Il sordomuto non può ingiuriare: i criteri del Gup nel pronunciare il non luogo a procedere
Cassazione
sez. V 18.04.2012 n. 15026
La
massima: “la condizione fisica di sordomuto è
incompatibile con la pronuncia dell’ingiuria e pertanto lo stesso non può essere condannato anche se emette dei
suoni gutturali risultandone difficoltosa la interpretazione”.
Nella pronuncia in commento la Suprema
Corte, respingendo il ricorso avverso la sentenza di non luogo a procedere
emessa dal Gup del Tribunale di Viterbo, evidenzia innanzitutto quale sia la funzione dell’udienza preliminare.
Invero, si ribadisce che lo scopo è quello di evitare dibattimenti inutili e non
di accertare la colpevolezza o l’innocenza dell’imputato.
Il Gup emette sentenza di non luogo a
procedere ex art. 425 c.p.p. solo in
presenza di una situazione favorevole alla posizione dell’imputato la quale, in
base ad una prognosi ragionevole, non appaia superabile in dibattimento
mediante l’acquisizione di nuovi elementi di prova ovvero da una diversa
valutazione di quelli già acquisiti.
Il giudice di legittimità, nel
controllare la sentenza di non luogo a procedere valuta non già gli elementi
acquisiti dal Pubblico Ministero ma la giustificazione adottata dal Gup nel
ponderarli e quindi verifica la congruenza del criterio prognostico adottato.
Inoltre, poiché la sentenza di non luogo
a procedere presuppone, ex art. 426
comma I lett. d) c.p.p., una esposizione sommaria dei motivi di fatto e di
diritto su cui la decisione è fondata, al giudice di legittimità è preclusa la
verifica del rispetto dei criteri valutativi di cui all’art. 192 c.p.p.: diversamente
sarebbe investito di un compito di merito, proprio del primo grado di giudizio.
La Cassazione ha ritenuto che il Gup,
attraverso una esaustiva e logica esposizione, correttamente si è attenuto a
tali principi, constatando come la condizione fisica di sordomuto sia
incompatibile con la pronuncia dell’ingiuria, non essendo identificabili i
suoni gutturali con la pronuncia di espressioni lesive dell’onore e del decoro.
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