Reati edilizi e confisca del manufatto abusivo

In una recente pronuncia (Cass. sez. III 28.9.2011 - 11.1.2012 n. 447) la Suprema Corte ha ritenuto che a seguito di una sentenza di condanna per i reati di cui all'art. 44 del Dpr 380/2001 non può disporsi la confisca del manufatto abusivo, sia essa obbligatoria o facoltativa ai sensi dell'art. 240 c.p.

Invero, l'applicazione della norma è resa vana dalla sanzione comminata dallo stesso Dpr il quale prevede specifiche sanzioni di carattere ripristinatorio quale, in particolare, l'ordine di demolizione ex art. 31 comma 9, unica sanzione che consegue all'accertamento dell'illecito.



Sempre nella medesima pronuncia si è statuito che in caso di estinzione del reato di costruzione abusiva, il giudice penale non può impartire l'ordine di demolizione delle opere illecite, fermo restando l'autonomo potere-dovere dell'autorità amministrativa. Ciò perché l'ordine di demolizione costituisce una sanzione amministrativa di tipo ablatorio la cui catalogazione tra i provvedimenti giurisdizionali trova la propria ragione giuridica nella accessività alla sentenza di condanna.

Laddove questa manchi, è dunque precluso al giudice comminare l'ordine di demolizione.
Ed ancora, la Corte ha continuato sostenendo che l'intervenuto decorso della prescrizione, benché impedisca la condanna dell'autore del reato di lottizzazione abusiva, non preclude di comminare la confisca speciale ex art. 44 comma II Dpr 380/2001 purché si sia comunque accertata la sussistenza del reato di lottizzazione abusiva nei suoi elementi oggettivo e soggettivo, potendo quest'ultimo atteggiarsi anche in termini di colpa.

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