Se l’auto è in leasing non è consentita la confisca
Cassazione S. U. 19 gennaio – 17 aprile
2012 n. 14484
La massima: “non è ammessa confisca della vettura condotta in stato di ebbrezza
dall’autore del reato, utilizzatore del veicolo in relazione a contratto di leasing, se il concedente, proprietario
del mezzo, sia estraneo al reato”
Il quesito cui
le Sezioni Unite sono state chiamate a rispondere è il seguente: se
l’autovettura condotta in stato di ebbrezza dall’indagato e da questi
utilizzata in forza di un contratto di leasing sia da ritenere cosa
appartenente a persona estranea al reato e se, pertanto, la società di leasing
concedente abbia titolo a chiedere la restituzione dell’autovettura sottoposta
a sequestro in vista della confisca”.
Sul punto, sussistono
precedenti orientamenti.
Secondo Cass.
sez. IV 26.02.2010 n. 20610 la nozione di appartenenza del veicolo a persona
estranea al reato non deve intendersi in senso tecnico, come proprietà, bensì
quale concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del possesso o
della detenzione, purché non occasionali.
Cass. sez. I n.
34722 07.07.2011 n. 251175 ha ritenuto che in tema di confisca il bene detenuto
in forza di un contratto di leasing appartiene all’utilizzatore, cui è
attribuita la materiale disponibilità del bene stesso ed il diritto di goderne,
si è quindi reputato legittimo il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. del veicolo condotto in stato di ebbrezza da
soggetto che ne aveva la disponibilità in base a contratto di leasing.
Occorre premettere
che ai sensi dell’art. 186 comma II
lett. c) del codice della strada si è previsto che a seguito della sentenza
di condanna ovvero di patteggiamento pur se applicata la sospensione
condizionale è sempre disposta la confisca del veicolo.
E’ necessario
analizzare quindi il rapporto che intercorre tra il soggetto che guida in
condizioni alterate per l’alcool ed il mezzo da lui usato.
Il comma II
lett. c) dell’art. 186 c.d.s. esclude la confiscabilità laddove il mezzo
appartenga a terzi estranei al reato, prevedendo però di riflesso il raddoppio
del tempo di sospensione della pena.
La nozione di
appartenenza in sede penale ricomprende i diritti reali di godimento ed il
diritto di garanzia che i terzi hanno sul bene, posto che l’applicabilità della
confisca non determina l’estinzione dei diritti reali di garanzia costituiti in
favore dei terzi sulle cose e dei diritti reali di godimento.
Per escludere la
confiscabilità del bene è necessaria l’estraneità al reato del soggetto cui
appartiene il veicolo ed il terzo non deve aver partecipato al reato né tratto
utilità dallo stesso.
La pronuncia in
commento continua quindi evidenziando come il giudice nazionale nell’applicare
una norma di diritto interno sia tenuto ad interpretare la stessa non solo in
maniera costituzionalmente orientata ma altresì convenzionalmente orientata, individuando quale parametro di
riferimento tanto la Convenzione Europea quanto l’interpretazione che delle sue
norme è data dalle sentenze della Corte
di Strasburgo.
Ebbene, proprio quest’ultima
ha riconosciuto alla confisca la qualifica di pena ai sensi dell’art. 7 CEDU
poiché volta non tanto ad ottenere la riparazione pecuniaria di un danno ma
piuttosto ad impedire la reiterazione dell’inosservanza delle prescrizioni: la
confisca presenta caratteristiche contemporaneamente preventive e repressive,
qualifiche che contraddistinguono le sanzioni penali e per tali motivi essa
risulta applicabile solo in presenza di un illecito penale.
Connotata la
confisca come pena in base al disposto dell’art. 7 CEDU, ai fini della sua irrogazione occorre un legame
intellettuale (rectius coscienza e
volontà) che consenta di rilevare la responsabilità nella condotta del soggetto
nei cui confronti è applicata la sanzione penale. Nel caso di interesse la confisca.
Inquadrato in
tal modo l’istituto in esame, è da escludersi la legittimità della confisca
dell’autovettura condotta da soggetto in stato di ebbrezza per uso di alcool se
la stessa risulta concessa in leasing, quindi di proprietà del concedente nel
corso del contratto stesso, qualora quest’ultimo sia estraneo al reato nei
termini specificati.
La Suprema Corte
conclude per l’inapplicabilità della sanzione penale, quale è appunto la
confisca, nei confronti di un soggetto la cui condotta non presenti profili di
responsabilità penale.
Ne consegue che, laddove il soggetto si trovi in stato di
ebbrezza alla guida di un autoveicolo in relazione a contratto di leasing, l’auto non sarà confiscabile, ma la patente di guida del conducente sarà
sospesa per un tempo raddoppiato ai sensi dell’art. 186 comma II lett. c)
codice della strada.
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