Costituzione di parte civile per parenti non congiunti o conviventi
Cassazione sez. IV 3 aprile-25maggio 2012 n.
20231
Nella pronuncia in esame, la Cassazione ha
ritenuto legittima la costituzione di parte civile volta ad ottenere il
risarcimento del danno morale derivante dalla morte, a seguito di incidente
stradale, del proprio patrigno anche se
non convivente.
Nell’ipotesi di uccisione di una persona
(non ha rilievo l’elemento soggettivo), non può escludersi che una persona,
diversa dai congiunti e non convivente, ma tuttavia legata al defunto da un
rapporto di affectio familiaris,
possa subire una lesione all’interesse, giuridicamente protetto ex art. 2 Costituzione, dell’integrità
morale.
Quest’ultimo consiste nell’intangibilità della sfera degli affetti.
E’ un interesse protetto la cui lesione non
consente il risarcimento ai sensi dell’2043
c.c. (che prevede il ristoro dei danni patrimoniali), bensì una riparazione
sulla base del disposto di cui all’art.
2059 c.c. (danno non patrimoniale) legittimando in tal modo la costituzione
di parte civile.
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