Costituzione di parte civile per parenti non congiunti o conviventi


Cassazione sez. IV 3 aprile-25maggio 2012 n. 20231

Nella pronuncia in esame, la Cassazione ha ritenuto legittima la costituzione di parte civile volta ad ottenere il risarcimento del danno morale derivante dalla morte, a seguito di incidente stradale, del proprio patrigno anche se non convivente.

Nell’ipotesi di uccisione di una persona (non ha rilievo l’elemento soggettivo), non può escludersi che una persona, diversa dai congiunti e non convivente, ma tuttavia legata al defunto da un rapporto di affectio familiaris, possa subire una lesione all’interesse, giuridicamente protetto ex art. 2 Costituzione,  dell’integrità morale.

Quest’ultimo consiste nell’intangibilità della sfera degli affetti.
E’ un interesse protetto la cui lesione non consente il risarcimento ai sensi dell’2043 c.c. (che prevede il ristoro dei danni patrimoniali), bensì una riparazione sulla base del disposto di cui all’art. 2059 c.c. (danno non patrimoniale) legittimando in tal modo la costituzione di parte civile.       

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