Molestie a mezzo posta elettronica
Cassazione sez. I 27.09.2011 n. 36779
La massima: “il reato di molestia o disturbo alle persone ex art. 660 c.p. non si
configura nell’ipotesi di invio di numerosi messaggi di posta elettronica
tramite computer, poiché i destinatari
possono leggere i messaggi solo in quanto decidano di aprirli e, pertanto, è da
escludersi il carattere invasivo del mezzo impiegato”
La Corte nel
caso di specie, esclude che possa configurarsi il reato de quo laddove le molestie siano arrecate attraverso posta elettronica ricevuta tramite pc
poiché, in tal caso non si realizzerebbe una immediata interazione tra mittente
e destinatario né, tantomeno, una diretta intrusione del primo nella sfera
delle attività del secondo.
Alla molestia
recata con il telefono il destinatario può sottrarsi soltanto disattivando
l’apparecchio mentre, nel caso di molestia arrecata a mezzo posta elettronica, non
si configura una tale forzata intrusione atteso che occorre deliberatamente
accedere alla propria casella e-mail.
Ovviamente la
Cassazione non omette di considerare che, oggi, il progresso tecnologico
consente l’invio e la ricezione delle e-mail anche direttamente tramite
telefono che, mediante suono, sottolinea l’arrivo di un’e-mail. In tale
evenienza è dunque palese la lesione della privacy
e la compromissione della libertà di comunicazione.
In definitiva,
la Corte estende l’area di applicazione della fattispecie incriminatrice di cui
all’art. 660 c.p. equiparando al termine telefono qualsiasi mezzo di trasmissione
che non consenta al destinatario di sottrarsi alla immediata interazione con il
mittente
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