Giudizio immediato: termini per la richiesta del Pm




            Condivido una questione approfondita in studio relativa ai termini entro cui il Pm può inoltrare al Gip richiesta di emissione del decreto che dispone il giudizio immediato.
Come noto, l'art. 454 c.p.p. pone al Pm un onere temporale: 90 giorni dall'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 c.p.p.
            Ci si è chiesti se il termine abbia natura perentoria ovvero ordinatoria.


Sul punto si è espressa la giurisprudenza la quale, in una recente pronuncia (Cass. sez. I 26.10.2010 - 23.12.2010 n. 45079) ha connotato il termine di una duplice veste perentoria ed ordinatoria.

Il Pm deve tassativamente (natura perentoria) determinarsi per l'accelerazione processuale propria del giudizio immediato entro 90 giorni dall'iscrizione del nominativo dell'indagato nel registro delle notizie di reato.
Tuttavia, la perentorietà del termine è funzionale al solo fine di avallare la richiesta del rito speciale ed infatti qualora emergano elementi probatori successivamente ai 90 giorni, e prima dello spirare del termine di conclusione delle indagini preliminari, ben possono essere introdotti nel dibattimento mediante le forme di rito (lista testi ex art. 468 c.p.p. ad esempio).   
Il termine assume invece natura ordinatoria in merito alla presentazione materiale della richiesta di giudizio immediato al Gip potendo lo stesso essere successivo ai 90 ovvero 180 giorni dall’iscrizione.
            
In conclusione, il Pm deve determinarsi per la scelta del rito speciale entro 90 giorni dall’iscrizione poiché si ritiene che entro tale termine debba palesarsi, qualora vi sia, l’evidenza della prova. Materialmente invece la richiesta può essere presentata anche successivamente ma non oltre la scadenza della conclusione delle indagini preliminari

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