Traffico di influenze illecite e misure cautelari

Cassazione sezione VI 28.11.2014 n. 1933 

Tizio viene sottoposto a custodia cautelare in carcere per il reato di cui all’art. 319 c.p. perché, quale consigliere politico del Ministro dell’economia e componente delle Commissioni parlamentari Bilancio e Finanze, avrebbe ricevuto da Caio la somma di € 50.000,00 per influire sulla stanziamento di finanziamenti statali in favore del Consorzio di cui quest’ultimo era presidente per la realizzazione di infrastrutture.

Il Tribunale del Riesame, conferma la misura disposta dal Gip, ritenendo che Tizio accettando la promessa di denaro, avesse asservito la pubblica funzione ricoperta all’interesse particolare del Consorzio violando i doveri di indipendenza ed imparzialità, reputando quindi corretta la contestazione del reato di corruzione propria ex art. 319 c.p.

Avverso l’ordinanza propone ricorso la difesa dell’indagato sostenendo l’erronea qualificazione giuridica del fatto ritenendo che l’indagato non abbia compiuto atti contrari ai doveri di ufficio poiché egli non era titolare di alcun potere concernente il finanziamento dei lavori e che lo stesso fosse legittimo atteso che i governi successivi hanno continuato a finanziare l’opera.
Pertanto, continua la difesa, la strumentalizzazione del rapporto di fiducia con il Ministro e le pressioni esercitate sui funzionari andavano ricondotte nell’alveo del delitto di cui all’art. 346 bis c.p. rubricato traffico di influenze illecite di guisa da inibire la custodia in carcere giusto il disposto di cui all’art. 280 c.p.p.

La Cassazione accoglie il ricorso.
Innanzitutto, chiarisce come il delitto di corruzione sia un reato proprio con la peculiarità che, ad integrare il fatto tipico non è sufficiente che l’autore abbia la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, ma occorre altresì che egli sfrutti tale funzione connessa all’ufficio per ricevere denaro o altre utilità non dovuti.
In altre parole, è necessario che l’atto oggetto del mercimonio rientri nella competenza dell’Ufficio ricoperto dal soggetto corrotto di guisa che non ricorre il delitto de quo se l’intervento del P.U. in esecuzione dell’accordo illecito non comporta l’attivazione di poteri istituzionali propri del suo ufficio o non sia in qualche maniera a questo ricollegabile ma sia invece destinato ad incidere nella sfera di competenza di pubblici ufficiali terzi rispetto ai quali il soggetto agente è privo di potere funzionale.

La Corte rileva come la carica di consigliere politico non possa rientrare nel novero di cui all’art. 357 c.p. non essendo prevista da alcuna norma giuridica.
A tale considerazione è da aggiungersi che Tizio sollecitando i funzionari ministeriali affinché provvedessero al finanziamento del Consorzio, non esercitava alcuna funzione connessa al suo ruolo di consigliere politico del Ministro ma coglieva l’occasione per avvicinare i funzionari a ciò preposti.

Parimenti, alcun rilievo assume nel caso di interesse la qualifica di componente della Commissione parlamentare Bilancio e Finanze poiché non vi è stata alcuna strumentalizzazione della funzione.
Il denaro percepito da Tizio non è quindi servito per retribuire il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio bensì a compensare la mediazione svolta dall’indagato verso i funzionari ministeriali su cui aveva influenza.

Orbene, si deve tener conto della legge n. 190/2012 ha introdotto all’art. 346 bis c.p. il delitto di traffico di influenze illecite che individua il presupposto del reato nello sfruttamento delle relazioni esistenti con il pubblico ufficiale.
I fatti commessi prima dell’entrata in vigore della legge 190/2012 che ricadevano pacificamente nel novero dell’art. 346 c.p. (millantato credito) devono ora ascriversi nella fattispecie di cui al 346 bis c.p. che, comminando una pena inferiore, ha realizzato una successione di leggi penali ex art. 2 comma IV c.p.
L’art. 346 bis c.p., prevedendo una reclusione da 1 a 3 anni impedisce, in caso di affermazione della penale responsabilità, l’applicazione di qualsiasi misura coercitiva ai sensi dell’art. 280 c.p.p.
Pertanto, attesa la riqualificazione del fatto nel reato previsto dall’art. 346 bis comma I c.p. la Corte ha disposto l’immediata liberazione di Tizio non essendo consentita la detenzione cautelare.



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