Il Gip che applica la misura cautelare può essere lo stesso che dispone il giudizio immediato


La massima: “il giudice che ha emesso un provvedimento cautelare personale non è incompatibile a provvedere in ordine alla richiesta di giudizio immediato nei confronti dello stesso imputato e per lo stesso fatto, dato che si tratta di valutazione che non definisce né una fase del procedimento né un grado di giudizio”.


Con sentenza del 18 gennaio 2011 n. 5349 la III sez. penale della Cassazione ha ritenuto che non vi sia incompatibilità tra il giudice che emette misura cautelare e quello che dispone il giudizio immediato.

Invero, occorre prendere le mosse dall’art. 34 c.p.p. che determina (ed elenca) i casi di incompatibilità del giudice. Ebbene, rileva la Corte, dal tenore della norma non è dato ravvisare alcuna incompatibilità tra il giudice che ha disposto il giudizio immediato e quello che emette la misura cautelare poiché il giudice che decide favorevolmente sulla richiesta inoltrata dal Pm ai sensi dell’art. 454 c.p.p. non dichiara o concorre a dichiarare una sentenza che comunque definisce il grado di giudizio né esprime motivazioni vincolanti, limitandosi a verificare l’ammissibilità della richiesta del p.m. quando la prova appaia evidente.


La Suprema Corte, al fine di avallare la propria tesi, richiama poi una precedente statuizione della Corte Costituzionale.
Quest’ultima, con sentenza n. 155 del 20 maggio 1996 dichiarava la parziale incostituzionalità dell’art. 34 c.p.p. nella parte in cui non prevedeva che il giudice, il quale avesse emesso una misura cautelare personale, non potesse partecipare al giudizio abbreviato ovvero emettere sentenza ex art. 444 c.p.p.
Ebbene, la Cassazione ha ritenuto che mentre l’abbreviato ed il patteggiamento definiscono una fase del procedimento ed un grado di giudizio, ciò non accade per il decreto di giudizio immediato poiché non esprime un giudizio (rectius una motivazione vincolante) ma verifica l’attendibilità della richiesta del pm.

La disciplina riportata presenta un grave vulnus.
La causa di incompatibilità prevista dal comma II bis dell’art. 34 c.p.p., a tenore del quale il giudice che ha esercitato funzioni di g.i.p. non può emettere nel medesimo procedimento il decreto penale di condanna, tenere l’udienza preliminare ovvero partecipare al giudizio, non esclude che il medesimo g.i.p. rivesta una funzione giudicante ai sensi dell’art. 455 c.p.p.


Pertanto, il g.i.p. che emette una misura cautelare personale può, nel medesimo procedimento, adottare il decreto che dispone il giudizio immediato, e fin qui nulla questio.
Il punto dolente si ravvisa laddove al medesimo è consentito svolgere funzioni di giudicante, benché in precedenza si sia già espresso in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza tali da giustificare l’adozione di una misura cautelare personale. Con buona pace per la sua terzietà ed imparzialità…
  
             

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