Capacità di intendere e volere e patteggiamento
La massima: “la manifestazione di
volontà espressa dalla parte privata-imputato è atto negoziale di assoluta
rilevanza incidente sul suo diritto di libertà che richiede piena consapevolezza rappresentativa e
deliberativa degli effetti giuridici che l’espressione del consenso al
patteggiamento della pena produce”.
La pronuncia in
questione trae spunto dalla vicenda di un imputato che, tratto a giudizio per
evasione nelle forme del rito direttissimo ex
art. 449 c.p.p. aveva formulato richiesta di patteggiamento ex art. 444 c.p.p.
Il suo difensore
proponeva ricorso per cassazione avverso la medesima decisione adducendo
violazione degli artt. 85 e 88 c.p. e 70 c.p.p. poiché solo in un momento
successivo aveva appreso di una pregressa (e permanente) situazione di
incapacità di intendere e volere in cui versava l’imputato e della conseguente
incapacità a partecipare coscientemente al processo.
Il Supremo
Collegio innanzitutto specifica, indicandoli per difetto, quali siano i vizi
deducibili dinanzi ad esso nei confronti delle sentenze di patteggiamento.
Non possono
farsi valere vizi attinenti la qualificazione giuridica risultante dalla
contestazione poiché l’accusa contestata non può essere rimessa in discussione in quanto l’accordo sanzionatorio tra imputato
e p.m. implica la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità a
differenza di quelle attinenti la validità formale della richiesta di
patteggiamento, la legalità della pena applicata, nonché il consenso prestato
dall’imputato per la definizione del giudizio (Cass. sez. I 04.11.2009 n.
46146; Cass. sez. V, 25.03.2010 n. 21287).
Il c.d. patteggiamento
integra un negozio giuridico processuale
recettizio che, conosciuto dall’altra parte processuale, è insuscettibile
di modifiche e revoche unilaterali.
La
manifestazione di volontà assume pertanto pregnante rilevanza richiedendo la
piena coscienza (rectius conoscenza) degli
effetti giuridici che dal consenso scaturiscono.
L'assenso deve
essere prestato direttamente dall’imputato ovvero dal suo difensore munito di
procura speciale, non potendo questi delegare sostituti ex art. 102 c.p.p. (Cass. sez. VI, 29.05.2009 n. 23804; Cass. sez.
II, 06.04.2011 n. 17381).
Nella
fattispecie di interesse, la situazione soggettiva di incapacità di intendere e
volere dell’imputato, emersa successivamente e confermata da perizia
psichiatrica, incide sulla manifestazione di consenso prestata dallo stesso in
sede di definizione del procedimento determinando la caducazione dell’accordo
sanzionatorio ratificato dalla sentenza ex
art. 444 c.p.p.
La capacità di
intendere e di volere dell’imputato e la sua cosciente partecipazione al
processo rappresentano dunque il presupposto giuridico dell’esistenza di un
valido processo penale ponendosi in una posizione anteriormente e logicamente
anteriore rispetto alla verifica della sussistenza di eventuali cause di non
punibilità ex art. 129 c.p.p.
richiesta dal comma II dell’art. 444 c.p.p.
Definito atto unilaterale recettizio il consenso
prestato dall’imputato nel patteggiamento, la Cassazione, al fine di
legittimarne la caducazione dell'accordo nell’ipotesi di vizio totale di mente ex art. 88 c.p., estende all’ambito
penale i principi civilistici in
materia di manifestazione della volontà negoziale e della sua validità.
L’art. 1324 del codice civile stabilisce
l’applicabilità agli atti unilaterali delle norme che regolano i contratti. Pertanto, trova applicazione il disposto di cui all’art. 428 c.c. a tenore del quale gli atti compiuti da persona che si
provi essere stata incapace di intendere e di volere al momento in cui l’atto è
stato compiuto possono essere annullati laddove l’atto rechi pregiudizio al suo
autore.
Nel caso di
specie, di palmare evidenza risulta il
pregiudizio patito dall’imputato in ordine alla propria libertà
personale.
L’impugnata
sentenza è stata annullata senza rinvio, determinando l’accoglimento del ricorso
la caducazione della piattaforma negoziale, rendendosi indispensabile un nuovo
giudizio di merito in cui preliminarmente si risolva la tematica della capacità
di intendere e volere dell’imputato nonché di partecipare coscientemente al giudizio.
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