Appello cautelare: cognizione
Cassazione sez. I 02.07.2012 – 13.11.2012 n.
43913
La massima: “in tema di appello cautelare, stante la natura devolutiva del giudizio,
la cognizione del giudice è circoscritta entro il limite segnato non solo dai
motivi dedotti dall’impugnante, ma anche dal decisum del provvedimento gravato”
Con la pronuncia in commento, la Corte di
Cassazione ha statuito che in tema di procedimento di appello de libertate, in ragione della natura
pienamente devolutiva del giudizio, la cognizione del giudice è circoscritta
entro il limite segnato sia dai motivi dedotti dall’impugnante che dal decisum del provvedimento gravato.
Ne consegue che il thema decidendum proposto nell’atto di impugnazione deve coincidere
con quello sottoposto alla cognizione del giudice a quo.
In sede di appello ex art. 310 c.p.p. non
possono quindi proporsi motivi del tutto nuovi rispetto a quelli avanzati
nell’istanza sottoposta al giudice di I grado.
Parimenti, al giudice ad quem è precluso il
potere di estendere d’ufficio la sua cognizione a questioni neppure prese in
esame dal giudice a quo.
La Corte quindi conferma la natura devolutiva del procedimento d’appello de libertate.
La cognizione del giudice d’appello
cautelare è dunque circoscritta esclusivamente
ai punti dell’ordinanza appellata cui si riferiscono i motivi
tempestivamente proposti.
In sede di appello, al giudice
dell’impugnazione cautelare è inibito il potere di estendere di ufficio la sua
cognizione a questioni non prese in considerazione dal giudice di prime cure.
Cosa accade se il pubblico ministero appella
la decisione del giudice che rigetta la richiesta di misura cautelare per
mancanza di gravi indizi?
Il giudizio riguarderà soltanto i singoli
punti della decisione impugnata, oppure
l’intera vicenda cautelare per verificare la sussistenza delle
condizioni e dei presupposti richiesti dalla legge per l’adozione della misura
restrittiva?.
Sul punto vi sono due orientamenti.
Il primo che consente l’operatività del
principio devolutivo in caso di appello del Pm avverso l’ordinanza di rigetto
della richiesta cautelare, ed il secondo negativo[1].
[1] In senso positivo, Corte
Costituzionale, 01.04.1998 n. 89. In senso negativo, Cass. sez. VI 14.06.2001
n. 29082
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