Dolo eventuale e colpa cosciente: criteri distintivi.



Cassazione sezione I 01.02.2011 n. 10411

La massima: “la distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente risiede nella volizione. Nel dolo eventuale il soggetto avrebbe agito anche se avesse avuto la certezza del verificarsi dell’evento. Nella colpa cosciente la rappresentazione come certa dell’evento avrebbe trattenuto l’agente”

Per comprendere al meglio gli elementi distintivi tra dolo eventuale e colpa cosciente occorre preliminarmente definire i rapporti tra l’elemento della rappresentazione e quello della volontà nell’ambito del dolo.
La volontà si concreta nella tensione dell’individuo verso il conseguimento di un risultato non in termini di mero desiderio quanto piuttosto di attivazione concreta in vista di un determinato scopo da raggiungere.


Ogni condotta umana è indirizzata ad ottenere un risultato. Proprio con riguardo ad esso è possibile individuare la volontà dell’agente. Quest’ultima deve investire l’intero fatto di reato nella pienezza del suo significato e porsi in funzione causale rispetto all’offesa. La finalizzazione della condotta incide sulla sfera della volizione e la scopre, evidenziandola.

L’elemento rappresentativo invece attiene alla conoscenza degli elementi essenziali del fatto nel cui ambito la deliberazione è maturata.
Costituisce un fondamento propedeutico all’interno del quale matura la decisione di agire ed ottenere un determinato risultato. Il dolo è quindi rappresentazione e volontà del fatto tipico.

La rappresentazione e la volizione devono avere ad oggetto tutti gli elementi costitutivi della fattispecie tipica: condotta, evento e nesso di causalità.
Il fondamento del dolo eventuale è individuato dalla rappresentazione ed accettazione della possibilità concreta di realizzare un evento che si pone in condizione accessoria allo scopo perseguito in via primaria. L’agente, pur non avendo di mira quel determinato accadimento, ha agito anche a costo che si realizzasse

Si versa invece nell’ambito della colpa con previsione quando l’agente, nel porre in essere la condotta nonostante la previsione dell’evento, ne escluda la possibilità di realizzazione non volendo né accettando il rischio che quel risultato si verifichi, essendo convinto di poterlo evitare.

Quale quindi il criterio distintivo? La volizione.
Nel dolo eventuale occorre che la realizzazione del fatto debba essere accettata come certa. 
Nella colpa cosciente invece proprio la rappresentazione come certa del fatto avrebbe trattenuto l’agente.

Al fine di distinguere tra dolo eventuale e colpa cosciente il giudice deve compiere una penetrante indagine in ordine al fatto nella sua interezza, alle sue probabilità di verificarsi, alla percezione soggettiva ed ai segni di essa, ai dati obiettivi in grado di palesare i processi interiori e la loro proiezione finalistica.
L’indagine, evidentemente, si presenta particolarmente complessa dovendo l’organo giudicante verificare processi interiori sulla scorta di circostanze esteriori.





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