Capacità di intendere e volere e patteggiamento




La massima: la manifestazione di volontà espressa dalla parte privata-imputato è atto negoziale di assoluta rilevanza incidente sul suo diritto di libertà che richiede piena consapevolezza rappresentativa e deliberativa degli effetti giuridici che l’espressione del consenso al patteggiamento della pena produce”.

La pronuncia in questione trae spunto dalla vicenda di un imputato che, tratto a giudizio per evasione nelle forme del rito direttissimo ex art. 449 c.p.p. aveva formulato richiesta di patteggiamento ex art. 444 c.p.p.
Il suo difensore proponeva ricorso per cassazione avverso la medesima decisione adducendo violazione degli artt. 85 e 88 c.p. e 70 c.p.p. poiché solo in un momento successivo aveva appreso di una pregressa (e permanente) situazione di incapacità di intendere e volere in cui versava l’imputato e della conseguente incapacità a partecipare coscientemente al processo.


Il Supremo Collegio innanzitutto specifica, indicandoli per difetto, quali siano i vizi deducibili dinanzi ad esso nei confronti delle sentenze di patteggiamento.
Non possono farsi valere vizi attinenti la qualificazione giuridica risultante dalla contestazione poiché l’accusa contestata non può essere rimessa in discussione in quanto l’accordo sanzionatorio tra imputato e p.m. implica la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità a differenza di quelle attinenti la validità formale della richiesta di patteggiamento, la legalità della pena applicata, nonché il consenso prestato dall’imputato per la definizione del giudizio (Cass. sez. I 04.11.2009 n. 46146; Cass. sez. V, 25.03.2010 n. 21287).

Il c.d. patteggiamento integra un negozio giuridico processuale recettizio che, conosciuto dall’altra parte processuale, è insuscettibile di modifiche e revoche unilaterali.
La manifestazione di volontà assume pertanto pregnante rilevanza richiedendo la piena coscienza (rectius conoscenza) degli effetti giuridici che dal consenso scaturiscono.
L'assenso deve essere prestato direttamente dall’imputato ovvero dal suo difensore munito di procura speciale, non potendo questi delegare sostituti ex art. 102 c.p.p. (Cass. sez. VI, 29.05.2009 n. 23804; Cass. sez. II, 06.04.2011 n. 17381).

Nella fattispecie di interesse, la situazione soggettiva di incapacità di intendere e volere dell’imputato, emersa successivamente e confermata da perizia psichiatrica, incide sulla manifestazione di consenso prestata dallo stesso in sede di definizione del procedimento determinando la caducazione dell’accordo sanzionatorio ratificato dalla sentenza ex art. 444 c.p.p.
La capacità di intendere e di volere dell’imputato e la sua cosciente partecipazione al processo rappresentano dunque il presupposto giuridico dell’esistenza di un valido processo penale ponendosi in una posizione anteriormente e logicamente anteriore rispetto alla verifica della sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. richiesta dal comma II dell’art. 444 c.p.p.

Definito atto unilaterale recettizio il consenso prestato dall’imputato nel patteggiamento, la Cassazione, al fine di legittimarne la caducazione dell'accordo nell’ipotesi di vizio totale di mente ex art. 88 c.p., estende all’ambito penale i principi civilistici in materia di manifestazione della volontà negoziale e della sua validità.
L’art. 1324 del codice civile stabilisce l’applicabilità agli atti unilaterali delle norme che regolano i contratti. Pertanto, trova applicazione il disposto di cui all’art. 428 c.c. a tenore del quale gli atti compiuti da persona che si provi essere stata incapace di intendere e di volere al momento in cui l’atto è stato compiuto possono essere annullati laddove l’atto rechi pregiudizio al suo autore.
Nel caso di specie, di palmare evidenza risulta il  pregiudizio patito dall’imputato in ordine alla propria libertà personale.

L’impugnata sentenza è stata annullata senza rinvio, determinando l’accoglimento del ricorso la caducazione della piattaforma negoziale, rendendosi indispensabile un nuovo giudizio di merito in cui preliminarmente si risolva la tematica della capacità di intendere e volere dell’imputato nonché di partecipare coscientemente al giudizio.

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