Competenza per materia tra Gdp e Tribunale




Riporto un'interessante questione di cui mi sono occupato.

Il fatto.
Tizio e Caio si azzuffano a vicenda.
Tizio procura a Caio, come da certificato medico, lesioni superiori ai 40 giorni.
Le lesioni riportate da Tizio sono invece giudicate guaribili in giorni 5.
Entrambi sporgono denuncia-querela.
Il Pubblico Ministero rinvia entrambi a giudizio e, poiché l’art. 583 c.p. comporta la reclusione da 3 a 7 anni, si passa per l’udienza preliminare.
 
L’avvocato difensore di Caio, tuttavia ritiene che vi sia stato un errore nella determinazione della competenza per materia.
 
Difatti, il reato di cui all’art. 582 c.p. appartiene alla cognizione del giudice di pace.
Diversamente, le lesioni personali nella forma aggravata di cui all’art. 583 comma I c.p. appartengono alla cognizione del Tribunale in composizione monocratica in base al disposto di cui all’art. 4 c.p.p. , dovendo reputarsi l’aggravamento di pena di cui al 583 c.p. circostanza ad effetto speciale ai sensi dell’art. 63 comma III c.p. comportando un aumento della pena di cui al 582 c.p. superiore ad un terzo.
 
Dinanzi al Gup, si solleva eccezione di incompetenza per materia.
Queste le argomentazioni: l’art. 6 rubricato competenza per materia determinata dalla connessione del D. Lgs. 274/2000 (Giudice di Pace)  statuisce che:
  1.   Tra   procedimenti   di  competenza  del  giudice  di  pace  e procedimenti  di  competenza di altro giudice, si ha connessione solo nel  caso  di  persona  imputata  di più reati commessi con una sola azione od omissione (concorso formale).
  2. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza del  giudice  di  pace  e  altri a quella della corte di assise o del tribunale, e' competente per tutti il giudice superiore.
  3.  La  connessione  non  opera se non e' possibile la riunione dei processi,  ne'  tra  procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza di un giudice speciale.
 
La connessione ricorre pertanto solo laddove sia individuabile il concorso formale di reati.
Quest’ultimo, si delinea quando uno stesso soggetto commette una pluralità di violazioni della legge penale con una sola azione o omissione. Esso, può essere omogeneo o eterogeno.
 
Omogeneo:  la pluralità di violazioni riguarda la medesima disposizione incriminatrice. 
Omicidio plurimo a seguito di investimento d’auto.
 
Eterogeno: la pluralità di violazioni riguarda diverse disposizioni incriminatrici. 
Il borsaiolo commette con la medesima azione delitto di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale


Di palmare evidenza, nell’ipotesi di interesse risulta come l’art. 6 D. Lgs 274/2000 non contempli la fattispecie in cui i reati siano commessi da soggetti gli uni in danno degli altri.
Se ne deduce che, tra i reati in contestazione non ricorre connessione ex art. 6 D. Lgs. 274/2000 e, pertanto, la competenza per materia è stata individuata erroneamente.

Il Gup, preso atto dell’eccezione, si riserva.
Al termine dell’udienza, decide in tal modo: per Tizio rinvio a giudizio.
Per Caio, atti rimessi al Pm per la corretta individuazione della competenza per materia.

Superfluo evidenziare che, se il sottoscritto si è preso la briga di studiare la questione, è perché difende Caio.

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