Infortunio sul lavoro: il trasferimento delle funzioni di vigilanza esonera l'imprenditore



Cass. sez. IV penale 1.2.2012 n. 10702

La massima: “Gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro possono essere delegati, con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al datore di lavoro. Il datore di lavoro è pur sempre gravato dell’obbligo di vigilanza che riguarda il corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite e non impone il controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle lavorazioni”.


Nella pronuncia in commento, la Corte ha ritenuto che la carica di legale rappresentante di un ente di per sé non integri in re ipsa anche quella di garante della sicurezza e della conseguente sfera di responsabilità sovrapponendo per ciò stesso i due ruoli.
Laddove sussista in favore di altro soggetto valida delega per la parte tecnico-operativa, il legale rappresentante non è destinatario della disciplina antinfortunistica.


La delega di funzioni trova puntuale disciplina nell’art. 16 del  D. Lgs. 81/2008 il cui terzo comma non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.
Ai sensi dell’art. 17 del medesimo decreto legislativo non è poi ammessa delega per la valutazione dei rischi, per elaborare il documento sulla sicurezza e per designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

La Suprema Corte ritiene quindi quella delineata dall’art. 16 una vigilanza sì ampia ma pur sempre dall’alto, che si attua mediante i sistemi di controllo previsti dall’art. 30 comma IV secondo cui è necessario approntare un adeguato sistema volto a verifica la puntuale e corretta attuazione del modello organizzativo.

Ne deriva che l’obbligo di vigilanza che sussiste in capo al datore di lavoro -da cui deriva la responsabilità a titolo omissivo ex art. 40 comma II c.p. assumendo questi una posizione di garanzia- non può estrinsecarsi in una minuta ed ossessiva verifica sulla esatta conformazione delle singole lavorazioni che la legge affida proprio al garante.
Diversamente, l’istituto della delega perderebbe il suo significato. Con essa il delegante trasferisce incombenze inerenti la gestione del rischio lavorativo che gli sono proprie in capo ad altri soggetti.

Pertanto, l’obbligo di vigilanza del delegante, rectius datore di lavoro, riguarda la correttezza in merito alla gestione del rischio da parte del delegato non estrinsecandosi essa fino a giungere alla verifica delle modalità di svolgimento delle singole lavorazioni.
Sulla scorta del ragionamento attuato dalla Corte, il medesimo criterio sembra potersi ravvisare anche per la subdelega prevista dal comma 3 bis dell'art. 16 che consente al soggetto delegato di affidare a sua volta ad altri specifiche funzioni in materia di sicurezza e salute.




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