Art. 186 c.d.s.: rifiuto del conducente di sottoporsi all'accertamento



Cassazione sez. IV, 14.03 – 31.05.2012 n. 21192

L'art. 186 c.d.s., come noto, disciplina la guida sotto l'influenza dell'alcool.
Il comma III della predetta norma sancisce che, al fine di verificare l'assunzione di sostanze alcoliche, gli organi di Polizia Stradale possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove anche attraverso apparecchi portatili.
Tuttavia, con la pronuncia in commento, la Suprema Corte ha sancito che la norma non consente l'accompagnamento coattivo del conducente presso un comando di polizia nell'ipotesi in cui gli operanti non abbiano con sé l'apparecchio.

L'accompagnamento, infatti, limitando la libertà personale deve essere esplicitamente previsto dalla legge, e ciò in base al disposto di cui all'art. 13 comma II della Costituzione per il quale essa può essere limitata solo per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. 
            Ne discende che il rifiuto del conducente di seguire gli operanti al fine di espletare il controllo, non può essere sanzionato ai sensi del comma  7 dell’art. 186 c.d.s. che prevede, tra l’altro, la sospensione della patente di guida da sei mesi a due anni e la confisca del veicolo 

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