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Il confine tra il caporalato e la schiavitù

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Sfruttamento del lavoro e riduzione in schiavitù La differenza fra il reato di cui all'art. 603- bis c.p. (c.d. caporalato) e quello di riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.) risiede, fondamentalmente, nella maggior gravità di quest'ultimo, connotato da una più estesa privazione della libertà di autodeterminazione e nel fatto che la riduzione in schiavitù riguarda le condizioni di lavoro ma non si esaurisce soltanto ad esse. In altri termini le due fattispecie si atteggiano come due cerchi concentrici: più grande quello dell'art. 603- bis , più piccolo quello di cui all'art. 600 c.p., nel senso che tutto ciò che è caporalato non è necessariamente schiavitù, ma tutto ciò che è schiavitù è, ancora prima, caporalato. Le norme Art. 603 bis Codice Penale - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro [I]. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro p...

Sicurezza sul lavoro: documento di valutazione rischi

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Riporto un'interessante questione in materia di sicurezza sul lavoro oggetto di un procedimento penale di cui mi occupo. Ai sensi dell’ art. 17 del D. Lgs. 81/08 il datore di lavoro non può delegare la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’art. 28. Pertanto, occorre elaborare un documento in cui si dia contezza dei criteri e delle scelte adoperate in merito alla scelta delle attrezzature di lavoro, delle sostanze o preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavori. Inoltre, bisogna indicare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari. Cosa accade qualora il documento in questione sia omesso ovvero non soddisfi i parametri in materia di sicurezza?