Illegittimo l’art. 630 c.p. laddove non prevede una riduzione di pena se il fatto è di lieve entità
Corte Costituzionale 23- 28 marzo 2012 n.
68
La massima: “è costituzionalmente illegittimo l’art. 630 c.p. laddove non prevede una riduzione di pena
quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze
dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il
fatto risulti di lieve entità, essendo manifestamente irrazionale, in rapporto
al sequestro di estorsione, la mancata previsione di una circostanza attenuante
analoga a quella applicabile alla fattispecie del sequestro terroristico o
eversivo ex art. 289 bis c.p.”
Il Gip del
Tribunale di Venezia dubita della legittimità costituzionale dell’art. 630 c.p.
poiché la norma violerebbe i principi di ragionevolezza, di personalità della
responsabilità penale e della funzione rieducativa della pena (artt. 3 e 27
Cost.) prevedendo per il sequestro a scopo estorsivo una risposta sanzionatoria
eccezionalmente grave non mitigata dalla previsione di una circostanza
attenuante che consenta al giudice di adattare la risposta punitiva in presenza
di elementi che rivelano una limitata gravità del fatto analogamente a quanto
previsto dall’art. 311 c.p. per il sequestro di persona a scopo terroristico.
Al riguardo,
infatti, si ravvisa una disparità di trattamento di situazioni omologhe non
sorretta da alcuna ratio.
La Corte ritiene
fondata la questione.
L’assetto
sanzionatorio è il frutto della legislazione emergenziale degli anni settanta
(legge 497/1974; legge 191/1978) periodo in cui vi fu un notevole incremento
dei sequestri di persona a scopo estorsivo che ebbe poi una flessione costante
verso la seconda metà degli anni ottanta.
La Consulta
quindi nel ribadire che, al pari delle configurazioni delle fattispecie di
reato, anche le scelte di commisurazioni delle sanzioni spettano alla
discrezionalità del legislatore, sottolinea tuttavia che tali scelte
legislative sono sindacabili soltanto
laddove consistano in una manifesta irragionevolezza come avviene dinanzi a
trattamenti sanzionatori differenti di situazioni omogenee prive di
giustificazione (Corte Costituzionale n. 161 del 2009).
Il Giudice delle
Leggi evidenzia come, in passato, abbia rigettato analoga questione volta ad
estendere all’art. 630 c.p. l’attenuante prevista dall’art. 3 comma III della legge n. 718 del 1985 in materia di cattura
degli ostaggi. Sul punto la Corte ha rilevato come non vi fosse omogeneità di
fattispecie tra la figura del sequestro degli ostaggi ed il sequestro a scopo
di estorsione essendo il primo fattispecie più ampia e generica del sequestro
estorsivo.
Tali
considerazioni non valgono per la questione oggetto della pronuncia in
commento.
L’art. 311 c.p.
stabilisce che le pene comminate per i delitti previsti dal Titolo I Libro II
del codice penale (delitti contro la personalità dello Stato, tra cui rientra
il sequestro terroristico o eversivo ex art.
289 bis c.p.) sono diminuite quando il fatto risulti di
lieve entità.
Il sequestro a
scopo di terrorismo, a differenza del sequestro di ostaggi, è figura affine al
sequestro a scopo di estorsione.
Innanzitutto,
analoga è la matrice storica: il sequestro terroristico è stato introdotto dal
decreto legge n. 59/1978, la cui fattispecie, originariamente è stata
introdotta all’interno dell’art. 630 c.p.
La legge di
conversione del decreto, n. 191 del 1978 , separò le due figure, collocando il
sequestro eversivo nell’ambito dei delitti contro la personalità interna dello
Stato.
La differenza tra le due fattispecie si
ravvisa solo nella finalità che
sorregge la condotta: di estorsione in un caso e di terrorismo o eversione
dell’ordine democratico.
La condotta
integrativa della fattispecie è identica, consistendo nel privare taluno della
libertà personale. Non dissimile è il trattamento sanzionatorio per la
fattispecie base: reclusione da venticinque a trenta anni.
Gli aggravamenti
di pena sono analoghi, di intensità crescente a seconda che si tratti di
conseguenza non voluta dal reo o di evento volontariamente causato (art. 289 bis comma II e III; art. 630 comma IV
c.p.). Parimenti, sono previste circostanze attenuanti correlate alla
dissociazione dell’agente dagli altri concorrenti nel reato.
La diversità del
bene giuridico protetto dalla norma, continua ancora la Corte, non impedisce la
comparazione ma rafforza il giudizio di
violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza.
Il sequestro
terroristico attenta all’ordine costituzionale, laddove il sequestro estorsivo
invece lede il patrimonio. Tra i due beni protetti, sicuramente il primo è
preminente rispetto al secondo. Pertanto, se tale rilievo giustifica la
sottoposizione del sequestro terroristico ad uno statuto più grave (punibilità
dell’istigazione non accolta, o del semplice accordo per commettere il reato)
rende di converso irrazionale – e quindi lesiva dell’art. 3 Cost.- la mancata
previsione, in rapporto al sequestro a scopo di estorsione di un’attenuante per
fatti di lieve entità analoga a quella applicabile al sequestro terroristico
che aggredisce l’interesse più elevato. Tanto più laddove si consideri la
funzione assolta da tale attenuante che consente di mitigare una risposta
punitiva decisamente aspra tenendo conto dei profili oggettivi del fatto, quali
le caratteristiche dell’azione o l’entità del danno o del pericolo.
Ne risulterebbe
violato anche l’art. 27 comma III Cost.
poiché una pena sproporzionata in rapporto a situazioni analoghe vanificherebbe
la finalità rieducativa.
Privo di
fondamento è anche il rilievo secondo cui la pena del sequestro estorsivo può
essere mitigata attraverso l’applicazione dell’art. 62 n. 4,5,6 c.p. poiché
tali attenuanti si applicano anche al sequestro eversivo ex art. 289 bis c.p.
permanendo quindi la disparità di trattamento.
Per tutte le
ragioni esposte, la Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità dell’art. 630
c.p. nella parte in cui non prevede una riduzione di pena laddove il fatto
risulti di lieve entità.
Mtipulcriszu Eric Strawn https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=1vicacowo.Billion-Road-gratuita
RispondiEliminaligncomreibit
persceamshi Stacy Brown https://www.gamersbattlearena.com/profile/engelburtemillah/profile
RispondiEliminapenramangcard