Il diritto di satira


della Dott.ssa Alessandra Arfè (Avvocato abilitato al Patrocinio)

Il Diritto di Satira.
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Con sentenza del 31 gennaio 2013 la Suprema Corte di Cassazione annullava la decisione di secondo grado emessa dalla Corte di Appello di Roma, che in riforma della pronuncia di I grado assolveva gli imputati dal reato di diffamazione ex art. 595 c.p.
Invero, la condotta diffamatoria posta in essere dagli autori del reato – disegnatore di una vignetta e direttore della testata giornalistica- era consistita nell’aver pubblicato, su di un quotidiano a diffusione nazionale, una illustrazione satirica, irrisoria e denigratoria della reputazione della persona offesa.

Il Tribunale di Roma aveva, prima facie, non solo condannato gli imputati alle pene previste dalle legge, ma disponeva altresì in favore della persona offesa costituitasi parte civile, un cospicuo risarcimento del danno.
In effetti, più che la caricatura fumettistica, l’offesa all’onorabilità si ravvisava nella didascalia di corredo alla vignetta che recitava: “il cav. S. Banana vuole indietro la sua onorabilità e la mazzetta che Mediaset ha imprestato alla Finanza.


Prima di approfondire, con auspicato senso critico, gli aspetti processual- penalistici che caratterizzano la vicenda, è opportuno un preliminare riferimento alla definizione di stampa.
Invero, l’art. 1 della l. 8 febbraio 1948 n. 47 recante “Disposizioni sulla stampa”, annovera sotto la definizione di stampa o stampati “tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualunque modo destinate alla pubblicazione”.

Dall’ambito delle definizioni ci si sposterà nell’ambito delle azioni.
Il reato di diffamazione verrà a concretarsi laddove l’autore ponga in essere un comportamento tale da offendere la reputazione di un soggetto “terzo” inteso come un individuo la cui presenza non è possibile attestare al momento della propalazione offensiva e tale da incidere ed avere riflessi oggettivi sull’onore della stessa.

Pertanto, se per il configurarsi del reato di ingiuria di cui all’art. 594 c.p. - è richiesta la presenza della persona offesa e l’offesa deve assumere un risvolto esclusivamente soggettivo e personale, per il reato di diffamazione tali elementi sono travalicati dalla maggiore complessità della struttura di tale fattispecie che però assume una portata residuale.
Di non poco conto è l’inciso introduttivo di cui all’art. 595 c.p. che delinea la diffamazione come quel reato commesso da “chiunque, fuori dei casi indicati dall’articolo precedente […] offende l’altrui reputazione”.

Orbene, ogni fattispecie criminosa incontra la proprie cause di giustificazione.
La diffamazione si sottrae alle censure giurisdizionali qualora ricorrano il consenso dell’avente diritto (art. 50 c.p.), l’adempimento di un dovere o l’esercizio di un diritto (art. 51 c.p.).
L’ art. 21 Cost. individua il parametro costituzionale cui ricorrere per dare forma alla scriminante di cui all’art. 51 c.p. nei casi di diffamazione.

Gli esempi topici sono rappresentati dal diritto di cronaca, dal diritto di critica ed infine dal diritto di satira.
In un’ottica di gradazione delle scriminante, il diritto di cronaca è, nella sua declinazione più stringente, la mera divulgazione fattuale e cronologica di accadimenti. Rappresenta la narrazione oggettiva nella sua manifestazione massima, contrariamente a quanto previsto per il diritto di critica che attiene, invece, all’espressione e alla divulgazione di un sentito, che risponde ad esigenze ed opinioni più che mai di natura e rilievo soggettivo.

Sia il cronista che il critico, dovranno però procedere ad un pedissequo preliminare accertamento dei fatti che intendono divulgare.
Essi, con le proprie credenziali professionali, avranno l’onere di veicolare un’opinione già precedentemente suffragata da riferimenti accorti, fondati e accreditati, qualora non vogliano incorrere nel reato di diffamazione.

I parametri che dovrà rispettare il giornalista saranno quelli della verità, della notizia, dell’interesse pubblico della stessa e del senso di civiltà nel tenore linguistico utilizzato.

Ampi margine di manovra sono offerti all’attore satirico.
Con la sua libertà di espressione sprovvista di lacci e lacciuoli, approccerà alla società con maggiore spirito critico.
Potrà così diffondere il seme della riflessione sociale e della tolleranza verso il potere, rifuggendo i  limiti imposti al giornalismo in merito al diritto di cronaca prima, e di critica poi.

Ritornando al narrato in sentenza, la vicenda trascina con sé un’evidente portata mediatica in quanto è nota ai più la reputazione del soggetto protagonista della stessa, ed ancor più nota è la consapevolezza del suo peso istituzionale.
Il riferimento storico riguardava una sentenza della Cassazione nella quale il Cavaliere summenzionato era stato assolto nel processo per le tangenti c.d. videotime, confermando la condanna della Fininvest.

Tale è la vicenda ispiratrice della vignetta sul quotidiano.
Silvio Berlusconi, all’esito del processo aveva dichiarato di aspettarsi che la stampa gli restituisse la sua onorabilità.
Preme sottolineare, però, che la vignetta si riferiva alla condanna della società Fininvest di Silvio Berlusconi, non già Mediaset .

La vicenda veniva posta all’attenzione del Giudice della Suprema Corte.
La parte civile nel processo di primo grado, in cui gli imputati risultarono per il giudice di prime cure colpevoli del reato ascritto, fu costretta a depositare ricorso per Cassazione in quanto, la Corte di Appello di Roma aveva assolto gli imputati poiché la condotta criminosa posta in essere dagli stessi, fu considerata offensiva della reputazione dell’on. Berlusconi, non già delle sue società.

In effetti, argomenta la Corte di II grado, la finalità derisoria rappresentata dalla caricatura vignettistica era rivolta non a Mediaset, ma propriamente a Silvio Berlusconi.
Per questo particolare di non poco conto veniva escluso dal giudice di Appello il dolo per erronea individuazione.
Esso non veniva considerato quindi componente costitutiva di una volontà consapevolmente sprezzante della moralità della persona offesa.

Parimenti, neanche si riteneva sussistere la colpa, trattandosi di condotta assunta in totale mancanza di coscienza e volontà, in effetti il comportamento degli imputati era consistito “in una sorta di caso fortuito, anzi di forza maggiore, non essendovi alcun mezzo psicologico o materiale per evitare il lapsus in questione”.

Evidentemente, non era individuabile nella condotta degli agenti il requisito soggettivo del dolo, elemento psicologico richiesto dalla norma per la configurazione del reato e, pertanto, la Corte assolveva gli imputati con la formula :“il fatto non costituisce reato”.

In realtà, la Corte di Appello nella motivazione tracciava un solco che il Giudice Supremo avrebbe prontamente ricompattato nella propria sentenza, ri- delineando i confini della satira.
Interrogata sul punto, la Suprema Corte risponde.
Nell’accogliere i motivi di ricorso presentati dalla parte civile, dichiarandoli fondati, ha precisato, “il giudizio penale, in assenza di ricorso del Pubblico Ministero, non è più modificabile e, quindi, resta ferma l'assoluzione degli imputati dai reati loro rispettivamente contestati pronunciata dalla Corte di merito. Il ricorso della parte civile Mediaset spa è stato proposto ai sensi dell'art. 576 c.p.p. e, quindi, ai soli effetti civili”.

Esauriti brevi spunti di natura procedurale, la Corte di Cassazione dichiarava prontamente come si fosse in presenza dell’esercizio di un diritto costituzionalmente tutelato, ovvero del diritto di satira.
Parte della dottrina evidenzia la c.d. doppia natura del diritto di satira, laddove i relativi orientamenti oscilleranno sempre in un bilanciamento tra i parametri di cui agli artt. 9 e 33 Cost. nel far prevalere l’aspetto creativo, e dell’art. 21 Cost. nella sua morfologia più propriamente informativa.

Il ricorrente lamentava (motivi che si riportano per riassunto):
1) la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 51 c.p. in ordine al riconoscimento della scriminante del diritto di critica;
2) la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativamente alla possibilità di escludere il dolo eventuale, in quanto in motivazione la Corte aveva sostenuto come fosse intuitivo il riferimento agli amministratori della Fininvest e non di Mediaset, in quanto tale circostanza era stata riportata da tutti i quotidiani.

La Corte ritiene fondati i due motivi e pertanto prosegue nell’affermare che: “in questa sede non è in discussione il diritto di satira, che è una forma artistica che mira all’ironia sino al sarcasmo ed alla irrisione di chi eserciti un pubblico potere, espressione artistica che merita tutela ed il cui esercizio è incompatibile con il parametro della verità”
Anche la summenzionata dottrina risulta compatibile con tale orientamento dovendosi  rispettare, in quanto alla satira, esclusivamente un criterio c.d. di continenza, non potendo poi pretendere di invocare sic et simpliciter la scriminante di cui all’art. 51 c.p. anche per le condotte volte a suscitare dileggio e disprezzo dell’onore e della reputazione della persona offesa.

Ma ciò di cui si doleva la ricorrente, elemento poi riconosciuto anche dalla Suprema Corte, riguardava il contenuto “anomalamente informativo” della vignetta finalizzato alla diffusione di un messaggio alterato, consistente nell’aver Mediaset versato una mazzetta alla Finanza, fatto pacificamente non vero perchè la sentenza summenzionata “videotime” riguardava la società Fininvest e non Mediaset.
E sul punto la Corte fu categorica nell’affermare che “il diritto di satira non c'entra nulla perchè oggetto della satira era Silvio Berlusconi e non la società Mediaset”.

Il principio elaborato dalla Corte sul punto riduceva la linea di confine tra cronaca, critica e satira.
Pertanto, se un margine elevato di autonomia era offerto all’autore di un pezzo satirico, lo stesso non avrebbe dovuto né potuto sconfinare nel reale, se non avesse voluto allo stesso tempo, barattare tal autonomia con l’obbligo del rispetto dei parametri di verità, correttezza di linguaggio e interesse pubblico della vicenda da diffondere.

A chiosa dello scritto, prontamente è fornito il principio di diritto che in ultima istanza determinò l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 622 c.p.p., per nuovo esame al giudice civile competente in grado di appello (anche  con riferimento all’omesso controllo contestato al direttore, aspetto non affrontato dalla Corte di Appello).
La Corte di Cassazione, affermerà che “vanno, pertanto, verificati i profili della colpa necessaria per l'affermazione di responsabilità in ordine a tale reato, ricordando che è ben difficile che sfugga al direttore l'errore contenuto nella prima pagina del giornale, e precisamente nella vignetta, che, per la capacità di suscitare l'attenzione dei lettori, ha un valore quasi pari ad un editoriale”.

Pertanto, alla stregua di quanto detto, la Cassazione ha elaborato il seguente principio di diritto: “l’esercizio del diritto di satira è incompatibile con il parametro della verità. Tuttavia, se nel contesto del discorso satirico, ma al di fuori dell’oggetto della satira è veicolata una notizia, essa deve essere vera, non operando la scriminante”.



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