Sui rapporti tra azione civile e penale
Mevio, giovane laureato di belle speranze,
dopo aver tanto penato alla ricerca di un lavoro finalmente viene contattato da
un’importante azienda nel campo della tecnologia informatica.
Il giorno del colloquio, chiaramente
emozionato, Mevio si reca all’appuntamento in sella al suo scooter.
A pochi passi dall’azienda, mentre impegna
un incrocio avendo il semaforo verde, purtroppo viene investito ed ucciso da
un’auto sopraggiunta da altra direzione guidata da Caio, che non ha rispettato
il semaforo e, successivamente ad un controllo, risulterà essere sotto
l’influenza dell’alcool.
I genitori di Mevio, disperati per la
perdita del loro unico figlio, al fine di sapere se possono o meno ottenere un
risarcimento per la sua morte, si rivolgono a Tizia, giovane avvocato che,
superato da poco l’esame, ha deciso di aprire uno studio tutto suo.
Il legale si troverà, quindi, di fronte alla
possibilità di avanzare pretesa risarcitoria in sede civile ovvero costituirsi
parte civile in ambito penale.
Preliminarmente, la giovane Tizia dovrà
chiarire agli affranti genitori che, ai sensi dell’art. 185 comma II c.p. “ogni reato che abbia cagionato un danno
patrimoniale o non patrimoniale obbliga al risarcimento il colpevole e le persone
che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui”.
Nel processo penale quindi l’intervento
della parte civile è finalizzato ad ottenere le restituzioni o il risarcimento
del danno ricollegabile al reato che si accerta in sede penale.
Correttamente, la parte civile è stata
definita[1]
non già un accusatore privato bensì un soggetto proteso al soddisfacimento
delle sue pretese di carattere civilistico.
Non sempre il danneggiato coincide con
l’offeso.
Nella fattispecie, il soggetto offeso è
Mevio, titolare del bene giuridico protetto dalla norma (nel caso de quo il bene vita) mentre i
danneggiati sono i genitori che hanno patito un danno non patrimoniale: la
perdita del loro unico figlio.
Le norme chiave in materia sono contenute
nel titolo V del libro I del codice
di rito.
L’art
74 c.p.p. stabilisce che l’azione civile nel processo penale può essere
esercitata solo dal soggetto cui il reato ha recato danno ovvero dai suoi
successori universali nei confronti dell’imputato o del responsabile civile.
Tuttavia, è l’art. 75 c.p.p. ad avere un ruolo fondamentale nel disciplinare i
rapporti tra azione civile e penale.
Invero, le due azioni possono essere
parallele ed indipendenti.
Il comma
I, sancisce che l’azione civile proposta dinanzi al giudice civile può
trasferirsi nel processo penale fino
alla sentenza civile di merito non passata in giudicato.
Laddove ciò accada, la parte rinuncia agli
atti del procedimento civile. E’agevole notare come la norma conferisca la
possibilità (può) e non imponga l’obbligo di trasferimento.
Il comma
II conferma la tesi prevedendo che l’azione civile prosegua in sede civile
se non è trasferita in ambito penale ovvero è iniziata quando la costituzione
di parte civile non è più ammessa. In tal caso, la sentenza penale non esplica alcuna efficacia nel giudizio
civile. Se, ad esempio, Caio è assolto dall’accusa di omicidio
colposo/doloso nel giudizio penale, nulla impedisce al giudice civile di
condannarlo al risarcimento del danno.
Il comma
III disciplina l’ipotesi di passaggio da un processo all’altro.
Prima ci si costituisce parte civile in sede
penale, successivamente rendendosi conto che le cose in ambito penale stanno
andando male, si pensa furbamente di rivolgersi al giudice civile nella
speranza di avere miglior sorte: il codice in tal caso sancisce che il processo
civile è sospeso fino all’irrevocabilità della sentenza penale.
Tale pronuncia poi, ai sensi degli artt. 651
e 652 c.p.p., produrrà efficacia di giudicato
nel giudizio civile. Salvo che, in merito alla sentenza assolutoria, il
danneggiato abbia esercitato azione tempestiva in sede civile, ai sensi
dell’art. 652 comma I c.p.p.
Parimenti, l’azione civile può trasferirsi
dal giudizio penale a quello civile ai sensi dell’art. 82 comma II c.p.p. trovando applicazione anche in tal caso il
disposto di cui all’art. 75 comma III c.p.p. con relativa sospensione del
giudizio civile ed efficacia di giudicato.
Al termine della lunga ed articolata
spiegazione, i genitori di Mevio decidono di costituirsi parte civile nel
processo penale.
Munita di procura speciale ex art.
100 c.p.p., ai sensi dell’art. 78 c.p.p.
Tizia redige un’articolata
dichiarazione di costituzione di parte civile specificando le ragioni che
giustificano la domanda ai sensi della lett. d) del comma I della predetta
norma.
Ricordandosi di presentare conclusioni
scritte con l’indicazione del quantum del
risarcimento ai sensi dell’art. 523
comma II c.p.p. l’Avvocato Tizia, ai sensi dell’art. 79 c.p.p., si costituirà parte civile per l’udienza
preliminare ovvero fino alla costituzione delle parti ex art. 484 c.p.p. per
rendere giustizia alla memoria del giovane Mevio.
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