Sicurezza sul lavoro: documento di valutazione rischi


Riporto un'interessante questione in materia di sicurezza sul lavoro oggetto di un procedimento penale di cui mi occupo.
Ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 81/08 il datore di lavoro non può delegare la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’art. 28.
Pertanto, occorre elaborare un documento in cui si dia contezza dei criteri e delle scelte adoperate in merito alla scelta delle attrezzature di lavoro, delle sostanze o preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavori. Inoltre, bisogna indicare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.

Cosa accade qualora il documento in questione sia omesso ovvero non soddisfi i parametri in materia di sicurezza? 


In tal caso, la materia è disciplinata dal decreto legislativo 758/94 (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro).
L’art. 20 del predetto decreto stabilisce che l’organo di vigilanza impartisce al contravventore un’apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine funzionale all’adozione delle adeguate misure di sicurezza. Il termine è suscettibile di proroga, non superiore ai sei mesi, a richiesta del contravventore per la particolare complessità dell’opera.

Il comma IV della norma in questione stabilisce che, impartita la prescrizione, e nell’attesa dell’adeguamento da parte del contravventore, l’organo di vigilanza è comunque obbligato a notiziare il Pubblico Ministero, ai sensi dell’art. 347 c.p.p. La Procura e’ quindi messa in preallarme, pronta ad esercitare l’azione penale laddove non si adempia tempestivamente alle prescrizioni impartite.

L’art. 21 del decreto legislativo 758/94 si occupa invece di verificare l’adempimento della prescrizione.
Entro 60 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione l’organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata.
Qualora il documento soddisfi i requisiti richiesti, il contravventore è ammesso a pagare in sede amministrativa, entro trenta giorni dalla verifica dell’adempimento, una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita, evitando quindi la celebrazione del processo penale.
L’adempimento della prescrizione ed il pagamento della sanzione amministrativa determinano l’estinzione del reato ex art. 24 decreto legislativo 758/94.

Nulla quaestio nel caso in cui non si paghi la predetta somma: la Procura, già posta in preallarme eserciterà l’azione penale.
Cosa accade invece se la somma sia sì pagata ma oltre il termine dei trenta giorni?
 La giurisprudenza sul punto è pacifica nel ritenere il termine perentorio
Si afferma infatti che “la speciale causa estintiva dei reati contravvenzionali in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, contemplata dall’art. 24 d. lg. 758/1994, non opera nel caso in cui il pagamento della somma determinata a titolo di oblazione amministrativa avvenga oltre il previsto termine di giorni trenta, in quanto quest’ultimo ha natura perentoria e non ordinatoria”. Cass. sez. III, 11.02.2010 n. 11265; Cass. sez. III, 05.04.2007 n. 236674; Cass. sez. III, 09.02.2055, n. 231065.

Tuttavia, l’orientamento della Suprema Corte sembra non considerare che, essendo il reato de quo suscettibile di oblazione ex art. 162 c.p., il contravventore si troverebbe a pagare non solo la sanzione amministrativa di cui all’art. 24 d. lgs. 758/1994 ma, in aggiunta ad essa, anche una somma pari alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione in questione, ricevendone in questo modo un pregiudizio economico che sembra non trovare un’adeguata giustificazione, laddove in taluni casi il ritardo nel pagamento è ascrivibile soltanto ad una cattiva organizzazione dei rapporti interni dell’impresa e non già ad una intenzionale e fraudolenta volontà di sottrarsi all’adempimento.  




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