L'applicabilità della causa di non punibilità ex art. 384 c.p.



Cassazione sezione VI 16 giugno 2011 n. 37398

Nemo tenetur se detegere.
Il brocardo latino, che esprime il principio per il quale nessuno può essere obbligato ad affermare la propria responsabilità penale, è calzante ai fini della fattispecie che andremo ad esporre.

Nel caso di interesse, un lavoratore ha mentito circa le modalità di infortunio di un suo collega, adducendo che la menzogna traeva origine dal fondato timore di perdere il posto di lavoro faticosamente conquistato.

Doverosa si rende una digressione: il delitto di favoreggiamento personale (ex art. 378 c.p.) integrato dalla condotta di chi, non essendo partecipe di un reato, aiuta il presunto autore dello stesso, è reato contro l’amministrazione della giustizia e si realizza con qualsiasi contegno idoneo a deviare o compromettere l’attività di indagine.


Orbene, è immune da responsabilità penale per effetto della generale causa di non punibilità ex art. 384 c.p. la condotta di Tizio che, pur integrando il favoreggiamento personale, a ciò sia stato indotto dalla necessità di salvare se medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore.

La condotta del favoreggiatore è quindi scriminata laddove al concreto aiuto fornito all’autore del reato nei termini di elusione delle indagini, corrisponda un aiuto che il favoreggiatore attribuisca a se stesso nei confronti di indagini penali che potrebbero investire la sua persona o quella di un familiare.
Con l’art. 384 c.p. il Legislatore, nel bilanciamento tra l’interesse alla libertà ed all’onore e quello del corretto ed ordinato svolgimento dell’amministrazione della giustizia ritiene prevalente il primo mandando esente da responsabilità penale il soggetto che commetta favoreggiamento personale.

Il timore di perdere il posto di lavoro ricade nelle nozioni di libertà e di onore in funzione delle quali la condotta di favoreggiamento è scriminata?
La risposta della Cassazione è affermativa: il lavoro costituisce esplicazione della libertà personale di ciascun individuo. Non a caso esso trova fondamento costituzionale negli art. 3, 35, e 37.

Il diritto al lavoro ed al mantenimento dello stesso rientra nella scriminante di cui all’art. 384 c.p. non apparendo giustificata l’applicazione di quest’ultima soltanto alla libertà giuridica da intendersi quale libertà da un procedimento penale.
    



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