Responsabilità del direttore del giornale ex art. 57 c.p.
Cassazione sezione V 22.02.2012 n. 15004
La massima: “il direttore di un organo di stampa è titolare di una posizione di
garanzia, ex art. 57 c.p., volta ad evitare la lesione dell’altrui reputazione.
La brevità del pezzo non lo esonera da responsabilità e l’assenza di firma
dell’articolo rende ancora più stringente il controllo divenendo ancor più
immediato il coinvolgimento del direttore verso i destinatari di articoli
diffamatori”
La vicenda è relativamente semplice: Tizio si reca al
lavoro in auto, improvvisamente ne perde il controllo e cagiona un sinistro.
Il giornale
locale, nel riportare la notizia, sostiene che Tizio uscendo da un locale
notturno si poneva alla guida dell'auto dopo aver assunto stupefacenti e cagionava un
incidente.
Tizio propone
querela per diffamazione ex art. 595 comma III c.p.
Condannato in
primo ed in secondo grado il direttore del giornale, si giunge in Cassazione.
Ricordando
brevemente che i limiti del diritto di cronaca si ravvisano nelle seguenti
condizioni: a) la notizia pubblicata deve essere vera; b) deve sussistere un pubblico
interesse alla conoscenza dei fatti; c) l’informazione deve essere fornita nei
limiti dell’obiettività, la Suprema Corte ha ritenuto che nel caso di specie il
giornale si sia discostato dal vero, reputando di indiscutibile portata
diffamatoria il contenuto dell’articolo.
Una tale
distorsione dalla verità è tale da screditare la serietà del modello
organizzativo che ha nel direttore del giornale il suo vertice.
La difesa non ritiene ragionevole richiedere una maggiore attenzione al direttore
del giornale, avendo questi approntato procedure standard in materia di
controllo. Tuttavia, il suo assunto difensivo è caducato dalla circostanza che un altro
giornale ha riferito in termini veritieri il medesimo episodio: con ciò
dimostrando che il vero poteva
agevolmente accertarsi.
La lesione alla
reputazione di Tizio tutelata dall’art. 595 c.p. è da ricondursi all’inerzia e
negligenza del direttore, su cui incombeva il dovere di svolgere doverose
verifiche.
Conformemente al
disposto di cui all’art. 57 c.p., continua ancora il Supremo Collegio, le
difficoltà organizzative non esentano il direttore di un periodico di stampa
dagli obblighi di cui la legge gli fa carico e, pertanto, egli è responsabile
anche di quanto riportato nelle c.d. notizie brevi senza firma.
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