L'applicabilità della causa di non punibilità ex art. 384 c.p.
Cassazione sezione VI 16 giugno 2011 n. 37398
Nemo tenetur se detegere.
Il brocardo
latino, che esprime il principio per il quale nessuno può essere obbligato ad
affermare la propria responsabilità penale, è calzante ai fini della
fattispecie che andremo ad esporre.
Nel caso di interesse,
un lavoratore ha mentito circa le modalità di infortunio di un suo collega,
adducendo che la menzogna traeva origine dal fondato timore di perdere il posto
di lavoro faticosamente conquistato.
Doverosa si
rende una digressione: il delitto di favoreggiamento personale (ex art. 378 c.p.) integrato dalla
condotta di chi, non essendo partecipe di un reato, aiuta il presunto autore
dello stesso, è reato contro l’amministrazione della giustizia e si realizza
con qualsiasi contegno idoneo a deviare o compromettere l’attività di indagine.
Orbene, è immune
da responsabilità penale per effetto della generale causa di non punibilità ex art. 384 c.p. la condotta di Tizio
che, pur integrando il favoreggiamento personale, a ciò sia stato indotto dalla
“necessità
di salvare se medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile
nocumento nella libertà o nell’onore”.
La condotta del
favoreggiatore è quindi scriminata laddove al concreto aiuto fornito all’autore
del reato nei termini di elusione delle indagini, corrisponda un aiuto che il
favoreggiatore attribuisca a se stesso nei confronti di indagini penali che
potrebbero investire la sua persona o quella di un familiare.
Con l’art. 384
c.p. il Legislatore, nel bilanciamento tra l’interesse alla libertà ed
all’onore e quello del corretto ed ordinato svolgimento dell’amministrazione
della giustizia ritiene prevalente il primo mandando esente da responsabilità
penale il soggetto che commetta favoreggiamento personale.
Il timore di perdere il posto di lavoro
ricade nelle nozioni di libertà e di onore in funzione delle quali la condotta
di favoreggiamento è scriminata?
La risposta
della Cassazione è affermativa: il
lavoro costituisce esplicazione della libertà personale di ciascun individuo.
Non a caso esso trova fondamento costituzionale negli art. 3, 35, e 37.
Il diritto al
lavoro ed al mantenimento dello stesso rientra nella scriminante di cui
all’art. 384 c.p. non apparendo giustificata l’applicazione di quest’ultima
soltanto alla libertà giuridica da intendersi quale libertà da un procedimento
penale.
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