Diritto di critica dei parlamentari



Corte di cassazione - Sezione V penale - Sentenza 10 maggio 2012 n. 17700

La massima: “l’esimente di cui all’art. 68 Costituzione non opera quando l’opinione espressa non è connessa alla funzione di parlamentare, essendo un comizio elettorale privo di legami con tale funzione e finalizzato soltanto ad ottenere il consenso degli elettori”

La vicenda trae origine dalle affermazioni rese nel corso di un comizio elettorale da Silvio Berlusconi in cui lo stesso affermava che Antonio Di Pietro “si era laureato grazie ai Servizi”, rappresentava il “peggio del peggio” ed “aveva mandato in galera italiani senza alcuna prova”.




Il giudice di prime cure riteneva che le parole dell’imputato Berlusconi, pur costituendo una critica, fossero espressione della funzione parlamentare e come tali coperte dall’art. 68 Cost. a tenore del quale, “I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni”.
Dichiarava quindi Berlusconi non punibile per il reato di diffamazione nei confronti di Di Pietro per aver agito nell’esercizio della funzione parlamentare.

A seguito del ricorso del Pm la Corte ha statuito quanto segue.
Preliminarmente, richiamando un precedente indirizzo giurisprudenziale (Cass. 2384/2010), chiarisce come all’esimente riconosciuta al parlamentare non si applichino i parametri del rispetto della verità, della rilevanza sociale e della continenza che normalmente rilevano in tema di diffamazione ex art. 595 c.p.

La guarentigia ex art. 68 Cost. ricorre, in caso di attività del parlamentare espletata fuori dal Parlamento, solo laddove l’opinione sia connessa alla sua funzione, legata cioè da nesso eziologico a quanto espresso in sede parlamentare, di cui rappresenti quindi divulgazione extra moenia.
La Cassazione, nel caso di specie, ha ritenuto l’assenza di relazione causale: le espressioni di Berlusconi non riguardavano la figura di uomo politico di Di Pietro ma ne denigravano la sua figura personale e professionale.

La Corte annulla quindi la sentenza impugnata rinviando al giudice a quo.       

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