Sicurezza sul lavoro: documento di valutazione rischi
Riporto un'interessante questione in materia di sicurezza sul lavoro oggetto di un procedimento penale di cui mi occupo.
Ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 81/08 il datore di
lavoro non può delegare la valutazione di tutti i rischi con la conseguente
elaborazione del documento previsto dall’art. 28.

Cosa accade
qualora il documento in questione sia omesso ovvero non soddisfi i parametri in
materia di sicurezza?
In tal caso, la materia è disciplinata dal decreto legislativo 758/94 (Modificazioni alla disciplina
sanzionatoria in materia di lavoro).
L’art. 20 del predetto decreto stabilisce
che l’organo di vigilanza impartisce al contravventore un’apposita
prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine funzionale
all’adozione delle adeguate misure di sicurezza. Il termine è suscettibile di
proroga, non superiore ai sei mesi, a richiesta del contravventore per la
particolare complessità dell’opera.

L’art. 21 del decreto legislativo 758/94 si occupa
invece di verificare l’adempimento della prescrizione.
Entro 60 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione
l’organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata.
Qualora il documento soddisfi i requisiti richiesti, il contravventore è
ammesso a pagare in sede amministrativa, entro trenta giorni dalla verifica
dell’adempimento, una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita,
evitando quindi la celebrazione del processo penale.
L’adempimento della prescrizione ed il pagamento della sanzione
amministrativa determinano l’estinzione del reato ex art. 24 decreto legislativo 758/94.
Nulla quaestio nel caso in cui non si paghi la predetta somma: la
Procura, già posta in preallarme eserciterà l’azione penale.
Cosa accade invece se la somma sia sì pagata ma oltre il termine dei trenta giorni?
La giurisprudenza sul punto è
pacifica nel ritenere il termine
perentorio.

Tuttavia, l’orientamento della Suprema Corte sembra non considerare che,
essendo il reato de quo suscettibile
di oblazione ex art. 162 c.p., il
contravventore si troverebbe a pagare non solo la sanzione amministrativa di
cui all’art. 24 d. lgs. 758/1994 ma, in aggiunta ad essa, anche una somma pari
alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la
contravvenzione in questione, ricevendone in questo modo un pregiudizio
economico che sembra non trovare un’adeguata giustificazione, laddove in taluni
casi il ritardo nel pagamento è ascrivibile soltanto ad una cattiva
organizzazione dei rapporti interni dell’impresa e non già ad una intenzionale
e fraudolenta volontà di sottrarsi all’adempimento.
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