Impugnazioni e patteggiamento; Archiviazione e riapertura indagini
Termine
per impugnare sentenza di patteggiamento
Cass.
sez. IV, 21.12.2011 – 16.02.2012 n. 6387
La sentenza di patteggiamento ha natura
dibattimentale solo nell’ipotesi in cui il giudice applichi la pena richiesta
all’esito del dibattimento.
Ciò accade, ai sensi dell’art. 448 c.p.p., quando il giudice,
all’esito del dibattimento abbia ritenuto ingiustificato il dissenso del Pubblico
Ministero ovvero il rigetto della richiesta.
Nelle altre ipotesi la sentenza ex art. 444 c.p.p. deve ritenersi emessa
in camera di consiglio.
Ne deriva che, in tali casi, ai fini dell’impugnazione troverà applicazione il
termine di quindici giorni di cui all’art.
585 comma I lett. a) c.p.p.
Archiviazione
e riapertura delle indagini
Cass.
sez. VI sentenza 27 aprile – 3 maggio 2012 n. 16358
Ai sensi dell’art. 414 c.p.p. il Pubblico Ministero, motivando in base
all’esigenza di svolgere nuove investigazioni, dopo l’archiviazione può
richiedere al Gip la riapertura delle indagini.
Questi, se ritiene fondata la richiesta, provvede
con decreto motivato.
Laddove il Gip non autorizzi la riapertura
delle indagini si configura una sorta di ne
bis in idem per il Pubblico Ministero.
La preclusione tuttavia riguarda il medesimo fatto considerato sia sotto il
profilo soggettivo che oggettivo.
Ne discende che se il fatto, pur identico,
si colloca nell’ambito di nuove indagini
legittimamente disposte inerenti altre ipotesi di reato, non vi è alcun
impedimento all’esercizio dell’azione penale anche con riferimento ad un reato
in merito al quale vi era stato provvedimento di archiviazione
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