L'applicazione delle cause di giustificazione alle condotte della Polizia Giudiziaria


Stato di necessità e adempimento di un dovere in relazione alla condotta posta in essere da un ufficiale di P.G.

Cass. sez. III 10 marzo 2011 n. 18896

La massima: lo stato di necessità ex art. 54 c.p. non si applica all’ufficiale di p.g. che, dopo aver inserito all’interno di un’organizzazione criminale un infiltrato, gli ceda sostanze stupefacenti al fine di tutelarne la sua incolumità fisica, poiché non sussiste il requisito della inevitabilità del pericolo”.

            Nella fattispecie di interesse, lo stato di necessità non è configurabile mancando gli elementi dell’involontarietà del pericolo e dell’inevitabilità del danno.
La norma, infatti, dispone che il pericolo non deve essere stato volontariamente causato dall’agente e non deve essere altrimenti evitabile.
Il requisito dell’involontarietà non si configura quando il soggetto che lo invoca abbia contribuito a provocare la situazione pericolosa.


Chi inserisce in un’organizzazione criminale un infiltrato sa bene che lo stesso corre un rischio laddove venga scoperto il suo ruolo.
Parimenti, l’infiltrato è consapevole del rischio cui si espone.
La situazione di pericolo è quindi consapevolmente generata dall’agente ed accettata dall’infiltrato.
L’inevitabilità del pericolo poteva evitarsi allontanando l’infiltrato mediante l’utilizzo delle tecniche poste in essere per proteggere i collaboratori di giustizia.

In merito alla scriminante dell’adempimento di un dovere operante in capo all’ufficiale che ha provveduto alla cessione della sostanza stupefacente per ordine gerarchico superiore il Supremo Collegio, con orientamento consolidato (Cass. 2009 n. 6064; 1974 n. 2921; 1983 n. 9424) ha statuito che la causa di giustificazione dell’adempimento di un dovere non è applicabile laddove il militare abbia agito in esecuzione di un ordine impartitogli dal superiore gerarchico avente ad oggetto la commissione di un reato poiché, per scriminare, l’ordine deve attenere al servizio e non eccedere i compiti d’istituto.
In caso di ordine costituente un reato, il militare di grado inferiore non solo può opporre un legittimo rifiuto ma ha, altresì, anche il dovere di non darvi esecuzione ed avvisare immediatamente i superiori.

Concludendo, quindi, la Corte stabilisce che anche nella gerarchia militare in cui sussiste l’obbligo della immediata obbedienza, la palese criminosità dell’ordine costituisce limite invalicabile.   

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