Nessun obbligo di informare l’avvocato della facoltà di non testimoniare
Ciò al fine di tutelare la riservatezza delle informazioni apprese
in ragione del proprio incarico.
Il segreto può opporsi solo
su quei fatti conosciuti “per ragione del proprio ministero ufficio o
professione”.
Pertanto, se uno dei
soggetti indicati dalla norma ha conoscenza di un fatto quale privato
cittadino, al di fuori dell’incarico professionale, egli è obbligato a deporre
secondo verità.
In tema di deposizione del
testimone che possa eccepire il segreto professionale la Cassazione, ha
stabilito che l’obbligo sancito a pena di nullità di avvisare i testi della
facoltà di astenersi, previsto dall’art. 199 co. 2 c.p.p., non è applicabile ai
soggetti elencati nell’art. 200 c.p.p. inoltre, che l’esimente di cui all’art.
384 co.2. c.p.., nella parte in cui prevede l’esclusione della punibilità, se
il fatto è commesso da chi avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di
astenersi dal rendere informazioni o testimonianza, non si applica ai soggetti indicati nell’art. 200 c.p.p. (Cassazione
Penale Sezione VI, 11 Febbraio 2009 n. 9866).
Con tale decisione il Supremo collegio, modificando un precedente orientamento cui aveva aderito il Giudice di prime cure, annulla con rinvio una sentenza del Tribunale di Milano che riconosceva l’applicazione dell’art. 384 comma 2 c.p. anche per i soggetti elencati dall’art. 200 c.p.p.
Con tale decisione il Supremo collegio, modificando un precedente orientamento cui aveva aderito il Giudice di prime cure, annulla con rinvio una sentenza del Tribunale di Milano che riconosceva l’applicazione dell’art. 384 comma 2 c.p. anche per i soggetti elencati dall’art. 200 c.p.p.
La vicenda trae origine dall’intervento, quale testimone in
un processo civile, di un Avvocato cui il Giudice non aveva fatto menzione
della facoltà di astenersi dal testimoniare su quanto conosciuto in ragione del
proprio incarico.
Le dichiarazioni dell’Avvocato
erano contraddette dai documenti agli atti.
Il Tribunale, pur
ravvisando il reato di falsa testimonianza, ha ritenuto applicabile l’esimente
di cui all’art. 384 co. 2 c.p. per il mancato avviso da parte del Giudice della
facoltà di astenersi, pronunciando sentenza di non luogo a procedere.
Avverso tale decisione ricorre il P.M. per violazione di
legge, ritenendo non sussistere alcun obbligo per il Giudice di avvisare il
teste della facoltà di astenersi opponendo il segreto professionale.
La Cassazione accoglie il
ricorso evidenziando come nell’art. 200 c.p.p. non si preveda alcuna nullità
per l’omesso avviso della facoltà di astenersi ai soggetti ivi indicati, a
differenza di quanto stabilito nell’art.199 co.2 c.p.p.
Il principio di tassatività, che informa la materia della
nullità, impone di ritenere che il disposto di cui all’art. 249 c.p.c. secondo
cui nel processo civile “si applicano
all’audizione dei testimoni le disposizioni degli artt. 351 e 352 del codice di
procedura penale relative alla facoltà di astensione dei testimoni”, sia da
riferire esclusivamente agli artt 200-202 c.p.p. del codice del 1988.
Nessun riferimento è fatto
all’art. 350 c.p.p. del 1930 la cui disciplina è oggi trasfusa nell’art. 199
c.p.p., il solo, a prevedere l’obbligo (sancito a pena di nullità) per il Giudice
di avvisare i testimoni della facoltà di astenersi.
L’art. 200 c.p.p. non menziona dunque l’obbligo di avvisare
l’Avvocato della facoltà di astenersi.
La ratio di tale previsione è da ravvisarsi, a giudizio della Corte, nella
differente preparazione tecnica che connota un Avvocato rispetto al “quivis de populo” cui l’ordinamento
viene incontro informandolo del diritto di non testimoniare in un processo in
cui risulta imputato un prossimo congiunto, al fine di evitare che egli possa
rendere dichiarazioni menzognere.
La Cassazione dunque, ha
ritenuto di non estendere per analogia in bonam
partem la causa di non punibilità di cui all’art. 384 co.2 c.p. ai professionisti
contemplati nell’art. 200 c.p.p. escludendo parimenti la possibilità di
un’interpretazione estensiva della norma.
Sarà onere dell’Avvocato comunicare al Giudice la propria
scelta di deporre o meno su quanto in sua conoscenza.
Tuttavia, a ben vedere, la Corte non considera che il
segreto professionale opponibile dall’Avvocato è pur sempre posto a tutela del
proprio assistito e che quindi, come si prevede la nullità per la deposizione
del prossimo congiunto non avvisato della facoltà di astenersi, parimenti
dovrebbe inficiarsi della stessa sanzione la dichiarazione del legale (non
edotto della possibilità di opporre il segreto professionale) che possa compromettere
gli interessi del proprio cliente essendo speculare la ratio che informa gli artt. 199 e 200 c.p.p.
Il pregiudizio all’imputato può derivare sia dalla
dichiarazione del familiare che dalla testimonianza dell’Avvocato il quale,
proprio in ragione dell’incarico ricevuto, può conoscere informazioni la cui
divulgazione risulti pregiudizievole per il proprio assistito.
L'intera iniziativa appare un'attività encomiabile nonchè funzionale al quotidiano svolgimento della professione forense.
RispondiEliminaSinceri complimeti.
Antonio Ambrosino
Phd Student in Economic Law
University of Naples "Federico II"
Ti ringrazio per le belle e sincere parole. Mi auguro che l'iniziativa possa giovarsi presto anche del tuo prezioso e valido contributo.
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