Appello cautelare: cognizione

Cassazione sez. I 02.07.2012 – 13.11.2012 n. 43913

La massima: “in tema di appello cautelare, stante la natura devolutiva del giudizio, la cognizione del giudice è circoscritta entro il limite segnato non solo dai motivi dedotti dall’impugnante, ma anche dal decisum del provvedimento gravato”


Con la pronuncia in commento, la Corte di Cassazione ha statuito che in tema di procedimento di appello de libertate, in ragione della natura pienamente devolutiva del giudizio, la cognizione del giudice è circoscritta entro il limite segnato sia dai motivi dedotti dall’impugnante che dal decisum del provvedimento gravato.

Ne consegue che il thema decidendum proposto nell’atto di impugnazione deve coincidere con quello sottoposto alla cognizione del giudice a quo.

In sede di appello ex art. 310 c.p.p. non possono quindi proporsi motivi del tutto nuovi rispetto a quelli avanzati nell’istanza sottoposta al giudice di I grado.
Parimenti, al giudice ad quem è precluso il potere di estendere d’ufficio la sua cognizione a questioni neppure prese in esame dal giudice a quo.

La Corte quindi conferma la natura devolutiva del procedimento d’appello de libertate.
La cognizione del giudice d’appello cautelare è dunque circoscritta esclusivamente ai punti dell’ordinanza appellata cui si riferiscono i motivi tempestivamente proposti.

In sede di appello, al giudice dell’impugnazione cautelare è inibito il potere di estendere di ufficio la sua cognizione a questioni non prese in considerazione dal giudice di prime cure.

Cosa accade se il pubblico ministero appella la decisione del giudice che rigetta la richiesta di misura cautelare per mancanza di gravi indizi?
Il giudizio riguarderà soltanto i singoli punti della decisione impugnata, oppure  l’intera vicenda cautelare per verificare la sussistenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla legge per l’adozione della misura restrittiva?.
Sul punto vi sono due orientamenti.
Il primo che consente l’operatività del principio devolutivo in caso di appello del Pm avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta cautelare, ed il secondo negativo[1].







[1] In senso positivo, Corte Costituzionale, 01.04.1998 n. 89. In senso negativo, Cass. sez. VI 14.06.2001 n. 29082

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