Responsabilità del direttore del giornale ex art. 57 c.p.


Cassazione sezione V  22.02.2012 n. 15004

La massima: “il direttore di un organo di stampa è titolare di una posizione di garanzia, ex art. 57 c.p., volta ad evitare la lesione dell’altrui reputazione. La brevità del pezzo non lo esonera da responsabilità e l’assenza di firma dell’articolo rende ancora più stringente il controllo divenendo ancor più immediato il coinvolgimento del direttore verso i destinatari di articoli diffamatori”

La vicenda è relativamente semplice: Tizio si reca al lavoro in auto, improvvisamente ne perde il controllo e cagiona un sinistro.
Il giornale locale, nel riportare la notizia, sostiene che Tizio uscendo da un locale notturno si poneva alla guida dell'auto dopo aver assunto stupefacenti e cagionava un incidente.
Tizio propone querela per diffamazione ex art. 595 comma III c.p.

Condannato in primo ed in secondo grado il direttore del giornale, si giunge in Cassazione.
Ricordando brevemente che i limiti del diritto di cronaca si ravvisano nelle seguenti condizioni: a) la notizia pubblicata deve essere vera; b) deve sussistere un pubblico interesse alla conoscenza dei fatti; c) l’informazione deve essere fornita nei limiti dell’obiettività, la Suprema Corte ha ritenuto che nel caso di specie il giornale si sia discostato dal vero, reputando di indiscutibile portata diffamatoria il contenuto dell’articolo.

Una tale distorsione dalla verità è tale da screditare la serietà del modello organizzativo che ha nel direttore del giornale il suo vertice. 
La difesa non ritiene ragionevole richiedere una maggiore attenzione al direttore del giornale, avendo questi approntato procedure standard in materia di controllo. Tuttavia, il suo assunto difensivo è caducato dalla circostanza che un altro giornale ha riferito in termini veritieri il medesimo episodio: con ciò dimostrando che il vero poteva agevolmente accertarsi.

La lesione alla reputazione di Tizio tutelata dall’art. 595 c.p. è da ricondursi all’inerzia e negligenza del direttore, su cui incombeva il dovere di svolgere doverose verifiche.
Conformemente al disposto di cui all’art. 57 c.p., continua ancora il Supremo Collegio, le difficoltà organizzative non esentano il direttore di un periodico di stampa dagli obblighi di cui la legge gli fa carico e, pertanto, egli è responsabile anche di quanto riportato nelle c.d. notizie brevi senza firma.

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