art. 600 c.p., nel senso che tutto ciò che è caporalato non è necessariamente schiavitù, ma tutto ciò che è schiavitù è, ancora prima, caporalato. Le norme Art. 603 bis Codice Penale - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro [I]. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro p...