Vendere semi di canapa in internet non è reato
Istigazione al consumo di droga: l’offerta
di semi di canapa in internet non è reato
Cass. sez. IV 17.1.2012 n. 6972
La massima: “non integra il reato di istigazione
all’uso di sostanze stupefacenti la condotta di chi pubblicizza in internet
la vendita di semi di canapa indiana, fornendo informazioni ed istruzioni per
la coltivazione delle piante che sarebbero nate impiantando i semi.
Per la sussistenza del reato de quo occorre
invece una condotta idonea a suscitare consensi ed a provocare attualmente e concretamente
– in relazione al contesto spazio-temporale ed economico sociale ed alla
qualità dei destinatari del messaggio- il pericolo dell’uso illecito del
prodotto stupefacente: condotta realizzabile attraverso l’esaltazione della
qualità dello stupefacente, la prospettazione dei benefici derivanti dal suo
uso, il convincimento anche subliminale a fare uso dello stupefacente” .
Nelle
motivazioni della sentenza, la Corte ha ritenuto che la vendita di semi di
canapa indiana di per sé sola non costituisca reato.
Partendo dalla
nozione di tentativo ex art. 56 c.p.
si è rilevato che, benché non vi sia distinzione tra atti preparatori ed
esecutivi nel codice penale ai fini del tentativo punibile, questi assurgono
alla soglia della punibilità solo laddove siano diretti in modo non equivoco
alla consumazione di un delitto.
E’ stato escluso
(Cass. sez. IV 8.10.2008 n. 44287)
che il possesso, anche al fine della vendita, di semi di piante atte a produrre
sostanze stupefacenti, integri di per sé il tentativo del delitto di
coltivazioni e produzioni vietate di cui agli artt. 26 e 28 l. 685/1975 e
pertanto anche dell’art. 73 d.p.r. 309/90 poiché dal mero possesso non può
dedursi in maniera certa l’effettiva destinazione del seme stesso.
Si è altresì
ritenuto (Cass. sez. IV 23.3.2004 n.
22911) che ai fini della configurazione del reato di istigazione all’uso di
sostanze stupefacenti ex art. 82
d.p.r. 309/90 occorre che la condotta dell’agente, per il contesto in cui si
realizza e per il contenuto delle espressioni utilizzate sia idonea ad indurre
i destinatari delle esortazioni all’uso di suddette sostanze anche se poi ciò
in concreto non si verifichi.
Secondo la
pronuncia di cui in commento, la messa in vendita dei semi di cannabis non rileva neppure ai fini
dell’art. 84 d.p.r. 309/90 che punisce la condotta di chi compie propaganda
pubblicitaria di sostanze o preparazioni di sostanze stupefacenti o psicotrope,
poiché appunto la mera vendita non integra il requisito della propaganda
pubblicitaria.
La valutazione
circa la sussistenza del quid pluris che
fonda la sussistenza dell’istigazione non può prescindere dalle modalità di
comportamento tenuto dal soggetto attivo e, pertanto, il giudice deve valutare
la sussistenza del dolo c.d. istigatorio per fondare la colpevolezza.
In assenza di
esso, non si configura alcune ipotesi delittuosa.
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