Spaccio di stupefacenti: ammesso il concorso di attenuanti



Cass. pen. sez. VI 18.01.2011 n. 20937

La massima: la circostanza attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità di cui all’art. 62 n. 4 c.p. è applicabile al reato di concessione di sostanze stupefacenti in presenza di un evento dannoso o pericoloso connotato da un ridotto grado di offensività o disvalore sociale, ed è compatibile con l’attenuante ad effetto speciale del fatto di lieve entità, prevista dall’art. 73 comma 5, d.P.R. n. 309/1990”.

            La Corte di Appello di Bologna, in un giudizio in materia di stupefacenti aveva escluso la concedibilità dell’attenuante ex art. 62 n. 4 c.p. ritenendo che la speciale tenuità dell’evento dannoso o pericoloso richiesto per il riconoscimento fosse limitato ai soli reati che offendono il patrimonio, dovendosi invece escludere per i reati in materia di sostanze stupefacenti  che incidono su valori costituzionalmente protetti quali la salute, la sicurezza e l’ordine pubblico.


Pur non ammettendo nel caso di specie la compatibilità tra le due attenuanti de quo, la Cassazione, ribaltando l’orientamento di merito, ne riconosce tuttavia la conciliabilità in determinate ipotesi.
Invero, si è affermato che con la l. n. 19/90 si è ampliata la portata dell’art. 62 n. 4 c.p., rendendola applicabile anche ai reati determinati da motivi di lucro purché alla tenuità del profitto si accompagni la produzione di un evento pericoloso o dannoso di minima gravità.
L’attenuante de qua deve ritenersi configurabile per ogni tipo di delitto commesso per fini di lucro prescindendo dal bene protetto dalla norma incriminatrice, che non si identifica più soltanto con il bene “patrimonio”.

L’incompatibilità dell’attenuante di cui al codice penale in materia di stupefacenti deve rapportarsi alla intrinseca pericolosità di tali reati ed alla gravità dell’evento pericoloso, così come richiesto dalla norma.
Il rapporto di compatibilità tra le due attenuanti si atteggia nei seguenti termini: l’attenuante ad effetto speciale di cui all’art. 73comma 5 d. P.R. 309/90 si riferisce al fatto reato nella sua interezza (l’insieme dato dalla condotta, l’elemento soggettivo e l’evento) laddove invece l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p. privilegia il lucro ed il danno che scaturisce dal reato e connotato da speciale tenuità.

Il Supremo Collegio, ravvisando il pericolo di una commistione nella valutazione ex ante dei presupposti necessari ai fini della riconoscibilità delle due attenuanti, ha indicato i parametri valutativi.
Il giudice di merito deve vagliare tutti gli elementi del fatto criminoso (contesto ambientale, condizioni storiche) al fine di apprezzare la speciale tenuità in termini di lesività-pericolosità del fatto reato per la concedibilità dell’attenuante di cui all’art. 73 comma 5 d. P.R. 309/90, laddove, e solo se, ad esso si accompagni anche un lucro minimo scaturente dal fatto reato, si legittima il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p. in concorso con quella ad effetto speciale.

Nel caso in cui difetti il requisito della speciale tenuità del lucro derivante dal reato, il concorso delle due attenuanti risulta precluso, trovando applicazione (rectius concedibilità) solo quella ad effetto speciale.


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