L’appello
Artt.
593 e ss. c.p.p.
·
Mezzo di impugnazione con cui le parti chiedono al
giudice di II grado di controllare una decisione del giudice di I grado che
ritengono viziata per motivi di fatto e di diritto;
·
Appello, gravame parzialmente devolutivo, dipende dai motivi indicati dalle parti:
art. 597 c.p.p.;
·
Critica libera: censure sia di diritto che di
fatto;
·
Strumento di controllo, non un nuovo giudizio. Non
presuppone necessariamente una nuova istruzione dibattimentale;
·
Il giudice
di appello conferma, riforma o annulla la decisione impugnata;
·
Procedimento cartolare: si leggono le richieste,
senza normalmente assumere prove;
·
Appello principale:
art. 591 c.p.p.; il giudice riesamina i fatti relativamente ai punti cui si
riferiscono i motivi;
·
Appello incidentale:
se una parte presenta appello principale, le altre parti che, pur potendo
appellare non lo hanno fatto nei termini, possono proporre impugnazione entro
15 giorni dalla comunicazione (Pm) ovvero notificazione dell’appello principale
(595 comma 1); la sua funzione è quella di integrare il contraddittorio;
·
L’appello incidentale riguarda i temi indicati
nell’appello principale, non ha efficacia se il principale è inammissibile o
rinunciato (595 comma 4);
·
La parte non legittimata a proporre appello principale,
non può proporre appello incidentale;
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Divieto di reformatio
in peius se appella il solo imputato (597 comma 3);
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Se appella (anche incidentalmente, 595 comma 3) il
Pm, il divieto non opera (597 comma 2);
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Casi di appello: art. 593 c.p.p.
·
La legge 46/06 aveva eliminato la possibilità per
imputato e Pm di appellare sentenze di proscioglimento se non quando la nuova
prova fosse decisiva ed emersa dopo il giudizio di primo grado;
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La Corte
Costituzionale, con due sentenze ha ristabilito l’ordine;
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La sentenza n.
26 del 2007, ritenendo leso il principio di parità della parti di cui
all’art. 111 comma 2 Cost. ha ripristinato la facoltà per il Pm di appellare sentenze di proscioglimento
pronunciate dal Tribunale e dalla Corte di Assise nel procedimento ordinario;
·
La sentenza
n. 85 del 2008, sempre con riferimento alla disparità (art. 111 comma 2
Cost.) ha ripristinato il potere dell’imputato di impugnare sentenze di
proscioglimento che ad esempio riconoscevano la sua responsabilità in maniera
implicita (non doversi procedere), salvo le sentenze relative a contravvenzioni
punibili con la sola ammenda (162 c.p.) ovvero punite con arresto o ammenda (162 bis c.p.);
·
L’imputato non può appellare il proscioglimento
pronunciato in abbreviato (443 comma 1);
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Le sentenze di condanna sono normalmente
appellabili (593);
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Sono inappellabili
le seguenti sentenze:
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Solo ammenda (593 comma 3);
·
Patteggiamento; solo il Pm può proporre appello se
nega il consenso (448 comma 2);
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Non può impugnarsi la sola misura di sicurezza se
la parte non ha impugnato agli effetti penali un altro capo della sentenza di
condanna (579);
·
Il Pm non può appellare le sentenze di condanna
pronunciate nel rito abbreviato, tranne che si sia modificato il titolo di
reato (443 comma 3);
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Appello della parte
civile: art. 576 c.p.p.
·
Può appellare la sentenza che definisce il I grado:
· I capi
della sentenza di condanna che riguardano l’azione civile;
· La
sentenza di proscioglimento per i soli capi che riguardano l’azione civile;
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Se il reato si estingue, il giudice di appello
decide sui punti che riguardano gli effetti civili (578);
·
Conversione del ricorso in appello: se nei
confronti di un capo si propone appello e rispetto all’altro si interpone ricorso
per cassazione, quest’ultimo si converte in appello se c’è connessione ex art. 12 c.p.p. (580);
·
Cognizione del
giudice di appello: al giudice è devoluto il punto della sentenza, ossia la tematica di fatto o di diritto posta
alla base della decisione che forma il capo,
ossia la decisione in ordine alle singola imputazione;
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Se appella il Pm riforma anche in peggio, non così
se è proposto dall’imputato (597 comma 2 e 3);
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Se appellano entrambi può modificare sia in meglio
che in peggio;
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Il divieto di reformatio
in peius non opera per le disposizioni civili della condanna di primo
grado;
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Predibattimento in appello (601);
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Provvedimenti in ordine alle condanne civili: se il
primo giudice non ha provveduto ovvero ha rigettato la richiesta di provvisoria
esecuzione del capo civile può riproporsi l’istanza in appello (540 comma 1 -
600);
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L’imputato ed il responsabile civile possono
chiedere la sospensione o revoca della provvisoria esecuzione (600 commi 2 e
3), il giudice decide con ordinanza ricorribile per cassazione;
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Le decisioni del giudice di appello sull’azione
civile sono immediatamente esecutive (605 comma 2);
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Udienza pubblica (598); Relazione della causa
(602); Processo cartolare;
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Rinnovazione
dell’istruzione: art. 603 c.p.p.
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E’ richiesta con l’atto di appello ovvero con i motivi
nuovi (581– 585 comma 4);
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Se sono prove già acquisite o conosciute, il
giudice può disporne l’assunzione se ritiene di non poter decidere (603 comma
1);
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Il giudice deve disporre il rinnovo se le nuove
prove sono scoperte o sopravvenute dopo il I grado, sentite le parti (603 comma
2);
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Rinnovazione disposta di ufficio se assolutamente
necessaria (603 comma 3);
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Rinnovazione se imputato non comparso in I grado
(603 comma 4);
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Decisioni in camera di consiglio (art. 127): art. 599;
es. a seguito di abbreviato ex art.
443 comma 4 c.p.p.
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Concordato in appello: abrogato con D.L. n.92/2008.
Il Pm e l’imputato si accordavano sui motivi di appello e sulla pena da
applicare (599 comma 4);
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Questioni di nullità
e regresso al I grado: art. 604;
· Ipotesi di
cui all’art. 522: mancata correlazione tra imputazione contestata e sentenza
(521);
· Nullità
assolute ex art. 179 c.p.p.: capacità
del giudice; omessa citazione dell’imputato.
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Il giudice riforma o conferma la sentenza appellata
(605), ovvero la annulla (604);
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Se l’impugnazione è accolta, la sentenza di appello
sostituisce quella appellata;
·
Le pronunce del giudice di appello sull’azione
civile sono immediatamente esecutive.
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