Guida sotto l’influenza dell’alcool: come difendersi.
Come
noto, l’art. 186 c.d.s. disciplina, e punisce, la guida in stato di ebbrezza
derivante dal consumo di bevande alcoliche.
Invero, l’accertato superamento
dei limiti consentiti dalla legge determina (tranne nell’ipotesi di cui alla
lett. a del comma II) il parallelo delinearsi di due distinti procedimenti: uno
penale e l’altro amministrativo.
Analizziamoli nel dettaglio.
Procedimento penale:
L'art.186 c.d.s. prevede una contravvenzione non oblazionabile
(arresto e ammenda), escludendo
quindi la possibilità di estinguere il reato, ai sensi degli artt. 162 e 162 bis c.p.
Il legislatore sanzione dunque più gravemente la condotta di chi
guida sotto l’influenza dell’alcool, adottando invece un trattamento più mite per
la guida senza patente di cui
all’art. 116 comma XIII c.d.s. che punisce la condotta con la sola pena
dell’ammenda (oblazionabile), suscettibile di estinzione mediante il pagamento
di una somma di denaro.
La
competenza è attribuita al Tribunale in composizione monocratica ed il comma II
sexies prevede un aumento
dell’ammenda da un terzo alla metà quando il
reato è commesso nella fascia oraria
ricompresa tra le ore 22:00 e le 7:00.
Il Pubblico Ministero potrebbe anche optare per la richiesta al
Gip di emissione del decreto penale di condanna ex art. 459 c.p.p.
In tal modo, qualora l’imputato decida di
non proporre opposizione entro il termine di giorni 15 (ex art. 461 c.p.p.), si gioverebbe dei benefici connessi.
Il reato di estinguerebbe entro due anni, ai sensi
dell’ art. 460 comma V
c.p.p.
Laddove si affronti il processo giova ricordare che, trattandosi
di una contravvenzione, il termine di prescrizione
è di anni 5 (artt. 157 e 161 c.p.).
Il
comma 9 bis dell’art. 186 prevede poi, salvo che
non si provochi un incidente stradale, la possibilità di sostituire la pena
detentiva e pecuniaria (si è quindi giunti ad una sentenza/decreto di condanna)
con la pena alternativa del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 274/2000 consistente nella prestazione di attività non retribuita
in favore della collettività.
Il
positivo espletamento del lavoro giova all’imputato poiché il giudice fisserà
una nuova udienza dichiarando estinto il reato, riducendo alla metà la sospensione della
patente e revocando l’eventuale confisca.
Procedimento amministrativo:
Il comma II dell’art. 186 c.d.s.
prevede, indipendentemente dal livello alcolemico riscontrato, la sospensione della patente di guida per
un tempo variabile in proporzione al tasso alcolico.
Ai sensi dell’art. 218 comma II c.d.s. l’organo che
effettua il ritiro, entro il termine di 5 giorni, invia la patente alla
Prefettura competente.
Entro il medesimo lasso
temporale il conducente cui è stata sospesa la patente, purché non abbia
cagionato un incidente, può presentare al Prefetto istanza al fine di ottenere permesso di guida per ragioni
lavorative.
Sempre in base a quanto statuito
dal comma II dell’art. 218 c.d.s., entro il termine di giorni 15 dalla ricezione della patente, il Prefetto emana ordinanza di sospensione indicandone il
periodo.
Avverso il provvedimento di
sospensione è ammesso ricorso al Giudice
di Pace ai sensi dell’art. 205 c.d.s.
Laddove il Prefetto non adotti l’ordinanza entro il termine di 15
giorni dalla ricezione, il provvedimento perde
efficacia e la patente deve essere restituita.
In merito alla restituzione della patente in
caso di mancata adozione di ordinanza prefettizia nel termine di giorni 15
dalla comunicazione, la Cassazione (Cass. civ. sez. I 05.10.2004 n. 19919) ha
sancito che il Prefetto ha l’obbligo di emettere ordinanza di sospensione della
patente nel termine di 15 gg solo laddove, contestualmente alla contestazione della
violazione, sia disposta la sospensione. Ben potendo la sospensione essere
disposta anche successivamente all’ordinanza che irroga la sanzione principale
pecuniaria.
A ben vedere quindi la pronuncia
giurisprudenziale evidenzia la natura perentoria del termine entro cui l’Autorità
preposta è tenuta ad adottare il provvedimento sospensivo, pena la decadenza ed
il consequenziale diritto ad ottenerne la restituzione.
Trova pertanto applicazione il comma II dell’art.
217 c.d.s. il quale, riferendosi alla carta di circolazione, testualmente recita
“qualora l’ordinanza di sospensione non
sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare può ottenere la
restituzione da parte dell’ufficio competente”.
salve mi chiamo Umberto vorrei cortesemente sapere se quanto segue si puo usare come prova in ricorso al prefettura:Dire no all’alcoltest?
RispondiEliminaAdesso si può!La Cassazione ha stabilito che in mancanza di incidente stradale non è obbligatorio per il conducente seguire la pattuglia sprovvista di etilometro per effettuare l’alcoltest
Il conducente di un’autovettura, fermato dai Carabinieri sforniti di apposito etilometro per l’alcoltest, all’invito della pattuglia di seguirlo presso il distaccamento del comando di Polizia Stradale, per effettuare l’accertamento, rifiuta di spostarsi.
Come è noto, la guida in stato di ebbrezza costituisce reato ed è sanzionata dall’articolo 186 del Codice della strada. La novità che emerge dalla sentenza n. 21192/2012 , della Cassazione, quarta sezione penale, sta nella decisione dei giudici di escludere, in mancanza di incidente stradale, la contravvenzione prevista dal settimo comma dell’articolo 186 (che richiama i commi tre, quattro e cinque), per l’ipotesi di rifiuto a sottoporsi all’accertamento dello stato di alterazione.
Gli ermellini della Suprema Corte, confermando la decisione dei giudici del merito, chiariscono che l’accertamento da effettuare nel caso di specie non è riconducibile né al terzo comma dell’articolo 186, in quanto i Carabinieri non disponevano dell’etilometro richiesto, né può riferirsi al caso previsto dal quinto comma, non essendosi verificato l’ incidente stradale – condizione di applicabilità della norma – ed va esclusa, altresì, la fattispecie di cui al quarto comma, che consente di accompagnare la persona da sottoporre ad esame “presso il più vicino ufficio o comando”, mentre nel caso in oggetto il corpo di polizia indicato, si trovava a parecchia distanza dal luogo dei fatti.
Nella sentenza si legge, specificamente, che “trattandosi di materia penale, perché possa dirsi integrata la contravvenzione contestata, è necessario che il conducente rifiuti l’accertamento così come tassativamente previsto dai commi richiamati nella norma che descrive la condotta tipica” e piuttosto, “il rifiuto all’adempimento di un obbligo non dettato dall’invocato combinato disposto dei commi settimo e terzo dell’articolo 186, non integra la contravvenzione prevista da dette disposizioni“.
Visto, dunque, che i Carabinieri, privi di etilometro, hanno invitato il conducente a seguirli presso un distaccamento della Polizia Stradale affatto “vicino” al luogo in cui questo era stato fermato, i giudici ritengono sia stata illegittimamente compressa la libertà individuale al di fuori della previsione normativa.
Pertanto, il fatto non sussiste e il ricorso va rigettato.
Qui il testo integrale della sentenza della Cassazione n. 21192 del 31 maggio 2012