Art. 186 c.d.s.: rifiuto del conducente di sottoporsi all'accertamento
Cassazione sez. IV, 14.03 –
31.05.2012 n. 21192
L'art. 186 c.d.s., come noto,
disciplina la guida sotto l'influenza dell'alcool.
Il comma III della predetta
norma sancisce che, al fine di verificare l'assunzione di sostanze alcoliche, gli organi di Polizia Stradale
possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a
prove anche attraverso apparecchi
portatili.
Tuttavia, con la pronuncia in
commento, la Suprema Corte ha sancito che la norma non consente l'accompagnamento coattivo del conducente presso un
comando di polizia nell'ipotesi in cui gli operanti non abbiano con sé
l'apparecchio.
L'accompagnamento, infatti,
limitando la libertà personale deve
essere esplicitamente previsto dalla legge, e ciò in base al disposto di cui
all'art. 13 comma II della Costituzione per il quale essa può essere limitata
solo per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi
previsti dalla legge.
Ne
discende che il rifiuto del conducente di seguire gli operanti al fine di
espletare il controllo, non può essere sanzionato ai sensi del comma 7 dell’art. 186 c.d.s. che prevede, tra
l’altro, la sospensione della patente di guida da sei mesi a due anni e la confisca del veicolo
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