Molestie a mezzo posta elettronica




Cassazione sez. I  27.09.2011 n. 36779

La massima: “il reato di molestia o disturbo alle persone ex art. 660 c.p. non si configura nell’ipotesi di invio di numerosi messaggi di posta elettronica tramite computer, poiché i destinatari possono leggere i messaggi solo in quanto decidano di aprirli e, pertanto, è da escludersi il carattere invasivo del mezzo impiegato”

La Corte nel caso di specie, esclude che possa configurarsi il reato de quo laddove le molestie siano arrecate attraverso posta elettronica ricevuta tramite pc poiché, in tal caso non si realizzerebbe una immediata interazione tra mittente e destinatario né, tantomeno, una diretta intrusione del primo nella sfera delle attività del secondo.


Alla molestia recata con il telefono il destinatario può sottrarsi soltanto disattivando l’apparecchio mentre, nel caso di molestia arrecata a mezzo posta elettronica, non si configura una tale forzata intrusione atteso che occorre deliberatamente accedere alla propria casella e-mail.

Ovviamente la Cassazione non omette di considerare che, oggi, il progresso tecnologico consente l’invio e la ricezione delle e-mail anche direttamente tramite telefono che, mediante suono, sottolinea l’arrivo di un’e-mail. In tale evenienza è dunque palese la lesione della privacy e la compromissione della libertà di comunicazione.

In definitiva, la Corte estende l’area di applicazione della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 660 c.p. equiparando al termine telefono qualsiasi mezzo di trasmissione che non consenta al destinatario di sottrarsi alla immediata interazione con il mittente   



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