La Guardia di Finanza può legittimamente sequestrare anche per reati diversi emersi durante un controllo


Cassazione sez. III 28 marzo - 13 aprile 2012 n. 14026

La massima: “Ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. 68/2001 la Guardia di Finanza ha assunto un ambito operativo più ampio coincidente con quello di una polizia economico-finanziaria che legittima la perquisizione ed il sequestro del corpo del reato relativo ad un reato diverso emerso durante l’attività di controllo”



Il Tribunale di Benevento rigettava la richiesta di riesame avverso il decreto con cui il Pm convalidava un sequestro probatorio relativo ad un procedimento penale concernente la violazione della legge sul diritto d’autore.
Avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame la difesa proponeva ricorso per cassazione.

Si rilevava come l’attività di verifica espletata dalla Guardia di Finanza conclusasi con il sequestro, si fondasse sul disposto dell’articolo 2 del D. Lgs. 68/2001 e, pertanto, fosse in contrasto con gli artt. 13 (le ispezioni e le perquisizioni personali possono essere adottate solo mediante atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge)  e 14 della Costituzione (ispezioni, perquisizioni e sequestri nel domicilio possono eseguirsi soltanto nei casi e modi stabiliti dalla legge).

Invero, osserva la Corte, il Tribunale correttamente ha ritenuto legittimo l’intervento della Guardia di Finanza  poiché la stessa ha agito in base al disposto di cui all’art. 2 comma II lettera l) D. Lgs. 68/2001 che attribuisce al Corpo funzioni di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di diritti d’autore, brevetti e marchi.
Ne consegue che, legittimamente la Guardia di Finanza può procedere a perquisizione o sequestro d’iniziativa quando si apprezzino gli estremi della flagranza di reato anche di natura diversa.

Inoltre, continua ancora il Supremo Collegio, l’eventuale illegittimità della perquisizione (perché compiuta al di fuori delle condizioni di legge) non invalida il sequestro del corpo di reato o di cose pertinenti al reato che fosse stato eseguito.
Ciò conformemente al principio, pacifico, in forza del quale quando la perquisizione si sia conclusa con il rinvenimento ed il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, è irrilevante il modo con cui si sia pervenuti ad esso essendo quest'ultimo un atto dovuto la cui omissione esporrebbe gli autori a conseguenze penali (Cass. sez. VI 23.06.2010).


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