Giudizio immediato: termini per la richiesta del Pm
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una questione approfondita in studio relativa ai termini entro cui il Pm può
inoltrare al Gip richiesta di emissione del decreto che dispone il giudizio
immediato.
Come noto, l'art. 454 c.p.p. pone al Pm un onere temporale:
90 giorni dall'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art.
335 c.p.p.
Sul punto si è espressa la giurisprudenza la quale, in una
recente pronuncia (Cass. sez. I 26.10.2010 - 23.12.2010 n. 45079) ha
connotato il termine di una duplice veste perentoria ed ordinatoria.
Il Pm deve tassativamente (natura perentoria) determinarsi
per l'accelerazione processuale propria del giudizio immediato entro 90 giorni
dall'iscrizione del nominativo dell'indagato nel registro delle notizie di
reato.
Tuttavia, la perentorietà del termine è funzionale al solo
fine di avallare la richiesta del rito speciale ed infatti qualora emergano
elementi probatori successivamente ai 90 giorni, e prima dello spirare del
termine di conclusione delle indagini preliminari, ben possono essere
introdotti nel dibattimento mediante le forme di rito (lista testi ex art. 468 c.p.p. ad esempio).
Il termine assume invece natura ordinatoria in merito alla presentazione materiale della richiesta
di giudizio immediato al Gip potendo lo stesso essere successivo ai 90 ovvero
180 giorni dall’iscrizione.
In
conclusione, il Pm deve determinarsi per la scelta del rito speciale entro 90
giorni dall’iscrizione poiché si ritiene che entro tale termine debba
palesarsi, qualora vi sia, l’evidenza della prova. Materialmente invece la
richiesta può essere presentata anche successivamente ma non oltre la scadenza della
conclusione delle indagini preliminari
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