Dolo eventuale e colpa cosciente: criteri distintivi.
Cassazione sezione I 01.02.2011 n. 10411
La massima: “la distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente risiede nella
volizione. Nel dolo eventuale il soggetto avrebbe agito anche se avesse avuto
la certezza del verificarsi dell’evento. Nella colpa cosciente la
rappresentazione come certa dell’evento avrebbe trattenuto l’agente”
Per comprendere
al meglio gli elementi distintivi tra dolo eventuale e colpa cosciente occorre
preliminarmente definire i rapporti tra l’elemento della rappresentazione e quello della volontà nell’ambito del dolo.
La volontà si
concreta nella tensione dell’individuo verso il conseguimento di un risultato
non in termini di mero desiderio quanto piuttosto di attivazione concreta in
vista di un determinato scopo da raggiungere.
Ogni condotta
umana è indirizzata ad ottenere un risultato. Proprio con riguardo ad esso è
possibile individuare la volontà dell’agente. Quest’ultima deve investire
l’intero fatto di reato nella pienezza del suo significato e porsi in funzione
causale rispetto all’offesa. La finalizzazione della condotta incide sulla
sfera della volizione e la scopre, evidenziandola.
L’elemento
rappresentativo invece attiene alla conoscenza degli elementi essenziali del
fatto nel cui ambito la deliberazione è maturata.
Costituisce un
fondamento propedeutico all’interno del quale matura la decisione di agire ed
ottenere un determinato risultato. Il dolo è quindi rappresentazione e volontà
del fatto tipico.
La
rappresentazione e la volizione devono avere ad oggetto tutti gli elementi
costitutivi della fattispecie tipica: condotta, evento e nesso di causalità.
Il fondamento
del dolo eventuale è individuato dalla rappresentazione ed accettazione della
possibilità concreta di realizzare un evento che si pone in condizione
accessoria allo scopo perseguito in via primaria. L’agente, pur non avendo di
mira quel determinato accadimento, ha agito anche a costo che si realizzasse
Si versa invece
nell’ambito della colpa con previsione quando l’agente, nel porre in essere la
condotta nonostante la previsione dell’evento, ne escluda la possibilità di
realizzazione non volendo né accettando il rischio che quel risultato si
verifichi, essendo convinto di poterlo evitare.
Quale quindi il
criterio distintivo? La volizione.
Nel dolo
eventuale occorre che la realizzazione del fatto debba essere accettata come
certa.
Nella colpa cosciente invece proprio la rappresentazione come certa del
fatto avrebbe trattenuto l’agente.
Al fine di
distinguere tra dolo eventuale e colpa cosciente il giudice deve compiere una penetrante
indagine in ordine al fatto nella sua interezza, alle sue probabilità di
verificarsi, alla percezione soggettiva ed ai segni di essa, ai dati obiettivi
in grado di palesare i processi interiori e la loro proiezione finalistica.
L’indagine, evidentemente, si
presenta particolarmente complessa dovendo l’organo giudicante verificare
processi interiori sulla scorta di circostanze esteriori.
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