Esame Avvocato 2010, parere penale traccia n. 2



Di seguito riporto il mio personale svolgimento del parere assegnato all'esame di Avvocato 2010 cui ho partecipato per la prima e, fortunatamente, unica volta. Rispecchia fedelmente quanto scritto a mano in sede di esame, senza l'aggiunta di correzioni o modifiche.

Traccia n. 2

Caio, alcolista, al fine di procurarsi denaro per l'acquisto di vino e liquori, minacciava la madre Mevia ed il padre Tizio di mettere a soqquadro la casa al fine di farsi consegnare il denaro. Nonostante il diniego dei genitori, riusciva ad impossessarsi di euro 200,00, denaro contenuto nel cassetto del comodino della camera da letto dei genitori. Quindi, al fine di uscire di casa con il denaro, vincendo l'opposizione del padre, si scagliava contro quest'ultimo facendolo cadere a terra e procurandogli delle escoriazioni ad un braccio. La madre Mevia non assisteva all'aggressione perché, affranta per la situazione, si era ritirata in cucina.
I genitori, esasperati per la situazione, essendosi fatti analoghi ripetuti anche in passato, sporgevano denuncia nei confronti del figlio.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Caio, rediga motivato parere, analizzando la fattispecie configurabile nel caso esposto, con particolare riguardo alla individuazione delle parti offese ed alle conseguenze sanzionatorie.


Svolgimento
           
La questione proposta, pone quale necessario punto di partenza l’analisi dell’art. 649 c.p. che sancisce la non punibilità dei reati previsti e puniti nel titolo XIII del libro II del codice penale, qualora siano commessi in danno di determinate categorie di persone, legate al soggetto agente da vincoli di parentela.
            
Sul punto, la Cassazione ha stabilito che:”il fondamento della causa di non punibilità di cui all’art.649 c.p. è costituito dalla ragioni di carattere morale e sociale che connotano i rapporti fra certe categorie di familiari riguardo ai beni materiali ed in vista delle quali si è esclusa o condizionata a querela la punibilità di alcuni reati. L’espressa esclusione della rapina, dell’estorsione e del sequestro di persona è poi giustificata dalla necessità di reprimere l’impiego della violenza fisica o psichica contro le persone; l’esclusione deve comprendere anche il tentatio di questi delitti perché anche in esso ricorre l’impiego della violenza” Cass. sez. II 9.6.1988 – 28.7.1988 n. 8428, CP 89 1477.
           
  Invero, ai nostri fini assume rilievo l’ipotesi contemplata dal comma I n. 1, laddove si sancisce la non punibilità qualora il fatto sia stato commesso in danno di un ascendente. Non applicabile risulta al caso di specie il comma II dell’art. 649 c.p. poiché in esso non vi è menzione degli ascendenti.
            Occorre focalizzare la nostra attenzione in ordine al III comma della norma, laddove si sancisce la non applicabilità della stessa in ordine a determinate ipotesi delittuose, nella fattispecie i delitti di cui agli artt. 628, 629 e 630 c.p.
            Nel caso de quo, Caio al fine di procurarsi denaro per l’acquisto di vino e liquori, minacciava i genitori per conseguire il denaro, senza riuscirvi.
La sua condotta integra il delitto di estorsione, p. e p. dall’art. 629 c.p. nella forma del tentativo ex art. 56 c.p. dovendo intendersi quale prospettazione di un danno ingiusto, la minaccia di provocar danni in casa. Tuttavia, tale condotta qualora non giunga a consumazione ma si fermi all’ipotesi del tentativo, è insuscettibile di punizione se commessa in danno di un genitore con la sola minaccia senza che questa sfoci in violenza. Trovando in tal caso riespansione il dettato dell’art. 649 c.p. In tal senso Cass. sez. II 20.7.2010 n. 28210.
            
La successiva condotta di Tizio, integra gli estremi del delitto di rapina di cui all’art. 628 comma II c.p., cosiddetta rapina impropria. Invero, quest’ultima ricorre qualora il soggetto, subito dopo la sottrazione della cosa mobile altrui, per assicurarsene il possesso, adopera violenza o minaccia. Caio, dopo aver sottratto la somma di euro 200,00 dal cassetto della camera da letto dei genitori, esercita violenza nei confronti del padre Tizio, al fine di preservare il possesso del denaro, provocandogli escoriazioni ad un braccio.
            
Tuttavia, la sua condotta potrebbe risultare attenuata dalla speciale tenuità del danno di cui all’art. 62 n. 4 c.p. qualora le condizioni economiche dei genitori (non conoscibili dalla traccia) siano tali da determinare un danno lieve al patrimonio familiare. Parimenti, fonda l’applicazione dell’attenuante al reato di rapina, la circostanza che il pregiudizio fisico patito dal padre Tizio non sia particolarmente grave. Dovendo valutarsi, nellìapplicazione della stessa non solo il valore economico del bene ma anche l’entità della lesione patita dalla persona offesa, in tal caso lieve. In tal senso, Cass. sez. II 20.1.2010 – 20.5.2010 n. 19308, CED 247363.

A ben vedere, la condotta di Caio integra altresì il delitto di lesione personale ex art. 582 c.p. atteso che quest’ultimo ricorre, in luogo di quello meno grave di percosse ex art. 581 c.p. poiché l’escoriazione rientra nella nozione di malattia concretatesi quest’ultima nella lesione sia pure superficiale del tessuto cutaneo e quindi nella patologica alterazione dell’organismo. In tal senso, Cass. sez. II 12.3.2008 – 11.4.2008, n. 15420, CED 240012
 Le lesioni non possono essere assorbite dal delitto di rapina, poiché quest’ultima ingloba soltanto le percosse e non anche la più grave ipotesi delle lesioni personali, quali ricorrono nel caso di specie. In tal senso, Cass. 21.10.1964; Cass. 17.12.1976
Tuttavia, Tizio e Mevia presentano denunzia. Le lesioni personali, qualora non si presentino nella forma aggrava di cui al I comma dell’art. 582 c.p., e non è questo il caso, sono procedibili a querela di parte.
            Quest’ultima, ai sensi dell’art. 336 c.p.p. presuppone una manifestazione di volontà affinché si proceda in ordine al fatto previsto come reato. Pertanto, solo qualora gli stessi abbiano esplicitamente dichiarato tale intenzione, Caio risponderà di lesioni personali ex art. 582 comma II c.p.
            
Circa l’individuazione delle parti offese, occorre evidenziare come il reato di rapina si presenti plurioffensivo, recando nocumento sia al patrimonio che alla persona.
Pertanto, circa l’offesa apportata al patrimonio, parti offese risulteranno sia Tizio che Mevia, dovendo dedursi, dalla collocazione del denaro, che lo stesso appartenga ad entrambi. Riguardo il pregiudizio recato alla persona, poiché la violenza di tizio si indirizza solo nei confronti del padre è, evidentemente, solo questi il soggetto offeso.

Riguardo le conseguenze sanzionatorie cui potrà incorrere Caio, vi è da fare una premessa.
Qualora si riconoscano le lesioni (rectius, sia stata manifestata la volontà di perseguirle), i delitti di rapina impropria e lesioni ex art. 582 comma II c.p., configurano un’ipotesi di concorso formale ex art. 81 comma I c.p. dovendo ritenersi unica l’azione da cui entrambi scaturiscono. Ciò comporta, in termini sanzionatori, l’applicazione del più tenue regime del cumulo giuridico. Quest’ultimo prevede l’applicazione della pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave, individuato, trovandoci nella fase della cognizioni, nella più grave previsione considerata in astratto. Nel caso di specie, il delitto di rapina ex art. 628 comma II c.p.
 Qualora invece nella denuncia presentata da Tizio e Mevia manchi l’espressa volontà di far perseguire Caio anche per le lesioni personali recata al padre, egli risponderà unicamente per il reato di rapina di cui al comma II dell’art. 628 c.p.
            
Sarebbe altresì opportuna un’indagine circa lo stato di alcolista di Caio. Qualori sfoci in ubriachezza abituale, ex art. 94 c..p. essa determina un aumento di pena. Laddove invece lo stesso versi in stato di cronica intossicazione di cui all’art. 95 c.p. sarà necessario valutare, mediante perizia psichiatrica, se questa è tale da escludere totalmente ovvero parzialmente la sua capacità di intendere e volere con conseguenze sulla sua imputabilità

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