La Guardia di Finanza può legittimamente sequestrare anche per reati diversi emersi durante un controllo
Cassazione sez. III 28 marzo -
13 aprile 2012 n. 14026
La massima: “Ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. 68/2001
la Guardia di Finanza ha assunto un ambito operativo più ampio coincidente con
quello di una polizia economico-finanziaria che legittima la perquisizione ed
il sequestro del corpo del reato relativo ad un reato diverso emerso durante
l’attività di controllo”
Il Tribunale di Benevento rigettava la richiesta di riesame avverso il decreto con cui il Pm convalidava un sequestro probatorio relativo ad un procedimento penale concernente la violazione della legge sul diritto d’autore.
Si rilevava come l’attività di verifica
espletata dalla Guardia di Finanza conclusasi con il sequestro, si fondasse sul
disposto dell’articolo 2 del D. Lgs. 68/2001 e, pertanto, fosse in contrasto con gli
artt. 13 (le ispezioni e le perquisizioni personali possono essere adottate
solo mediante atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi
previsti dalla legge) e 14 della
Costituzione (ispezioni, perquisizioni e sequestri nel domicilio possono
eseguirsi soltanto nei casi e modi stabiliti dalla legge).
Invero, osserva la Corte, il Tribunale
correttamente ha ritenuto legittimo l’intervento della Guardia di Finanza poiché la stessa ha agito in base al disposto
di cui all’art. 2 comma II lettera l)
D. Lgs. 68/2001 che attribuisce al Corpo funzioni di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in
materia di diritti d’autore, brevetti e marchi.
Ne consegue che, legittimamente la Guardia di
Finanza può procedere a perquisizione o sequestro d’iniziativa quando si
apprezzino gli estremi della flagranza di reato anche di natura diversa.
Inoltre, continua ancora il Supremo Collegio,
l’eventuale illegittimità della perquisizione (perché compiuta al di fuori
delle condizioni di legge) non invalida il sequestro del corpo di reato o di
cose pertinenti al reato che fosse stato eseguito.
Ciò conformemente al principio, pacifico, in forza del
quale quando la perquisizione si sia conclusa con il rinvenimento ed il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, è irrilevante il modo con cui si sia pervenuti ad esso essendo quest'ultimo un atto dovuto la cui omissione esporrebbe gli autori a conseguenze penali (Cass. sez. VI 23.06.2010).
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