L'applicazione delle cause di giustificazione alle condotte della Polizia Giudiziaria
Stato di necessità e adempimento di un dovere
in relazione alla condotta posta in essere da un ufficiale di P.G.
Cass.
sez. III 10 marzo 2011 n. 18896
La massima: “lo stato di necessità ex art.
54 c.p. non si applica all’ufficiale di p.g. che, dopo aver inserito
all’interno di un’organizzazione criminale un infiltrato, gli ceda sostanze
stupefacenti al fine di tutelarne la sua incolumità fisica, poiché non sussiste
il requisito della inevitabilità del pericolo”.
Nella fattispecie di interesse, lo
stato di necessità non è configurabile mancando gli elementi dell’involontarietà del pericolo e dell’inevitabilità del danno.
La
norma, infatti, dispone che il pericolo non deve essere stato volontariamente
causato dall’agente e non deve essere altrimenti evitabile.
Il
requisito dell’involontarietà non si configura quando il soggetto che lo invoca
abbia contribuito a provocare la
situazione pericolosa.
Chi
inserisce in un’organizzazione criminale
un infiltrato sa bene che lo stesso
corre un rischio laddove venga scoperto il suo ruolo.
Parimenti,
l’infiltrato è consapevole del rischio cui si espone.
La
situazione di pericolo è quindi consapevolmente generata dall’agente ed
accettata dall’infiltrato.
L’inevitabilità
del pericolo poteva evitarsi allontanando l’infiltrato mediante l’utilizzo
delle tecniche poste in essere per proteggere i collaboratori di giustizia.
In
merito alla scriminante dell’adempimento
di un dovere operante in capo all’ufficiale che ha provveduto alla cessione
della sostanza stupefacente per ordine gerarchico superiore il Supremo Collegio, con orientamento
consolidato (Cass. 2009 n. 6064; 1974 n. 2921; 1983 n. 9424) ha statuito che la
causa di giustificazione dell’adempimento di un dovere non è applicabile
laddove il militare abbia agito in esecuzione di un ordine impartitogli dal
superiore gerarchico avente ad oggetto la commissione di un reato poiché, per
scriminare, l’ordine deve attenere al servizio e non eccedere i compiti
d’istituto.
In
caso di ordine costituente un reato, il militare di grado inferiore non solo
può opporre un legittimo rifiuto ma ha, altresì, anche il dovere di non darvi
esecuzione ed avvisare immediatamente i superiori.
Concludendo, quindi, la Corte stabilisce che anche nella gerarchia militare in cui sussiste
l’obbligo della immediata obbedienza, la palese criminosità dell’ordine
costituisce limite invalicabile.
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