Esame Avvocato 2010, parere penale traccia n. 2

Traccia
n. 2
Caio, alcolista,
al fine di procurarsi denaro per l'acquisto di vino e liquori, minacciava la
madre Mevia ed il padre Tizio di mettere a soqquadro la casa al fine di farsi
consegnare il denaro. Nonostante il diniego dei genitori, riusciva ad
impossessarsi di euro 200,00, denaro contenuto nel cassetto del comodino della
camera da letto dei genitori. Quindi, al fine di uscire di casa con il denaro,
vincendo l'opposizione del padre, si scagliava contro quest'ultimo facendolo cadere
a terra e procurandogli delle escoriazioni ad un braccio. La madre Mevia non
assisteva all'aggressione perché, affranta per la situazione, si era ritirata
in cucina.
I genitori, esasperati per la situazione, essendosi fatti analoghi ripetuti anche in passato, sporgevano denuncia nei confronti del figlio.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Caio, rediga motivato parere, analizzando la fattispecie configurabile nel caso esposto, con particolare riguardo alla individuazione delle parti offese ed alle conseguenze sanzionatorie.
I genitori, esasperati per la situazione, essendosi fatti analoghi ripetuti anche in passato, sporgevano denuncia nei confronti del figlio.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Caio, rediga motivato parere, analizzando la fattispecie configurabile nel caso esposto, con particolare riguardo alla individuazione delle parti offese ed alle conseguenze sanzionatorie.
Svolgimento
La questione proposta, pone quale
necessario punto di partenza l’analisi dell’art. 649 c.p. che sancisce la non
punibilità dei reati previsti e puniti nel titolo XIII del libro II del codice
penale, qualora siano commessi in danno di determinate categorie di persone,
legate al soggetto agente da vincoli di parentela.
Sul punto, la Cassazione ha
stabilito che:”il fondamento della causa di non punibilità di cui all’art.649
c.p. è costituito dalla ragioni di carattere morale e sociale che connotano i
rapporti fra certe categorie di familiari riguardo ai beni materiali ed in
vista delle quali si è esclusa o condizionata a querela la punibilità di alcuni
reati. L’espressa esclusione della rapina, dell’estorsione e del sequestro di
persona è poi giustificata dalla necessità di reprimere l’impiego della
violenza fisica o psichica contro le persone; l’esclusione deve comprendere
anche il tentatio di questi delitti perché anche in esso ricorre l’impiego
della violenza” Cass. sez. II 9.6.1988 – 28.7.1988 n. 8428, CP 89 1477.
Invero, ai nostri fini assume
rilievo l’ipotesi contemplata dal comma I n. 1, laddove si sancisce la non
punibilità qualora il fatto sia stato commesso in danno di un ascendente. Non
applicabile risulta al caso di specie il comma II dell’art. 649 c.p. poiché in
esso non vi è menzione degli ascendenti.
Occorre focalizzare la nostra
attenzione in ordine al III comma della norma, laddove si sancisce la non
applicabilità della stessa in ordine a determinate ipotesi delittuose, nella
fattispecie i delitti di cui agli artt. 628, 629 e 630 c.p.
Nel caso de quo, Caio al fine di procurarsi denaro per l’acquisto di vino e
liquori, minacciava i genitori per conseguire il denaro, senza riuscirvi.
La sua condotta
integra il delitto di estorsione, p. e p. dall’art. 629 c.p. nella forma del
tentativo ex art. 56 c.p. dovendo
intendersi quale prospettazione di un danno ingiusto, la minaccia di provocar
danni in casa. Tuttavia, tale condotta qualora non giunga a consumazione ma si
fermi all’ipotesi del tentativo, è insuscettibile di punizione se commessa in
danno di un genitore con la sola minaccia senza che questa sfoci in violenza.
Trovando in tal caso riespansione il dettato dell’art. 649 c.p. In tal senso
Cass. sez. II 20.7.2010 n. 28210.
La successiva condotta di Tizio,
integra gli estremi del delitto di rapina di cui all’art. 628 comma II c.p.,
cosiddetta rapina impropria. Invero, quest’ultima ricorre qualora il soggetto,
subito dopo la sottrazione della cosa mobile altrui, per assicurarsene il
possesso, adopera violenza o minaccia. Caio, dopo aver sottratto la somma di
euro 200,00 dal cassetto della camera da letto dei genitori, esercita violenza
nei confronti del padre Tizio, al fine di preservare il possesso del denaro,
provocandogli escoriazioni ad un braccio.
Tuttavia, la sua condotta potrebbe
risultare attenuata dalla speciale tenuità del danno di cui all’art. 62 n. 4
c.p. qualora le condizioni economiche dei genitori (non conoscibili dalla
traccia) siano tali da determinare un danno lieve al patrimonio familiare.
Parimenti, fonda l’applicazione dell’attenuante al reato di rapina, la
circostanza che il pregiudizio fisico patito dal padre Tizio non sia
particolarmente grave. Dovendo valutarsi, nellìapplicazione della stessa non
solo il valore economico del bene ma anche l’entità della lesione patita dalla
persona offesa, in tal caso lieve. In tal senso, Cass. sez. II 20.1.2010 –
20.5.2010 n. 19308, CED 247363.
A ben vedere, la condotta di Caio
integra altresì il delitto di lesione personale ex art. 582 c.p. atteso che quest’ultimo ricorre, in luogo di
quello meno grave di percosse ex art.
581 c.p. poiché l’escoriazione rientra nella nozione di malattia concretatesi
quest’ultima nella lesione sia pure superficiale del tessuto cutaneo e quindi
nella patologica alterazione dell’organismo. In tal senso, Cass. sez. II
12.3.2008 – 11.4.2008, n. 15420, CED 240012

Tuttavia, Tizio
e Mevia presentano denunzia. Le lesioni personali, qualora non si presentino
nella forma aggrava di cui al I comma dell’art. 582 c.p., e non è questo il
caso, sono procedibili a querela di parte.
Quest’ultima, ai sensi dell’art. 336
c.p.p. presuppone una manifestazione di volontà affinché si proceda in ordine
al fatto previsto come reato. Pertanto, solo qualora gli stessi abbiano
esplicitamente dichiarato tale intenzione, Caio risponderà di lesioni personali
ex art. 582 comma II c.p.
Circa l’individuazione delle parti
offese, occorre evidenziare come il reato di rapina si presenti plurioffensivo,
recando nocumento sia al patrimonio che alla persona.
Pertanto, circa
l’offesa apportata al patrimonio, parti offese risulteranno sia Tizio che
Mevia, dovendo dedursi, dalla collocazione del denaro, che lo stesso appartenga
ad entrambi. Riguardo il pregiudizio recato alla persona, poiché la violenza di
tizio si indirizza solo nei confronti del padre è, evidentemente, solo questi
il soggetto offeso.
Riguardo le
conseguenze sanzionatorie cui potrà incorrere Caio, vi è da fare una premessa.
Qualora si riconoscano le lesioni
(rectius, sia stata manifestata la volontà di perseguirle), i delitti di rapina
impropria e lesioni ex art. 582 comma
II c.p., configurano un’ipotesi di concorso formale ex art. 81 comma I c.p. dovendo ritenersi unica l’azione da cui
entrambi scaturiscono. Ciò comporta, in termini sanzionatori, l’applicazione
del più tenue regime del cumulo giuridico. Quest’ultimo prevede l’applicazione
della pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave, individuato,
trovandoci nella fase della cognizioni, nella più grave previsione considerata
in astratto. Nel caso di specie, il delitto di rapina ex art. 628 comma II c.p.
Qualora invece nella denuncia
presentata da Tizio e Mevia manchi l’espressa volontà di far perseguire Caio
anche per le lesioni personali recata al padre, egli risponderà unicamente per
il reato di rapina di cui al comma II dell’art. 628 c.p.

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