L’estrazione di notizie da banche date a fini personali integra l’accesso abusivo a sistema informatico


Cassazione Sezioni Unite 27.10.2011 n. 4694

La massima: integra il delitto di accesso abusivo a sistema informatico o telematico ex art. 615 ter c.p. la condotta di chi, pur essendo abilitato, travalichi le condizioni ed i limiti imposti dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l’accesso, a nulla rilevando le finalità che ne hanno motivato l’ingresso”.

La pronuncia in esame trae origine dalla condotta di un maresciallo dei Carabinieri  introdottosi nel Sistema di Indagine (denominato S.D.I. in dotazione alle forze di polizia) il quale, pur essendo abilitato all’accesso, ne traeva informazioni relative ad un’indagine di cui non era investito.

L’intervento della Sezioni Unite è stato determinato dall’assenza di uniformità di vedute.

Invero, secondo un primo orientamento (Cass. sez. V,  22.09.2010 n. 39620; 16.02.2010 n. 19463; 10.12.2009 n. 2987) la norma di cui all’art. 615 ter c.p. sanziona non solo la condotta di chi, non essendo abilitato ad accedere al sistema informatico, riesca tuttavia ad entrarvi superando le protezioni previste, ma anche quella del soggetto abilitato che legittimamente si introduce nel sistema ma per finalità diverse da quelle per le quali l’accesso gli è consentito.

Un diverso filone (Cass. sez. V, 25.06.2009 n. 40078; 29.05.2008 n. 26797; 20.12.2007 n. 2534 ) valorizzando l’espressione abusivamente ritiene illecito il solo accesso effettuato dal soggetto privo di abilitazione, reputando lecita la condotta di chi, abilitato, vi acceda per finalità estranee a quelle di ufficio. Ai sensi dell’art. 618 c.p.p. la V sezione della Cassazione ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite.

Queste ultime ritengono che assuma preminente rilievo il profilo oggettivo dell’accesso e del trattenimento nel sistema informatico da parte di un soggetto non autorizzato ad accedervi e permanervi, sia quando violi i limiti impartiti dal titolare del sistema sia quando ponga in essere operazioni differenti da quelle di cui è incaricato e per le quali l’accesso gli è consentito: in tal caso il soggetto agente opera illegittimamente.
Il titolare del sistema lo ha ammesso a determinate condizioni in assenza ed in violazione delle quali le operazioni compiute non possono ritenersi scriminante dall’autorizzazione ricevuta.
Il dissenso tacito richiesto dalla norma viene desunto dalla oggettiva violazione delle disposizioni impartite dal titolare in ordine all’uso del sistema, a nulla rilevando le finalità perseguite dall’agente. Parimenti, laddove l’agente compia un’attività rientrante nell’autorizzazione ricevuta, non si configura il delitto de quo a prescindere dallo scopo perseguito, sia esso anche illecito.

L’assenza di volontà, espressa o tacita, si desume quindi sic et simpliciter in conseguenza della obiettiva violazione delle prescrizioni impartite dal dominus in merito all’uso del sistema. Non assumendo rilievo alcuno la direzione finalistica della condotta.

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