Vendere semi di canapa in internet non è reato


Istigazione al consumo di droga: l’offerta di semi di canapa in internet non è reato
Cass. sez. IV 17.1.2012 n. 6972


La massima: “non integra il reato di istigazione all’uso di sostanze stupefacenti la condotta di chi pubblicizza in internet la vendita di semi di canapa indiana, fornendo informazioni ed istruzioni per la coltivazione delle piante che sarebbero nate impiantando i semi.
Per la sussistenza del reato de quo occorre invece una condotta idonea a suscitare consensi ed a provocare attualmente e concretamente – in relazione al contesto spazio-temporale ed economico sociale ed alla qualità dei destinatari del messaggio- il pericolo dell’uso illecito del prodotto stupefacente: condotta realizzabile attraverso l’esaltazione della qualità dello stupefacente, la prospettazione dei benefici derivanti dal suo uso, il convincimento anche subliminale a fare uso dello stupefacente” .

Nelle motivazioni della sentenza, la Corte ha ritenuto che la vendita di semi di canapa indiana di per sé sola non costituisca reato.


Partendo dalla nozione di tentativo ex art. 56 c.p. si è rilevato che, benché non vi sia distinzione tra atti preparatori ed esecutivi nel codice penale ai fini del tentativo punibile, questi assurgono alla soglia della punibilità solo laddove siano diretti in modo non equivoco alla consumazione di un delitto.

E’ stato escluso (Cass. sez. IV 8.10.2008 n. 44287) che il possesso, anche al fine della vendita, di semi di piante atte a produrre sostanze stupefacenti, integri di per sé il tentativo del delitto di coltivazioni e produzioni vietate di cui agli artt. 26 e 28 l. 685/1975 e pertanto anche dell’art. 73 d.p.r. 309/90 poiché dal mero possesso non può dedursi in maniera certa l’effettiva destinazione del seme stesso.

Si è altresì ritenuto (Cass. sez. IV 23.3.2004 n. 22911) che ai fini della configurazione del reato di istigazione all’uso di sostanze stupefacenti ex art. 82 d.p.r. 309/90 occorre che la condotta dell’agente, per il contesto in cui si realizza e per il contenuto delle espressioni utilizzate sia idonea ad indurre i destinatari delle esortazioni all’uso di suddette sostanze anche se poi ciò in concreto non si verifichi.

Secondo la pronuncia di cui in commento, la messa in vendita dei semi di cannabis non rileva neppure ai fini dell’art. 84 d.p.r. 309/90 che punisce la condotta di chi compie propaganda pubblicitaria di sostanze o preparazioni di sostanze stupefacenti o psicotrope, poiché appunto la mera vendita non integra il requisito della propaganda pubblicitaria.

La valutazione circa la sussistenza del quid pluris che fonda la sussistenza dell’istigazione non può prescindere dalle modalità di comportamento tenuto dal soggetto attivo e, pertanto, il giudice deve valutare la sussistenza del dolo c.d. istigatorio per fondare la colpevolezza.
In assenza di esso, non si configura alcune ipotesi delittuosa.
  

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