Il Gip che applica la misura cautelare può essere lo stesso che dispone il giudizio immediato
La massima: “il giudice che ha emesso un provvedimento cautelare personale non è
incompatibile a provvedere in ordine alla richiesta di giudizio immediato nei
confronti dello stesso imputato e per lo stesso fatto, dato che si tratta di
valutazione che non definisce né una fase del procedimento né un grado di
giudizio”.
Con sentenza del 18 gennaio 2011 n. 5349 la III sez. penale della Cassazione ha
ritenuto che non vi sia incompatibilità tra il giudice che emette misura
cautelare e quello che dispone il giudizio immediato.
Invero, occorre prendere le mosse
dall’art. 34 c.p.p. che determina (ed
elenca) i casi di incompatibilità del giudice. Ebbene, rileva la Corte, dal
tenore della norma non è dato ravvisare alcuna incompatibilità tra il giudice
che ha disposto il giudizio immediato e quello che emette la misura cautelare
poiché il giudice che decide favorevolmente sulla richiesta inoltrata dal Pm ai
sensi dell’art. 454 c.p.p. non dichiara o concorre a dichiarare una sentenza
che comunque definisce il grado di giudizio né esprime motivazioni vincolanti,
limitandosi a verificare l’ammissibilità della richiesta del p.m. quando la
prova appaia evidente.
La Suprema Corte, al fine di
avallare la propria tesi, richiama poi una precedente statuizione della Corte Costituzionale.
Quest’ultima,
con sentenza n. 155 del 20 maggio 1996
dichiarava la parziale incostituzionalità dell’art. 34 c.p.p. nella parte in
cui non prevedeva che il giudice, il quale avesse emesso una misura cautelare
personale, non potesse partecipare al giudizio abbreviato ovvero emettere
sentenza ex art. 444 c.p.p.
Ebbene, la
Cassazione ha ritenuto che mentre l’abbreviato ed il patteggiamento definiscono
una fase del procedimento ed un grado di giudizio, ciò non accade per il decreto di giudizio immediato poiché
non esprime un giudizio (rectius una
motivazione vincolante) ma verifica l’attendibilità della richiesta del pm.
La disciplina riportata presenta un
grave vulnus.
La causa di
incompatibilità prevista dal comma II bis
dell’art. 34 c.p.p., a tenore del quale il giudice che ha esercitato
funzioni di g.i.p. non può emettere nel medesimo procedimento il decreto penale
di condanna, tenere l’udienza preliminare ovvero partecipare al giudizio, non
esclude che il medesimo g.i.p. rivesta una funzione
giudicante ai sensi dell’art. 455 c.p.p.
Pertanto, il g.i.p. che emette una misura cautelare personale può, nel medesimo procedimento, adottare il decreto che dispone il giudizio immediato, e fin qui nulla questio.
Il punto dolente si ravvisa laddove
al medesimo è consentito svolgere funzioni di giudicante, benché in precedenza
si sia già espresso in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari e dei
gravi indizi di colpevolezza tali da giustificare l’adozione di una misura
cautelare personale. Con buona pace per la sua terzietà ed imparzialità…
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