L’appello
Artt. 593 e ss. c.p.p.

·        Mezzo di impugnazione con cui le parti chiedono al giudice di II grado di controllare una decisione del giudice di I grado che ritengono viziata per motivi di fatto e di diritto;
·        Appello, gravame parzialmente devolutivo, dipende dai motivi indicati dalle parti: art. 597 c.p.p.;
·        Critica libera: censure sia di diritto che di fatto;
·        Strumento di controllo, non un nuovo giudizio. Non presuppone necessariamente una nuova istruzione dibattimentale;
·         Il giudice di appello conferma, riforma o annulla la decisione impugnata;
·        Procedimento cartolare: si leggono le richieste, senza normalmente assumere prove;
·        Appello principale: art. 591 c.p.p.; il giudice riesamina i fatti relativamente ai punti cui si riferiscono i motivi;
·        Appello incidentale: se una parte presenta appello principale, le altre parti che, pur potendo appellare non lo hanno fatto nei termini, possono proporre impugnazione entro 15 giorni dalla comunicazione (Pm) ovvero notificazione dell’appello principale (595 comma 1); la sua funzione è quella di integrare il contraddittorio;
·        L’appello incidentale riguarda i temi indicati nell’appello principale, non ha efficacia se il principale è inammissibile o rinunciato (595 comma 4);
·        La parte non legittimata a proporre appello principale, non può proporre appello incidentale;
·        Divieto di reformatio in peius se appella il solo imputato (597 comma 3);
·        Se appella (anche incidentalmente, 595 comma 3) il Pm, il divieto non opera (597 comma 2);
·        Casi di appello: art. 593 c.p.p.
·        La legge 46/06 aveva eliminato la possibilità per imputato e Pm di appellare sentenze di proscioglimento se non quando la nuova prova fosse decisiva ed emersa dopo il giudizio di primo grado;
·        La Corte Costituzionale, con due sentenze ha ristabilito l’ordine;
·        La sentenza n. 26 del 2007, ritenendo leso il principio di parità della parti di cui all’art. 111 comma 2 Cost. ha ripristinato la facoltà per il Pm  di appellare sentenze di proscioglimento pronunciate dal Tribunale e dalla Corte di Assise nel procedimento ordinario;
·        La sentenza n. 85 del 2008, sempre con riferimento alla disparità (art. 111 comma 2 Cost.) ha ripristinato il potere dell’imputato di impugnare sentenze di proscioglimento che ad esempio riconoscevano la sua responsabilità in maniera implicita (non doversi procedere), salvo le sentenze relative a contravvenzioni punibili con la sola ammenda (162 c.p.) ovvero punite con arresto o ammenda (162 bis c.p.);
·        L’imputato non può appellare il proscioglimento pronunciato in abbreviato (443 comma 1);
·        Le sentenze di condanna sono normalmente appellabili (593);
·        Sono inappellabili le seguenti sentenze:
·        Solo ammenda (593 comma 3);
·        Patteggiamento; solo il Pm può proporre appello se nega il consenso (448 comma 2);
·        Non può impugnarsi la sola misura di sicurezza se la parte non ha impugnato agli effetti penali un altro capo della sentenza di condanna (579);
·        Il Pm non può appellare le sentenze di condanna pronunciate nel rito abbreviato, tranne che si sia modificato il titolo di reato (443 comma 3);
·        Appello della parte civile: art. 576 c.p.p.
·        Può appellare la sentenza che definisce il I grado:
·       I capi della sentenza di condanna che riguardano l’azione civile;
·       La sentenza di proscioglimento per i soli capi che riguardano l’azione civile;
·        Se il reato si estingue, il giudice di appello decide sui punti che riguardano gli effetti civili (578);
·        Conversione del ricorso in appello: se nei confronti di un capo si propone appello e rispetto all’altro si interpone ricorso per cassazione, quest’ultimo si converte in appello se c’è connessione ex art. 12 c.p.p. (580);
·        Cognizione del giudice di appello: al giudice è devoluto il punto della sentenza, ossia la tematica di fatto o di diritto posta alla base della decisione che forma il capo, ossia la decisione in ordine alle singola imputazione;
·        Se appella il Pm riforma anche in peggio, non così se è proposto dall’imputato (597 comma 2 e 3);
·        Se appellano entrambi può modificare sia in meglio che in peggio;
·        Il divieto di reformatio in peius non opera per le disposizioni civili della condanna di primo grado;
·        Predibattimento in appello (601);
·        Provvedimenti in ordine alle condanne civili: se il primo giudice non ha provveduto ovvero ha rigettato la richiesta di provvisoria esecuzione del capo civile può riproporsi l’istanza in appello (540 comma 1 - 600);
·        L’imputato ed il responsabile civile possono chiedere la sospensione o revoca della provvisoria esecuzione (600 commi 2 e 3), il giudice decide con ordinanza ricorribile per cassazione;
·        Le decisioni del giudice di appello sull’azione civile sono immediatamente esecutive (605 comma 2);
·        Udienza pubblica (598); Relazione della causa (602); Processo cartolare;
·        Rinnovazione dell’istruzione: art. 603 c.p.p.
·        E’ richiesta con l’atto di appello ovvero con i motivi nuovi  (581– 585 comma 4);
·        Se sono prove già acquisite o conosciute, il giudice può disporne l’assunzione se ritiene di non poter decidere (603 comma 1);
·        Il giudice deve disporre il rinnovo se le nuove prove sono scoperte o sopravvenute dopo il I grado, sentite le parti (603 comma 2);
·        Rinnovazione disposta di ufficio se assolutamente necessaria (603 comma 3);
·        Rinnovazione se imputato non comparso in I grado (603 comma 4);
·        Decisioni in camera di consiglio (art. 127): art. 599; es. a seguito di abbreviato ex art. 443 comma 4 c.p.p.
·        Concordato in appello: abrogato con D.L. n.92/2008. Il Pm e l’imputato si accordavano sui motivi di appello e sulla pena da applicare (599 comma 4);
·        Questioni di nullità e regresso al I grado: art. 604;
·  Ipotesi di cui all’art. 522: mancata correlazione tra imputazione contestata e sentenza (521);
·  Nullità assolute ex art. 179 c.p.p.: capacità del giudice; omessa citazione dell’imputato.
·        Il giudice riforma o conferma la sentenza appellata (605), ovvero la annulla (604);
·        Se l’impugnazione è accolta, la sentenza di appello sostituisce quella appellata;
·        Le pronunce del giudice di appello sull’azione civile sono immediatamente esecutive.  

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