Misure cautelari: divieto di avvicinarsi alla persona offesa



Cassazione sezione V 16 gennaio – 11 aprile 2012 n. 13568

La massima: “nell’ipotesi di atti persecutori ex art. 612 bis c.p., la misura cautelare del divieto di avvicinamento di cui all’art. 283 ter c.p.p. ben può concretarsi nell’individuare la stessa persona offesa e non i luoghi abitualmente da essa frequentati come riferimento centrale del divieto di avvicinamento”

Nei confronti di Tizio veniva applicata la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa per il reato di atti persecutori.
Terminata la relazione sentimentale, lo stesso poneva in essere reiterate condotte tali da generare un perdurante stato di ansia e determinare un fondato timore per l’incolumità della persona offesa.


La difesa impugnava la misura cautelare adducendo la genericità delle prescrizioni imposte con l’ordinanza cautelare consistenti nel divieto di avvicinarsi a tutti i luoghi frequentati dalla persona offesa e nell’obbligo di tenersi a distanza non inferiore a metri cento in caso di incontro occasionale.

La Suprema Corte, rileva come le modalità commissive tipiche del delitto di atti persecutori (introdotto con d.l. n. 11/2009 – convertito in legge 38/2009) comprendano quali manifestazioni tipiche il costante pedinamento della vittima, anche nei luoghi in cui la stessa si trovi occasionalmente, nonché si traduca in atteggiamenti minacciosi ed intimidatori anche in assenza di contatto fisico diretto con la persona offesa e pur tuttavia dalla stessa percepibili.

Il divieto di avvicinamento non soltanto ai luoghi frequentati ma addirittura alla persona offesa esprime una precisa scelta normativa volta a tutelare la libertà di circolazione del soggetto passivo. La norma è volta a garantire la possibilità per la persona offesa di svolgere la propria vita sociale senza il timore di subire aggressioni alla propria incolumità proprio in quelle ipotesi in cui la condotta persecutoria dell’autore non sia legata a particolari ambiti.

La Corte quindi ritiene che la misura cautelare di cui all’art. 282 ter c.p.p. si atteggi in maniera differente in base alle esigenze del caso concreto.
Laddove la condotta rivesta i caratteri della persistente ed invasiva ricerca di contatto con la vittima ovunque ella si trovi, è possibile individuare la stessa persona offesa e non i luoghi dalla stessa frequentati come oggetto del divieto di avvicinamento.
La sola indicazione dei luoghi vietati consentirebbe al molestatore di agire impunemente al di fuori di essi limitando la libertà di movimento della persona offesa ai luoghi indicati e potendo la stessa esporsi ad una situazione di pericolo al di fuori degli stessi.

Sulla scorta di tali considerazioni quindi, la Cassazione ha rigettato il ricorso di Tizio.



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