Impugnazioni e patteggiamento; Archiviazione e riapertura indagini


Termine per impugnare sentenza di patteggiamento
Cass. sez. IV, 21.12.2011 – 16.02.2012 n. 6387

La sentenza di patteggiamento ha natura dibattimentale solo nell’ipotesi in cui il giudice applichi la pena richiesta all’esito del dibattimento.
Ciò accade, ai sensi dell’art. 448 c.p.p., quando il giudice, all’esito del dibattimento abbia ritenuto ingiustificato il dissenso del Pubblico Ministero ovvero il rigetto della richiesta.
Nelle altre ipotesi la sentenza ex art. 444 c.p.p. deve ritenersi emessa in camera di consiglio.
Ne deriva che, in tali casi, ai fini dell’impugnazione troverà applicazione il termine di quindici giorni di cui all’art. 585 comma I lett. a) c.p.p.


Archiviazione e riapertura delle indagini
Cass. sez. VI sentenza 27 aprile – 3 maggio 2012 n. 16358

Ai sensi dell’art. 414 c.p.p. il Pubblico Ministero, motivando in base all’esigenza di svolgere nuove investigazioni, dopo l’archiviazione può richiedere al Gip la riapertura delle indagini.
Questi, se ritiene fondata la richiesta, provvede con decreto motivato.
Laddove il Gip non autorizzi la riapertura delle indagini si configura una sorta di ne bis in idem  per il  Pubblico Ministero.
La preclusione tuttavia riguarda il medesimo fatto considerato sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo.
Ne discende che se il fatto, pur identico, si colloca nell’ambito di nuove indagini legittimamente disposte inerenti altre ipotesi di reato, non vi è alcun impedimento all’esercizio dell’azione penale anche con riferimento ad un reato in merito al quale vi era stato provvedimento di archiviazione


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