Se l’auto è in leasing non è consentita la confisca



Cassazione S. U. 19 gennaio – 17 aprile 2012 n. 14484

La massima: “non è ammessa confisca della vettura condotta in stato di ebbrezza dall’autore del reato, utilizzatore del veicolo in relazione a contratto di leasing, se il concedente, proprietario del mezzo, sia estraneo al reato”


Il quesito cui le Sezioni Unite sono state chiamate a rispondere è il seguente: se l’autovettura condotta in stato di ebbrezza dall’indagato e da questi utilizzata in forza di un contratto di leasing sia da ritenere cosa appartenente a persona estranea al reato e se, pertanto, la società di leasing concedente abbia titolo a chiedere la restituzione dell’autovettura sottoposta a sequestro in vista della confisca”.

Sul punto, sussistono precedenti orientamenti.

Secondo Cass. sez. IV 26.02.2010 n. 20610 la nozione di appartenenza del veicolo a persona estranea al reato non deve intendersi in senso tecnico, come proprietà, bensì quale concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del possesso o della detenzione, purché non occasionali.
Cass. sez. I n. 34722 07.07.2011 n. 251175 ha ritenuto che in tema di confisca il bene detenuto in forza di un contratto di leasing appartiene all’utilizzatore, cui è attribuita la materiale disponibilità del bene stesso ed il diritto di goderne, si è quindi reputato legittimo il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. del veicolo condotto in stato di ebbrezza da soggetto che ne aveva la disponibilità in base a contratto di leasing.

Occorre premettere che ai sensi dell’art. 186 comma II lett. c) del codice della strada si è previsto che a seguito della sentenza di condanna ovvero di patteggiamento pur se applicata la sospensione condizionale è sempre disposta la confisca del veicolo.
E’ necessario analizzare quindi il rapporto che intercorre tra il soggetto che guida in condizioni alterate per l’alcool ed il mezzo da lui usato.
Il comma II lett. c) dell’art. 186 c.d.s. esclude la confiscabilità laddove il mezzo appartenga a terzi estranei al reato, prevedendo però di riflesso il raddoppio del tempo di sospensione della pena.

La nozione di appartenenza in sede penale ricomprende i diritti reali di godimento ed il diritto di garanzia che i terzi hanno sul bene, posto che l’applicabilità della confisca non determina l’estinzione dei diritti reali di garanzia costituiti in favore dei terzi sulle cose e dei diritti reali di godimento.
Per escludere la confiscabilità del bene è necessaria l’estraneità al reato del soggetto cui appartiene il veicolo ed il terzo non deve aver partecipato al reato né tratto utilità dallo stesso.

La pronuncia in commento continua quindi evidenziando come il giudice nazionale nell’applicare una norma di diritto interno sia tenuto ad interpretare la stessa non solo in maniera costituzionalmente orientata ma altresì convenzionalmente orientata, individuando quale parametro di riferimento tanto la Convenzione Europea quanto l’interpretazione che delle sue norme è data dalle sentenze della Corte di Strasburgo.

Ebbene, proprio quest’ultima ha riconosciuto alla confisca la qualifica di pena ai sensi dell’art. 7 CEDU poiché volta non tanto ad ottenere la riparazione pecuniaria di un danno ma piuttosto ad impedire la reiterazione dell’inosservanza delle prescrizioni: la confisca presenta caratteristiche contemporaneamente preventive e repressive, qualifiche che contraddistinguono le sanzioni penali e per tali motivi essa risulta applicabile solo in presenza di un illecito penale.

Connotata la confisca come pena in base al disposto dell’art. 7 CEDU, ai fini della sua irrogazione occorre un legame intellettuale (rectius coscienza e volontà) che consenta di rilevare la responsabilità nella condotta del soggetto nei cui confronti è applicata la sanzione penale. Nel caso di interesse la confisca.
Inquadrato in tal modo l’istituto in esame, è da escludersi la legittimità della confisca dell’autovettura condotta da soggetto in stato di ebbrezza per uso di alcool se la stessa risulta concessa in leasing, quindi di proprietà del concedente nel corso del contratto stesso, qualora quest’ultimo sia estraneo al reato nei termini specificati.

La Suprema Corte conclude per l’inapplicabilità della sanzione penale, quale è appunto la confisca, nei confronti di un soggetto la cui condotta non presenti profili di responsabilità penale. 
Ne consegue che, laddove il soggetto si trovi in stato di ebbrezza alla guida di un autoveicolo in relazione a contratto di leasing, l’auto non sarà confiscabile, ma la patente di guida del conducente sarà sospesa per un tempo raddoppiato ai sensi dell’art. 186 comma II lett. c) codice della strada.

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