Spaccio di stupefacenti: ammesso il concorso di attenuanti
Cass. pen. sez. VI 18.01.2011 n. 20937
La massima: “la circostanza attenuante del conseguimento di un lucro di speciale
tenuità di cui all’art. 62 n. 4 c.p. è applicabile al reato di concessione di
sostanze stupefacenti in presenza di un evento dannoso o pericoloso connotato
da un ridotto grado di offensività o disvalore sociale, ed è compatibile con l’attenuante ad effetto speciale del fatto di
lieve entità, prevista dall’art. 73 comma 5, d.P.R. n. 309/1990”.
La Corte di Appello di Bologna, in
un giudizio in materia di stupefacenti aveva escluso la concedibilità
dell’attenuante ex art. 62 n. 4 c.p. ritenendo che la speciale tenuità
dell’evento dannoso o pericoloso richiesto per il riconoscimento fosse limitato
ai soli reati che offendono il patrimonio, dovendosi invece escludere per i
reati in materia di sostanze stupefacenti
che incidono su valori costituzionalmente protetti quali la salute, la
sicurezza e l’ordine pubblico.
Pur non
ammettendo nel caso di specie la compatibilità tra le due attenuanti de quo, la Cassazione, ribaltando
l’orientamento di merito, ne riconosce tuttavia la conciliabilità in
determinate ipotesi.
Invero, si è
affermato che con la l. n. 19/90 si è ampliata la portata dell’art. 62 n. 4
c.p., rendendola applicabile anche ai reati determinati da motivi di lucro
purché alla tenuità del profitto si accompagni la produzione di un evento
pericoloso o dannoso di minima gravità.
L’attenuante de qua deve ritenersi configurabile per
ogni tipo di delitto commesso per fini di lucro prescindendo dal bene protetto
dalla norma incriminatrice, che non si identifica più soltanto con il bene
“patrimonio”.
L’incompatibilità dell’attenuante di cui
al codice penale in materia di stupefacenti deve rapportarsi alla intrinseca
pericolosità di tali reati ed alla gravità dell’evento pericoloso, così come
richiesto dalla norma.
Il rapporto di
compatibilità tra le due attenuanti si atteggia nei seguenti termini: l’attenuante
ad effetto speciale di cui all’art. 73comma 5 d. P.R. 309/90 si riferisce al fatto reato nella sua interezza
(l’insieme dato dalla condotta, l’elemento soggettivo e l’evento) laddove
invece l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p. privilegia il lucro ed il
danno che scaturisce dal reato e connotato da speciale tenuità.
Il Supremo
Collegio, ravvisando il pericolo di una commistione nella valutazione ex ante dei presupposti necessari ai
fini della riconoscibilità delle due attenuanti, ha indicato i parametri
valutativi.
Il giudice di
merito deve vagliare tutti gli elementi del fatto criminoso (contesto ambientale,
condizioni storiche) al fine di apprezzare la speciale tenuità in termini di
lesività-pericolosità del fatto reato per la concedibilità dell’attenuante di cui all’art. 73 comma 5 d. P.R.
309/90, laddove, e solo se, ad esso
si accompagni anche un lucro minimo scaturente dal fatto reato, si legittima il
riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p. in concorso con
quella ad effetto speciale.
Nel caso in cui difetti il requisito della speciale tenuità
del lucro derivante dal reato, il concorso delle due attenuanti risulta
precluso, trovando applicazione (rectius
concedibilità) solo quella ad effetto speciale.
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