Colpa cosciente e prevedibilità dell'evento

 

Cassazione, Sez. IV, 15.01.2020, (dep. 17.04.2020), n.12351

La massima

“In tema di elemento soggettivo del reato, ai fini della configurabilità della colpa cosciente non è sufficiente la mera prevedibilità dell'evento, ma occorre la prova della sua previsione in concreto, accompagnata dal convincimento che lo stesso non accadrà, sicché il giudice è tenuto ad indicare analiticamente gli elementi sintomatici da cui tale previsione sia in concreto desumibile da parte dell'imputato. (Nella fattispecie, in relazione a un omicidio colposo con violazione delle norme sulla sicurezza stradale, determinato dalla fuoriuscita da un autocarro, privo di sponde di contenimento, di una forca metallica per il braccio meccanico di una gru, trasportata senza idoneo ancoraggio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione concernente l'aggravante di cui all'art. 61, n. 3), c.p., che aveva desunto la colpa cosciente esclusivamente dalla pluralità di violazioni del codice della strada e dalle condizioni del mezzo).”

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 21 giugno 2017 la Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Velletri, resa a seguito di rito abbreviato, con cui D.C. è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 61 c.p., n. 3) e art. 589 c.p., comma 2, perchè in qualità di socio ed amministratore di fatto e collaboratore della società Fucci Trasporti s.r.l., nonchè in qualità di conducente dell'autocarro IVECO Magirus, veicolo dotato di cassone ribaltabile trilaterale, non provvisto di sponde, trasportando sul medesimo una forca metallica per il braccio meccanico di una gru, senza idoneo ancoraggio, per colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia e violazione delle norme sulla circolazione stradale, causava la morte di M.F., la quale, alla guida di un'autovettura, proveniente dall'opposta corsia di marcia, veniva travolta dal carico dell'autocarro, che fuoriuscendo dalla sezione di sinistra del mezzo si proiettava contro l'auto, colpendola violentemente e penetrando nell'abitacolo, cosi cagionando lo sfacelo fratturativo del cranio e l'immediato decesso della persona offesa.

2. Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso D.C., a mezzo del suo difensore, affidandolo a tre motivi.

3. Con il primo lamenta il vizio di motivazione per avere la Corte territoriale desunto la penale responsabilità dell'imputato sulla base, da un lato, della ritenuta inadeguatezza della condotta di guida del medesimo e dall'altro, della mancanza di efficace ancoraggio del carico, mal governando il quadro probatorio emerso in giudizio. Invero, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello, la velocità dell'autocarro, secondo quanto emerso dalla perizia, era del tutto adeguata, non superando i km. 50/h ed il carico non era semplicemente appoggiato sul pianale del mezzo pesante, ma era legato a delle cinte, come emerso dal fascicolo fotografico redatto dalla polizia locale. Dall'esame della perizia, affidata dal G.I.P. al prof. Ma., si evince, inoltre, che la forca per la gru, trasportata da D., si era sganciata dalla corda di fissaggio posta sul pianale, scivolando verso sinistra e così urtando l'autovettura che procedeva in direzione opposta, ma anche che il veicolo condotto dall'imputato aveva le caratteristiche tecniche richieste per quel tipo di trasporti e che le sponde dell'autocarro non erano obbligatorie, secondo quanto previsto dal C.d.S.. Dunque, non solo la velocità non poteva che ritenersi adeguata, ma l'assicurazione del carico al pianale era stata correttamente effettuata, sicchè l'evento era frutto di una mera fatalità, da inquadrarsi nell'art. 45 c.p., come risultato dalla cinematica del sinistro e dalla perizia disposta in giudizio.

4. Con il secondo motivo si duole dell'erronea applicazione dell'art. 61 c.p., n. 3) e del vizio di motivazione. Lamenta che la Corte territoriale abbia applicato l'aggravante della colpa con previsione, benchè l'evento non fosse stato affatto previsto dall'imputato - che procedeva a bassissima velocità ed aveva allacciato la forca della gru alle funi fissate sul pianale dell'autocarro - nè si presentasse in alcun modo altamente probabile. Sottolinea che la sentenza è del tutto carente di motivazione e dando applicazione all'aggravante contestata si discosta dalle linee interpretative della giurisprudenza di legittimità.

5. Con il terzo motivo deduce il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), sotto il profilo dell'assoluta carenza di motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p., con giudizio di prevalenza. Rileva che il giudice del gravame non ha preso in considerazione i parametri previsti dall'art. 133 c.p., non dando così rilievo alle condizioni di vita familiare e personale dell'imputato, di professione autista di autotreni e con famiglia a carico, privo di altre risorse economiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è parzialmente fondato.

2. Il primo motivo, articolato in più profili, è in parte inammissibile ed in parte infondato.

3. In primo luogo, la stessa lettura della sentenza impugnata, che riporta diffusamente motivi di appello, consente di constatare che le censure proposte in questa sede altro non sono che la ripetizione di quelle già oggetto del precedente gravame.

4. Ora, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito in plurime occasioni come sia inammissibile per genericità il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr. Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019 - dep. 24/06/2019, Rovinelli Giulio, Rv. 276970; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014 Ud. Rv. 260608; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014 Ud. Rv. 259425; Sez. 6, n. 34521 del 27 giugno 2013; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Ud. Rv. 25568; Sez. 3, n. 29612 del 05/05/2010 Ud. Rv. 247741; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Rv. 243838).

5. La critica alla sentenza impugnata, si realizza, infatti, attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Si tratta di un principio generale, enunciato per tutte le forme di impugnazione che debbono enucleare in modo specifico il vizio denunciato esponendo le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico-giuridico seguito dal provvedimento impugnato, in modo da chiarire il contenuto della violazione di legge od il vizio di motivazione, che se eliminati secondo conducono ad una decisione nel senso richiesto.

6. Ciò spiega perchè se il motivo di ricorso in sede di legittimità si limita a ripetere quanto già chiesto al giudice precedente, riproponendo le medesime doglianze fallisce lo scopo dell'impugnazione, perchè non critica la decisione che ne forma oggetto, che diviene indifferente rispetto alla stessa richiesta, ma quella del grado precedente. Questo di per sè giustifica l'inammissibilità del ricorso.

7. Neppure superando siffatto motivo di inammissibilità, tuttavia, può darsi ingresso alla valutazione della fondatezza della censura e ciò perchè la pretesa mancanza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, per come qui denunciate, finiscono per coincidere con la richiesta di una vera e propria rilettura sia del complessivo quadro probatorio, che degli esiti della perizia disposta dal G.I.P. insistendosi, da un lato, sulla mancata considerazione del fascicolo fotografico composto dalla polizia locale, dal quale emergerebbe la modalità di fissazione al pianale dell'autocarro della forca per gru trasportata, dall'altro, sulla sussistenza di elementi ricavabili dalla perizia, favorevoli all'imputato ed ignorati dalla Corte territoriale.

8. Si tratta, invero, di un controllo sulla decisione che collide con i limiti del sindacato di questa Corte, che non può estendersi al travisamento del fatto. Come di recente ribadito, infatti, "Anche a seguito della modifica apportata all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), dalla L. n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito" (ex multis: Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 3, n. 38431 del 31/01/2018 - dep. 10/08/2018, Ndoja, Rv. 273911).

9. Il secondo motivo è fondato.

10. La lettura della sentenza non consente, in verità, di comprendere da quali elementi sia tratta la coscienza, in capo all'agente, dell'astratta possibilità della realizzazione del fatto costituente reato, e della sicura fiducia che esso non si verificherà.

Deve rammentarsi, infatti, che "in tema di elemento soggettivo del reato, ricorre la colpa cosciente quando la volontà dell'agente non è diretta verso l'evento ed egli, pur avendo concretamente presente la connessione causale tra la violazione delle norme cautelari e l'evento illecito, si astiene dall'agire doveroso per trascuratezza, imperizia, insipienza, irragionevolezza o altro biasimevole motivo (In applicazione di tale principio la S.C., in relazione al reato di naufragio, ha riconosciuto la sussistenza della colpa cosciente nella condotta del comandante della nave che, pur consapevole della presenza di bassi fondali e di scogli in prossimità dell'(OMISSIS), ordinava di modificare la rotta programmata per transitare a distanza ravvicinata dalla costa e fino all'ultimo non defletteva da tale decisione, confidando nelle proprie capacità marinaresche e ritenendo di essere in grado di evitare il concretizzarsi del rischio di impatto). (Sez. 4, n. 35585 del 12/05/2017 - dep. 19/07/2017, Schettino. P.G., P.C. in proc. Schettino, Rv. 270776).

11. Non è dunque sufficiente la mera prevedibilità dell'evento, che costituisce requisito generale della colpa, ma occorre la prova della sua effettiva previsione, accompagnata dal convincimento che l'evento, in considerazione di tutte le circostanze del caso concreto, non accadrà (cfr. Sez. 4, n. 24612 del 10/04/2014 - dep. 11/06/2014, Izzo, Rv. 259239: fattispecie in cui la Suprema Corte, in relazione all'evento mortale causato da un incidente stradale, ha censurato la decisione del giudice di merito nella parte in cui riconosceva la ricorrenza della circostanza aggravante della colpa cosciente o con previsione, di cui all'art. 61 c.p., n. 3, per omessa indicazione degli elementi sintomatici da cui andava desunta non la prevedibilità in astratto bensì la previsione in concreto da parte dell'imputato del decesso della vittima, non evincibile dalla gravità della violazione in sè considerata).

12. Questa Corte ha chiarito che l'atteggiamento psicologico della colpa cosciente "si traduce nel passaggio da una rappresentazione generica in ordine alla idoneità di un comportamento, come quello tenuto dall'agente, a sfociare in astratto in un reato, ad una previsione concreta, che, per particolari circostanze, quel fatto non si verificherà. Nel quadro di tale impostazione, pertanto, la colpa cosciente è connotata da una previsione astratta che si evolve nel superamento del dubbio e si risolve in una previsione negativa in merito al verificarsi dell'evento, in quanto nella colpa cosciente il verificarsi dell'evento rimane un'ipotesi teorica, che, nella coscienza del soggetto, non viene percepita come suscettibile di effettiva concretizzazione" (Sez. 4, n. 48081 del 11/07/2017, Baragliu, Rv. 271158; Cass. Sez. 1, 26-6-1987, Arnone, Rv. 177670; Sez. 1, 36-1993, Piga, Rv. 195270; Sez. 1, 24-2-1994, Giordano, Rv.198272). Elemento connotante la colpa cosciente è, dunque, la controvolontà dell'evento, che invece non è presente nel dolo eventuale (Cass., Sez. 1,20-10-1986, Amante; Sez. 1, 21-4-1987, De Figlio, Rv. 176382).

13. Proprio su questa scia interpretativa, le Sezoni Unite hanno chiarito che la colpa cosciente ricorre "allorchè la volontà non sia diretta verso l'evento e l'agente, pur avendo concretamente presente la connessione causale tra la violazione delle norme cautelari e l'evento illecito, si astenga dall'agire doveroso per trascuratezza, imperizia, insipienza, irragionevolezza o altro biasimevole motivo" Sez. U., n. 38343 del 24-4-2014, Espenhahn, Rv. 261104). Sicchè "ai fini della valutazione della responsabilità, il giudice è tenuto ad indicare analiticamente gli elementi sintomatici da cui sia desumibile non la prevedibilità in astratto dell'evento, bensì la sua previsione in concreto da parte dell'imputato" Sez. 4, n. 32221 del 20/06/2018, Carmignani, Rv. 273460).

 

14. Manca, nondimeno, nella motivazione della sentenza impugnata siffatto doveroso approfondimento della sussistenza degli indici della coscienza della previsione concreta del fatto, seppure ritenuto insuscettibile di effettiva realizzazione.

La Corte territoriale, infatti, desume la colpa cosciente dalla mera pluralità di violazioni e dalle condizioni del mezzo, privo di sponde di contenimento, ma non chiarisce come dalla gravità e pluralità delle violazioni possa ricavarsi la previsione in concreto dell'evento, dovendo quantomeno individuarsi quell'elemento distintivo tra la mera violazione della regola di condotta e la coscienza della possibile realizzazione del fatto temuto.

11. La sentenza va, quindi, annullata con rinvio alla Corte di appello di Roma per nuovo giudizio in relazione alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 3, dovendosi ritenere assorbiti gli altri motivi.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 3), con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio. Rigetta nel resto.

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell'estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a).

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2020

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