Il solo appoggio elettorale non integra il reato di associazione mafiosa



  
La massima:il rapporto tra l’associazione mafiosa ed un esponente politico assume rilievo penale in termini di partecipazione o concorso esterno a condizione che non si sia sostanziato soltanto nell’appoggio elettorale dell’associazione in favore dell’esponente politico. Occorre che il rapporto incida sugli interessi dell’associazione e si concreti in una illecita corrispettività di prestazioni”.

Preliminarmente, sul punto è opportuno richiamare una precedente pronunzia a sezioni unite della Cassazione (12.07.2005 n. 33748) secondo cui la partecipazione all’associazione è configurabile anche nell’ipotesi di scambio politico-mafioso in cui un uomo politico, non stabilmente inserito nel tessuto criminale, in cambio dell’appoggio richiesto si impegni a favorire gli interessi del gruppo delinquenziale.

Secondo la recente pronuncia del 2012, l’associazione mafiosa di cui all’art. 416 bis c.p. si integra in presenza dei seguenti presupposti:
-         l’impegno assunto dal politico deve rivestire il carattere della serietà, desunta sia dalla caratura del personaggio che dalla struttura ed “efficienza” del sodalizio criminoso;
-         è necessaria la sussistenza di un nesso eziologico tra gli impegni assunti dall’esponente politico ed il rafforzamento dell’organizzazione criminale;
-         l’intervento mafioso nella competizione elettorale deve estrinsecarsi attraverso connotazioni criminali specifiche indicative di un rapporto privilegiato con il candidato.
Sulla scorta di tali considerazioni, ritenendo nel caso de quo l’insussistenza dei requisiti richiesti, la Cassazione ha annullato l’ordinanza confermativa di custodia cautelare emessa dal Tribunale della Libertà di Reggio Calabria con la quale si riconosceva un candidato politico locale intraneo ad una cosca della ndrangheta.

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