Illegittimo l’art. 630 c.p. laddove non prevede una riduzione di pena se il fatto è di lieve entità



Corte Costituzionale 23- 28 marzo 2012 n. 68

La massima: “è costituzionalmente illegittimo l’art. 630 c.p. laddove non prevede una riduzione di pena quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità, essendo manifestamente irrazionale, in rapporto al sequestro di estorsione, la mancata previsione di una circostanza attenuante analoga a quella applicabile alla fattispecie del sequestro terroristico o eversivo ex art. 289 bis c.p.”

Il Gip del Tribunale di Venezia dubita della legittimità costituzionale dell’art. 630 c.p. poiché la norma violerebbe i principi di ragionevolezza, di personalità della responsabilità penale e della funzione rieducativa della pena (artt. 3 e 27 Cost.) prevedendo per il sequestro a scopo estorsivo una risposta sanzionatoria eccezionalmente grave non mitigata dalla previsione di una circostanza attenuante che consenta al giudice di adattare la risposta punitiva in presenza di elementi che rivelano una limitata gravità del fatto analogamente a quanto previsto dall’art. 311 c.p. per il sequestro di persona a scopo terroristico.
Al riguardo, infatti, si ravvisa una disparità di trattamento di situazioni omologhe non sorretta da alcuna ratio.

La Corte ritiene fondata la questione.

L’assetto sanzionatorio è il frutto della legislazione emergenziale degli anni settanta (legge 497/1974; legge 191/1978) periodo in cui vi fu un notevole incremento dei sequestri di persona a scopo estorsivo che ebbe poi una flessione costante verso la seconda metà degli anni ottanta.
La Consulta quindi nel ribadire che, al pari delle configurazioni delle fattispecie di reato, anche le scelte di commisurazioni delle sanzioni spettano alla discrezionalità del legislatore, sottolinea tuttavia che tali scelte legislative sono sindacabili soltanto laddove consistano in una manifesta irragionevolezza come avviene dinanzi a trattamenti sanzionatori differenti di situazioni omogenee prive di giustificazione (Corte Costituzionale n. 161 del 2009).

Il Giudice delle Leggi evidenzia come, in passato, abbia rigettato analoga questione volta ad estendere all’art. 630 c.p. l’attenuante prevista dall’art. 3 comma III della legge n. 718 del 1985 in materia di cattura degli ostaggi. Sul punto la Corte ha rilevato come non vi fosse omogeneità di fattispecie tra la figura del sequestro degli ostaggi ed il sequestro a scopo di estorsione essendo il primo fattispecie più ampia e generica del sequestro estorsivo.
Tali considerazioni non valgono per la questione oggetto della pronuncia in commento.

L’art. 311 c.p. stabilisce che le pene comminate per i delitti previsti dal Titolo I Libro II del codice penale (delitti contro la personalità dello Stato, tra cui rientra il sequestro terroristico o eversivo ex art. 289 bis c.p.)  sono diminuite quando il fatto risulti di lieve entità.
Il sequestro a scopo di terrorismo, a differenza del sequestro di ostaggi, è figura affine al sequestro a scopo di estorsione.

Innanzitutto, analoga è la matrice storica: il sequestro terroristico è stato introdotto dal decreto legge n. 59/1978, la cui fattispecie, originariamente è stata introdotta all’interno dell’art. 630 c.p.
La legge di conversione del decreto, n. 191 del 1978 , separò le due figure, collocando il sequestro eversivo nell’ambito dei delitti contro la personalità interna dello Stato.
La differenza tra le due fattispecie si ravvisa solo nella finalità che sorregge la condotta: di estorsione in un caso e di terrorismo o eversione dell’ordine democratico.
La condotta integrativa della fattispecie è identica, consistendo nel privare taluno della libertà personale. Non dissimile è il trattamento sanzionatorio per la fattispecie base: reclusione da venticinque a trenta anni.

Gli aggravamenti di pena sono analoghi, di intensità crescente a seconda che si tratti di conseguenza non voluta dal reo o di evento volontariamente causato (art. 289 bis comma II e III; art. 630 comma IV c.p.). Parimenti, sono previste circostanze attenuanti correlate alla dissociazione dell’agente dagli altri concorrenti nel reato.
La diversità del bene giuridico protetto dalla norma, continua ancora la Corte, non impedisce la comparazione ma rafforza il giudizio di violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza.

Il sequestro terroristico attenta all’ordine costituzionale, laddove il sequestro estorsivo invece lede il patrimonio. Tra i due beni protetti, sicuramente il primo è preminente rispetto al secondo. Pertanto, se tale rilievo giustifica la sottoposizione del sequestro terroristico ad uno statuto più grave (punibilità dell’istigazione non accolta, o del semplice accordo per commettere il reato) rende di converso irrazionale – e quindi lesiva dell’art. 3 Cost.- la mancata previsione, in rapporto al sequestro a scopo di estorsione di un’attenuante per fatti di lieve entità analoga a quella applicabile al sequestro terroristico che aggredisce l’interesse più elevato. Tanto più laddove si consideri la funzione assolta da tale attenuante che consente di mitigare una risposta punitiva decisamente aspra tenendo conto dei profili oggettivi del fatto, quali le caratteristiche dell’azione o l’entità del danno o del pericolo.
Ne risulterebbe violato anche l’art. 27 comma III Cost. poiché una pena sproporzionata in rapporto a situazioni analoghe vanificherebbe la finalità rieducativa.

Privo di fondamento è anche il rilievo secondo cui la pena del sequestro estorsivo può essere mitigata attraverso l’applicazione dell’art. 62 n. 4,5,6 c.p. poiché tali attenuanti si applicano anche al sequestro eversivo ex art. 289 bis c.p. permanendo quindi la disparità di trattamento.

Per tutte le ragioni esposte, la Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità dell’art. 630 c.p. nella parte in cui non prevede una riduzione di pena laddove il fatto risulti di lieve entità.     


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